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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09238/2023

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4614/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ([OSCURATO:PERSONA] s.t.p.) in Sciacca, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, è elettivamente domiciliato (PEC [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilian. 349/35/20 14, depositata il 4.02.201

4. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva gli appelli riuniti, propost i dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. avverso due sentenzeemess e dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con le qual i era no stat i rigettati i ricorsi propost i, rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e dal legale rappresentante della medesima av verso lo stesso avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2004; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricors o , illustrato con due memorie; - con ordinanza interlocutoria depositata il 26.11.2021, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. quando in bonis , assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l'adempimento da parte della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] - c on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 5 , cod. proc. civ., l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendosi la CTR pronunciata in ordine al recupero di costi e spese, ritenuti indebitamente dedotti per complessivi euro 264.122,08; - con il secondo m otivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’attribuire valore di prova,e non di mero indizio, alle dichiarazioni sostitutive di terzi, prodotte dalla contribuente, senza che altri elementi ne corroborassero l’efficacia probatoria; - preliminarmente occorre rilevare che non era necessaria l’integrazione del contraddittorio,perché il legale rappresentante della società in bonis, come risulta dall’esame degli atti processuali, non aveva una posizione autonoma rispetto alla società , per cui va revocata l’ordinanza n. 36832/2021, con la quale questa Corte aveva disposto detta integrazione; - ciò posto, entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili; - come ha più volte affermato questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ., è comunque tenuto a rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, le prescrizioni contenute nell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che richiede "la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda" e dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di merito (ex multis, Cass. 15/07/2015, n. 14784; Cass. 22/10/2010, n. 21686; Cass. 12/01/2010, n. 303; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass.15/01/2019, n. 777); - la ricorrente si è limitata a dedurre, col primo motivo, che la CTR aveva omesso di esaminare la ripresa a tassazione dei costi indebitamente dedotti, per complessivi euro 264.122,08, e, con il secondo motivo, che i giudici di appello avevano dato ingresso a dichiarazioni di terzi, attribuendo a queste un “valore di prova legale e non meramente indiziaria senza che altri elementi ne corroborassero l’efficacia vulnerativa dei dettagliati rilievi dell’accertamento”, in assenza di altri elementi fattuali, ossia senza indicarne in alcun modo il contenuto, né la sede processuale nella quale tali documenti erano stati prodotti nei gradidi merito; - per quanto riguarda in particolare il primo motivo, poi, occorre rammentare che l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; - il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( ex plurimis , Cass. Sez.

U.07/04/2014 n. 8053); -la ricorrente non si è attenuta neppure alle suddette prescrizioni, in quanto non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione dei fatti di cui si lamenta l’omesso esame e la loro discussione, formulandoun motivo generico che mira, peraltro, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello con riferimento alla valutazione delle prove;-il ricorso va, pertanto, rigettato; - per il principio della soccombenza , le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente Agenzia delle Entrate; - poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere l’Amministrazione finanziaria difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigettaricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 18.000,00 per compenso , euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4614/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ([OSCURATO:PERSONA] s.t.p.) in Sciacca, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, è elettivamente domiciliato (PEC [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilian. 349/35/20 14, depositata il 4.02.201 4. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva gli appelli riuniti, propost i dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. avverso due sentenzeemess e dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con le qual i era no stat i rigettati i ricorsi propost i, rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e dal legale rappresentante della medesima av verso lo stesso avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2004; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricors o , illustrato con due memorie; - con ordinanza interlocutoria depositata il 26.11.2021, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. quando in bonis , assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l'adempimento da parte della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] - c on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 5 , cod. proc. civ., l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendosi la CTR pronunciata in ordine al recupero di costi e spese, ritenuti indebitamente dedotti per complessivi euro 264.122,08; - con il secondo m otivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’attribuire valore di prova,e non di mero indizio, alle dichiarazioni sostitutive di terzi, prodotte dalla contribuente, senza che altri elementi ne corroborassero l’efficacia probatoria; - preliminarmente occorre rilevare che non era necessaria l’integrazione del contraddittorio,perché il legale rappresentante della società in bonis, come risulta dall’esame degli atti processuali, non aveva una posizione autonoma rispetto alla società , per cui va revocata l’ordinanza n. 36832/2021, con la quale questa Corte aveva disposto detta integrazione; - ciò posto, entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili; - come ha più volte affermato questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ., è comunque tenuto a rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, le prescrizioni contenute nell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che richiede "la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda" e dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di merito (ex multis, Cass. 15/07/2015, n. 14784; Cass. 22/10/2010, n. 21686; Cass. 12/01/2010, n. 303; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass.15/01/2019, n. 777); - la ricorrente si è limitata a dedurre, col primo motivo, che la CTR aveva omesso di esaminare la ripresa a tassazione dei costi indebitamente dedotti, per complessivi euro 264.122,08, e, con il secondo motivo, che i giudici di appello avevano dato ingresso a dichiarazioni di terzi, attribuendo a queste un “valore di prova legale e non meramente indiziaria senza che altri elementi ne corroborassero l’efficacia vulnerativa dei dettagliati rilievi dell’accertamento”, in assenza di altri elementi fattuali, ossia senza indicarne in alcun modo il contenuto, né la sede processuale nella quale tali documenti erano stati prodotti nei gradidi merito; - per quanto riguarda in particolare il primo motivo, poi, occorre rammentare che l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; - il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( ex plurimis , Cass. Sez. U.07/04/2014 n. 8053); -la ricorrente non si è attenuta neppure alle suddette prescrizioni, in quanto non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione dei fatti di cui si lamenta l’omesso esame e la loro discussione, formulandoun motivo generico che mira, peraltro, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello con riferimento alla valutazione delle prove;-il ricorso va, pertanto, rigettato; - per il principio della soccombenza , le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente Agenzia delle Entrate; - poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere l’Amministrazione finanziaria difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigettaricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 18.000,00 per compenso , euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15
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