CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03559/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 054Y3SF [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] vv rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE"''° i ii P' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misura che era stata già sospesa con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trieste del 08/03/2023. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 27 Cost., quanto alla valutazione necessaria ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare. Ci si duole, in particolare, che la revoca della misura alternativa sia stata basata su una sorta di automatismo, rispetto ad eventuali comportamenti illeciti o non rispettosi delle prescrizioni; sarebbe restata carente, dunque, una effettiva valutazione, in ordine alla concreta possibilità di prosecuzione della misura, alla luce della incompatibilità di tali condotte con l'esecuzione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici. Risulta valorizzata, in particolare, la univoca significazione riconducibile alle condotte serbate dai soggetto, che sono apparse tali da delineare la inidoneità della misura alternativa, rispetto alla esigenza di scongiurare il rischio di recidiva e a favorire il reinserimento sociale del condannato. 4. Segue all'inannmissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dice