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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 43553/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 17 giugno 2021, il tribunale della libertà di Napoli, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Benevento datata 23-3-2021, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in quanto entrambi gravemente indiziati del delitto dì concorso in estorsione aggravata di cui al capo n.1 ed, il primo, anche di altro episodio dì tentata estorsione di cui al capo n. 4. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli indagati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con separati atti di ricorso, lamentava con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - nullità dell'ordinanza per manifesta ed erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello del P.M. posto che, il gravame dell'accusa, non aveva fatto un'analisi puntuale del provvedimento impugnato limitandosi a riportare stralci di sommarie informazioni e querele; - nullità ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla violazione dei principi in tema di motivazione per relationem avendo il provvedimento impugnato omesso qualsiasi giustificazione a fondamento della decisione, omesso la valutazione delle argomentazioni difensive, richiamato integralmente l'appello del P.M.; - nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria sia in relazione a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti sussisteva una sola dichiarazione della p.o. relativa ad una minaccia rivoltagli con una chiamata telefonica rimasta priva di riscontro alcuno, che per [OSCURATO:PERSONA], non essendosi tenuto conto dello stato di invalidità dello stesso che escludeva la possibilità dell'azione di cui al capo n. 4, del suo stato di incensuratezza, delle numerose contraddizioni che per entrambi gli indagati si ricavavano dalle dichiarazioni del Tariello, della insufficienza della relazione di servizio e delle s.i.t. rese dal carabiniere Ciervo; - nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al disposto dell'art. 274 cod.proc.pen. quanto alla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati che doveva escludersi in relazione ad entrambi gli indagati sia per l'assenza di qualsiasi azione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Tariello che per le condizioni personali di [OSCURATO:PERSONA] soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono proposti sia per motivi non consentiti che manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero, quanto al primo motivo, il tribunale della libertà di Napoli ha, dapprima riassunto il contenuto del gravame del P.M. alle pagine 4-5 dell'ordinanza enucleando tutti gli elementi addotti a sostegno dell'impugnazione costituiti da una serie di elementi in fatto che l'ordinanza del G.I.P. aveva trascurato o non adeguatamente valutato e, poi, spiegato, con adeguati argomenti esposti a pagina 6, per quali ragioni ritenere in concreto che l'appello fosse dotato dei necessari requisiti in quanto contenente una precisa critica alle ragioni addotte dal primo gìudice a sostegno del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura. 2.2 Manifestamente infondato appare il secondo motivo avanzato nell'interesse di entrambi gli indagati; invero, escluso innanzi tutto che l'impugnata ordinanza difetti di motivazione perché contenente una precisa analisi delle ragioni della decisione collegata ad elementi di prova tutti singolarmente evidenziati, non sussiste in alcun modo anche la dedotta violazione delle regole in tema di motivazione per relationem posto che il tribunale di Napoli non ha richiamato integralmente le valutazioni del pubblico ministero appellante quanto proceduto alla persona valutazione del compendio indiziario puntualmente esposto. 2.3 In relazione al terzo motivo deve essere ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi,di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie( Cass. Sez.

U, 22/3/2000 n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di `rilettura' degli elementi probatori (Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.).

Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, comporta dichiarare la manifesta non fondatezza delle doglianze posto che il tribunale della libertà di Napoli ricavava la gravità indiziaria dalla corretta complessiva analisi del materiale acquisito nel corso delle investigazione ed in particolare: a) dalla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Dugenta; b) dalla percezione diretta della vicenda da parte del [OSCURATO:PERSONA] (descrittiva dei fatti, del tentativo di investimento e delle minacce proferite, con analitico riassunto nella annotazione di servizio corredata di certificazione sanitaria); c) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in cui si fa riferimento alla condotta degli indagati, ai precedenti avvertimenti, alle minacce subite e alle lesioni inferte con un bastone (la cui narrazione è stata ritenuta attendibile, anche per la presenza di univoci riscontri, tra cui la trascrizione di messaggi vocali, gli accertamenti sull'indicazione dei veicoli attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] e la rievocazione di pregressi episodi tra le parti per l'uso dei pascoli); d) dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Così che il complessivo esame del materiale probatorio appare essere stato compiuto in maniera del tutto completa ed esauriente e senza che siano stati pretermessi gli argomenti difensivi; peraltro, quanto alla esposta inattendibilità del Tariello, il giudice di merito cautelare ha proceduto ad una indagìne approfondita delle dichiarazioni del medesimo segnalando, quale elemento di riscontro davvero significativo, l'annotazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] che confermava proprio la patita aggressione, avendo in quell'occasione anch'egli subito lesioni personali per effetto della azione di [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'auto. 2.4 Infine, manifestamente infondate si rilevano le doglianze in tema di esigenze cautelar' posto che il tribunale manifestando ampia autonoma rispetto alle istanze del pubblico ministero ha sottolineato l'assenza delle stesse per [OSCURATO:PERSONA], individuando invece elementi specifici per ritenere in concreto il pericolo di reiterazione sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], autore di plurime condotte minacciose ed aggressive reiterate anche nel tempo che di [OSCURATO:PERSONA] peraltro ricaduto nel reato appena scarcerato per fatti analoghi.

Tale valutazione appare conforme al principio secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello .della concretezza del, pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421).

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 28 reg. esec. disp.att. cod.proc.pen..

Roma, 19 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 17 giugno 2021, il tribunale della libertà di Napoli, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Benevento datata 23-3-2021, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in quanto entrambi gravemente indiziati del delitto dì concorso in estorsione aggravata di cui al capo n.1 ed, il primo, anche di altro episodio dì tentata estorsione di cui al capo n. 4. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli indagati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con separati atti di ricorso, lamentava con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - nullità dell'ordinanza per manifesta ed erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello del P.M. posto che, il gravame dell'accusa, non aveva fatto un'analisi puntuale del provvedimento impugnato limitandosi a riportare stralci di sommarie informazioni e querele; - nullità ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla violazione dei principi in tema di motivazione per relationem avendo il provvedimento impugnato omesso qualsiasi giustificazione a fondamento della decisione, omesso la valutazione delle argomentazioni difensive, richiamato integralmente l'appello del P.M.; - nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria sia in relazione a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti sussisteva una sola dichiarazione della p.o. relativa ad una minaccia rivoltagli con una chiamata telefonica rimasta priva di riscontro alcuno, che per [OSCURATO:PERSONA], non essendosi tenuto conto dello stato di invalidità dello stesso che escludeva la possibilità dell'azione di cui al capo n. 4, del suo stato di incensuratezza, delle numerose contraddizioni che per entrambi gli indagati si ricavavano dalle dichiarazioni del Tariello, della insufficienza della relazione di servizio e delle s.i.t. rese dal carabiniere Ciervo; - nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al disposto dell'art. 274 cod.proc.pen. quanto alla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati che doveva escludersi in relazione ad entrambi gli indagati sia per l'assenza di qualsiasi azione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Tariello che per le condizioni personali di [OSCURATO:PERSONA] soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono proposti sia per motivi non consentiti che manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo, il tribunale della libertà di Napoli ha, dapprima riassunto il contenuto del gravame del P.M. alle pagine 4-5 dell'ordinanza enucleando tutti gli elementi addotti a sostegno dell'impugnazione costituiti da una serie di elementi in fatto che l'ordinanza del G.I.P. aveva trascurato o non adeguatamente valutato e, poi, spiegato, con adeguati argomenti esposti a pagina 6, per quali ragioni ritenere in concreto che l'appello fosse dotato dei necessari requisiti in quanto contenente una precisa critica alle ragioni addotte dal primo gìudice a sostegno del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura. 2.2 Manifestamente infondato appare il secondo motivo avanzato nell'interesse di entrambi gli indagati; invero, escluso innanzi tutto che l'impugnata ordinanza difetti di motivazione perché contenente una precisa analisi delle ragioni della decisione collegata ad elementi di prova tutti singolarmente evidenziati, non sussiste in alcun modo anche la dedotta violazione delle regole in tema di motivazione per relationem posto che il tribunale di Napoli non ha richiamato integralmente le valutazioni del pubblico ministero appellante quanto proceduto alla persona valutazione del compendio indiziario puntualmente esposto. 2.3 In relazione al terzo motivo deve essere ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi,di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie( Cass. Sez. U, 22/3/2000 n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di `rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, comporta dichiarare la manifesta non fondatezza delle doglianze posto che il tribunale della libertà di Napoli ricavava la gravità indiziaria dalla corretta complessiva analisi del materiale acquisito nel corso delle investigazione ed in particolare: a) dalla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Dugenta; b) dalla percezione diretta della vicenda da parte del [OSCURATO:PERSONA] (descrittiva dei fatti, del tentativo di investimento e delle minacce proferite, con analitico riassunto nella annotazione di servizio corredata di certificazione sanitaria); c) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in cui si fa riferimento alla condotta degli indagati, ai precedenti avvertimenti, alle minacce subite e alle lesioni inferte con un bastone (la cui narrazione è stata ritenuta attendibile, anche per la presenza di univoci riscontri, tra cui la trascrizione di messaggi vocali, gli accertamenti sull'indicazione dei veicoli attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] e la rievocazione di pregressi episodi tra le parti per l'uso dei pascoli); d) dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Così che il complessivo esame del materiale probatorio appare essere stato compiuto in maniera del tutto completa ed esauriente e senza che siano stati pretermessi gli argomenti difensivi; peraltro, quanto alla esposta inattendibilità del Tariello, il giudice di merito cautelare ha proceduto ad una indagìne approfondita delle dichiarazioni del medesimo segnalando, quale elemento di riscontro davvero significativo, l'annotazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] che confermava proprio la patita aggressione, avendo in quell'occasione anch'egli subito lesioni personali per effetto della azione di [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'auto. 2.4 Infine, manifestamente infondate si rilevano le doglianze in tema di esigenze cautelar' posto che il tribunale manifestando ampia autonoma rispetto alle istanze del pubblico ministero ha sottolineato l'assenza delle stesse per [OSCURATO:PERSONA], individuando invece elementi specifici per ritenere in concreto il pericolo di reiterazione sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], autore di plurime condotte minacciose ed aggressive reiterate anche nel tempo che di [OSCURATO:PERSONA] peraltro ricaduto nel reato appena scarcerato per fatti analoghi. Tale valutazione appare conforme al principio secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello .della concretezza del, pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 28 reg. esec. disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 19 novembre 2021
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