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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17320/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LCNAQ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha ritenuto sussistenti le condizioni per concedere la sua estradizione richiesta dalla Repubblica federativa del Brasile a fini processuali in relazione ai reati di cui agli artt. 148, 149 A, art.

Il e V paragrafo 1 del cod. pen. brasiliano (tratta di persone, sottoposizione delle vittime a sequestro di persona a scopo di estorsione e sfruttandone la prostituzione), sospendendosi la consegna alla A.G. del Brasile disponendo che venga rinviata al momento in cui nei confronti dell'Andriolli cesserà la carcerazione attualmente impostagli per altro titolo di giustizia italiano; Ritenuto che il ricorso risulta essere stato tardivamente proposto in data 3.4.2024 - essendo la sentenza notificata al difensore il 14.2.2024 e all'estradando il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - essendo scaduto in data 2/3/2024 il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Ritenuto che al rilievo della tardività del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la inammissibilità della impugnazione, da dichiararsi secondo procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende che si stima adeguata nella misura di euro tremila; Ritenuto che devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LCNAQ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha ritenuto sussistenti le condizioni per concedere la sua estradizione richiesta dalla Repubblica federativa del Brasile a fini processuali in relazione ai reati di cui agli artt. 148, 149 A, art. Il e V paragrafo 1 del cod. pen. brasiliano (tratta di persone, sottoposizione delle vittime a sequestro di persona a scopo di estorsione e sfruttandone la prostituzione), sospendendosi la consegna alla A.G. del Brasile disponendo che venga rinviata al momento in cui nei confronti dell'Andriolli cesserà la carcerazione attualmente impostagli per altro titolo di giustizia italiano; Ritenuto che il ricorso risulta essere stato tardivamente proposto in data 3.4.2024 - essendo la sentenza notificata al difensore il 14.2.2024 e all'estradando il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - essendo scaduto in data 2/3/2024 il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Ritenuto che al rilievo della tardività del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la inammissibilità della impugnazione, da dichiararsi secondo procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende che si stima adeguata nella misura di euro tremila; Ritenuto che devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deci
Sentenza Cassazione n. 17320/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris