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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07469/2026

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OGGETTO: Tributi -ORDINANZA Definizione agevolataex art. 5 l. n. 130 del2022 - Estinzione.sul ricorso (iscritto al n. 8087/2020 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. tipresso gli indirizzi p.e.c. di questi ultimi;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 6355/5/2019, pubblicata il 23 luglio 2019;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appelloavverso la sentenza n. 643/2017, pubblicata il 12 maggio 2017, con laNumero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/2026quale la CTP di Avellino aveva rigettato il suo ricorso avverso l'avviso diaccertamento n.

TFK01050163/2016, con il quale, per l'anno di imposta2012, era stato rideterminato il reddito imponibile a fini IRES, IRAP ed IVA(oltre addizionale regionale e comunale, sanzioni e interessi), sulla scortadel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza diBaiano (AV) che, nell’anno 2015, aveva rinvenuto documentazioneextracontabile, tra cui un agenda dalla quale si era rilevato che il ricorrente,sebbene avesse dato comunicazione di inizio attività di commercio eapertura partiva IVA solo in data 15 dicembre 2014, in realtà svolgeva2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (Salerno) haaccolto solo parzialmente l’appello del contribuente, limitatamente allaripresa a tassazione della somma di €. 7.661,48 (eurosettemilaseicentosessantuno/48), costituita da versamenti extracontocambio assegni, che, invece, erano stati recuperati a tassazione anchequali operazioni di versamento assegni.3.- Avverso tale sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.4.- L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con istanza e memoria depositata in data 3 marzo 2025, il ricorrenteha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, rappresentando chel’atto impositivo per cui è causa ha formato oggetto di definizioneagevolata ex art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022.2.- L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazioneallegata all’istanza, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata in data 11 ottobre 2022, sia l’esecuzione delversamento, in data 6 ottobre 2022, dell’importo di €. 8.159,00 (euroottomilacentocinquantanove/00), pari al 20% (venti percento) del valoredella controversia, valore pari ad €. 40.792,00 (euroquarantamilasettecentonovantadue/00).Numero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/20263.- Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, l.n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, non senzaevidenziare come non risulti essere stato notificato al contribuente alcundiniego di definizione agevolata, da parte dell’Agenzia delle Entrate.4.- Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate,giusta il disposto di cui all’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022.5.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).Numero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] n. 8087/2020 R.G.SEZIONE TRIBUTARIA Cron.Composta dagli [OSCURATO:PERSONA]: Rep.dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI - Presidente -A.C. 29 ottobre 2025dott. [OSCURATO:PERSONA] NONNO - Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] SUCCIO - Consigliere -dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. -ha pronunciato la seguenteOGGETTO: Tributi -ORDINANZA Definizione agevolataex art. 5 l. n. 130 del2022 - Estinzione.sul ricorso (iscritto al n. 8087/2020 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. tipresso gli indirizzi p.e.c. di questi ultimi;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 6355/5/2019, pubblicata il 23 luglio 2019;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appelloavverso la sentenza n. 643/2017, pubblicata il 12 maggio 2017, con laNumero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/2026quale la CTP di Avellino aveva rigettato il suo ricorso avverso l'avviso diaccertamento n.

TFK01050163/2016, con il quale, per l'anno di imposta2012, era stato rideterminato il reddito imponibile a fini IRES, IRAP ed IVA(oltre addizionale regionale e comunale, sanzioni e interessi), sulla scortadel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza diBaiano (AV) che, nell’anno 2015, aveva rinvenuto documentazioneextracontabile, tra cui un agenda dalla quale si era rilevato che il ricorrente,sebbene avesse dato comunicazione di inizio attività di commercio eapertura partiva IVA solo in data 15 dicembre 2014, in realtà svolgeva2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (Salerno) haaccolto solo parzialmente l’appello del contribuente, limitatamente allaripresa a tassazione della somma di €. 7.661,48 (eurosettemilaseicentosessantuno/48), costituita da versamenti extracontocambio assegni, che, invece, erano stati recuperati a tassazione anchequali operazioni di versamento assegni.3.- Avverso tale sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.4.- L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con istanza e memoria depositata in data 3 marzo 2025, il ricorrenteha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, rappresentando chel’atto impositivo per cui è causa ha formato oggetto di definizioneagevolata ex art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022.2.- L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazioneallegata all’istanza, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata in data 11 ottobre 2022, sia l’esecuzione delversamento, in data 6 ottobre 2022, dell’importo di €. 8.159,00 (euroottomilacentocinquantanove/00), pari al 20% (venti percento) del valoredella controversia, valore pari ad €. 40.792,00 (euroquarantamilasettecentonovantadue/00).Numero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/20263.- Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, l.n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, non senzaevidenziare come non risulti essere stato notificato al contribuente alcundiniego di definizione agevolata, da parte dell’Agenzia delle Entrate.4.- Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate,giusta il disposto di cui all’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022.5.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 ottobre 2025.Il PresidenteP.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 ottobre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OGGETTO: Tributi -ORDINANZA Definizione agevolataex art. 5 l. n. 130 del2022 - Estinzione.sul ricorso (iscritto al n. 8087/2020 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. tipresso gli indirizzi p.e.c. di questi ultimi;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 6355/5/2019, pubblicata il 23 luglio 2019;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appelloavverso la sentenza n. 643/2017, pubblicata il 12 maggio 2017, con laNumero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/2026quale la CTP di Avellino aveva rigettato il suo ricorso avverso l'avviso diaccertamento n. TFK01050163/2016, con il quale, per l'anno di imposta2012, era stato rideterminato il reddito imponibile a fini IRES, IRAP ed IVA(oltre addizionale regionale e comunale, sanzioni e interessi), sulla scortadel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza diBaiano (AV) che, nell’anno 2015, aveva rinvenuto documentazioneextracontabile, tra cui un agenda dalla quale si era rilevato che il ricorrente,sebbene avesse dato comunicazione di inizio attività di commercio eapertura partiva IVA solo in data 15 dicembre 2014, in realtà svolgeva2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (Salerno) haaccolto solo parzialmente l’appello del contribuente, limitatamente allaripresa a tassazione della somma di €. 7.661,48 (eurosettemilaseicentosessantuno/48), costituita da versamenti extracontocambio assegni, che, invece, erano stati recuperati a tassazione anchequali operazioni di versamento assegni.3.- Avverso tale sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.4.- L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con istanza e memoria depositata in data 3 marzo 2025, il ricorrenteha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, rappresentando chel’atto impositivo per cui è causa ha formato oggetto di definizioneagevolata ex art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022.2.- L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazioneallegata all’istanza, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata in data 11 ottobre 2022, sia l’esecuzione delversamento, in data 6 ottobre 2022, dell’importo di €. 8.159,00 (euroottomilacentocinquantanove/00), pari al 20% (venti percento) del valoredella controversia, valore pari ad €. 40.792,00 (euroquarantamilasettecentonovantadue/00).Numero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/20263.- Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, l.n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, non senzaevidenziare come non risulti essere stato notificato al contribuente alcundiniego di definizione agevolata, da parte dell’Agenzia delle Entrate.4.- Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate,giusta il disposto di cui all’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022.5.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).Numero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] n. 8087/2020 R.G.SEZIONE TRIBUTARIA Cron.Composta dagli [OSCURATO:PERSONA]: Rep.dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI                    - Presidente -A.C. 29 ottobre 2025dott. [OSCURATO:PERSONA] NONNO                               - Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] SUCCIO                             - Consigliere -dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO      - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. -ha pronunciato la seguenteOGGETTO: Tributi -ORDINANZA Definizione agevolataex art. 5 l. n. 130 del2022 - Estinzione.sul ricorso (iscritto al n. 8087/2020 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. tipresso gli indirizzi p.e.c. di questi ultimi;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 6355/5/2019, pubblicata il 23 luglio 2019;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appelloavverso la sentenza n. 643/2017, pubblicata il 12 maggio 2017, con laNumero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/2026quale la CTP di Avellino aveva rigettato il suo ricorso avverso l'avviso diaccertamento n. TFK01050163/2016, con il quale, per l'anno di imposta2012, era stato rideterminato il reddito imponibile a fini IRES, IRAP ed IVA(oltre addizionale regionale e comunale, sanzioni e interessi), sulla scortadel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza diBaiano (AV) che, nell’anno 2015, aveva rinvenuto documentazioneextracontabile, tra cui un agenda dalla quale si era rilevato che il ricorrente,sebbene avesse dato comunicazione di inizio attività di commercio eapertura partiva IVA solo in data 15 dicembre 2014, in realtà svolgeva2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (Salerno) haaccolto solo parzialmente l’appello del contribuente, limitatamente allaripresa a tassazione della somma di €. 7.661,48 (eurosettemilaseicentosessantuno/48), costituita da versamenti extracontocambio assegni, che, invece, erano stati recuperati a tassazione anchequali operazioni di versamento assegni.3.- Avverso tale sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.4.- L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con istanza e memoria depositata in data 3 marzo 2025, il ricorrenteha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, rappresentando chel’atto impositivo per cui è causa ha formato oggetto di definizioneagevolata ex art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022.2.- L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazioneallegata all’istanza, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata in data 11 ottobre 2022, sia l’esecuzione delversamento, in data 6 ottobre 2022, dell’importo di €. 8.159,00 (euroottomilacentocinquantanove/00), pari al 20% (venti percento) del valoredella controversia, valore pari ad €. 40.792,00 (euroquarantamilasettecentonovantadue/00).Numero registro generale 8087/2020Numero sezionale 7322/2025Numero di raccolta generale 7469/2026Data pubblicazione 28/03/20263.- Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, l.n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, non senzaevidenziare come non risulti essere stato notificato al contribuente alcundiniego di definizione agevolata, da parte dell’Agenzia delle Entrate.4.- Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate,giusta il disposto di cui all’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022.5.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018). P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 ottobre 2025.Il PresidenteP.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 ottobre 2025.Il Presidente
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