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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 05901/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 223/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 33435/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Macerata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5901/2026 Roma, lì, 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 24 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Macerata, preso atto dell'omessa attuazione dell'ordinanza emessa in data 24 settembre 2015 con cui si autorizzava il detenuto [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ad utilizzare un e-book che non consentisse la navigazione in internet ma solo la ricezione di libri attraverso la connessione ad altro computer, nominava quale commissario ad acta, in sostituzione di quello già nominato in data 05 ottobre 2017, il direttore della Casa circondariale di L'Aquila, ove il detenuto era stato trasferito, ritenendo permanere la propria competenza quale giudice che ha emesso in provvedimento non eseguito.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia, attraverso l'Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., per la sopravvenuta cessazione del titolo esecutivo originario.

Il provvedimento di ottemperanza emesso dal magistrato di sorveglianza è privo dei presupposti che legittimano il suo intervento, a seguito della sopravvenuta scarcerazione del detenuto per il titolo che era in esecuzione al momento della emissione del provvedimento originario.

L'[OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 07 luglio 2022, ed attualmente è in detenzione, sempre in regime penitenziario differenziato, per un titolo diverso da quello per il quale era detenuto all'epoca di emissione sia dell'ordinanza che autorizzava la detenzione dell'e-book, sia della prima ordinanza con cui si disponeva di ottemperarvi mediante la nomina di un commissario ad acta.

Dopo la formale scarcerazione del 07 luglio 2022, infatti, l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto detenuto in virtù di misure cautelari emesse per un nuovo procedimento, recentemente conclusosi con condanna definitiva, e quindi per un diverso titolo esecutivo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione del titolo di esecuzione comporta l'interruzione della detenzione stessa, che provoca la immediata perdita di efficacia delle ordinanze emesse anteriormente alla nuova carcerazione, perché sussiste un nesso ontologico e funzionale tra i provvedimenti adottati in sede di reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. e la situazione detentiva che ne costituisce il presupposto, non essendo consentito estendere l'efficacia del provvedimento a successivi titoli di detenzione, potendo altrimenti determinarsi, in favore del detenuto, una sorta di “credito” spendibile anche in relazione a condotte di reato non ancora commesse.

La mera permanenza nella medesima struttura carceraria non può influire su tale perdita di efficacia, mancando comunque la continuità giuridica dei titoli che giustificano la detenzione.

Il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato inammissibile una prima richiesta di ottemperanza, in applicazione di tale principio.

Il magistrato di sorveglianza di Macerata, nuovamente adito dal detenuto con una istanza di ottemperanza, aveva dichiarato il non luogo a provvedere, e tale provvedimento era stato annullato dalla Corte di cassazione perché l'ordinanza emessa da quell'Ufficio in data 24 settembre 2015 non era stata mai revocata o modificata: egli, perciò, nuovamente adito dal detenuto, avrebbe dovuto revocare la propria ordinanza, stante la sua sopravvenuta perdita di efficacia, applicando altresì il principio secondo cui il meccanismo dell'ottemperanza richiede l'identità del magistrato di sorveglianza e dell'istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto, trattandosi di ottemperare ad un provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento intervenuto tra due specifiche parti, le cui decisioni non possono essere estese a situazioni determinatesi in altri luoghi di detenzione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. In data 07 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso, affermando che in data 30 aprile 2025 è stato emesso un nuovo ordine di esecuzione, mettendo in esecuzione tutte le condanne da lui riportate anche prima del 07 luglio 2022, e sostenendo che tale atto dimostra che il titolo esecutivo nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza di cui si chiede l'ottemperanza è ancora in corso, e non si è verificata alcuna perdita di efficacia dell'ordinanza stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

Questa Corte ha costantemente stabilito che «In tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa)» (Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285787).

Tale principio deve essere ribadito: tra i provvedimenti dell'Ufficio di sorveglianza, anche di ottemperanza, e la situazione detentiva concernente il soggetto interessato sussiste un nesso ontologico e funzionale inscindibile, con la conseguenza che l'avvenuta cessazione dell'efficacia ovvero l'esaurimento del titolo esecutivo nell'ambito del quale era intervenuto l'accertamento oggetto dell'istanza di ottemperanza, cessazione a cui faccia seguito o meno la scarcerazione, determina la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti assunti, in ordine ai quali sia stata richiesta l'ottemperanza.

Attribuire ulteriore efficacia a tali provvedimenti significherebbe attribuire, di fatto, un'analoga ultrattività al titolo esecutivo in espiazione nel momento di adozione dell'originario provvedimento rimasto non eseguito, anche in tema di competenza del giudice chiamato a decidere le questioni relative alla detenzione in corso.

L'impossibilità di attribuire tale ulteriore efficacia ai provvedimenti assunti durante un periodo di detenzione ormai cessato risulta evidente quando a tale cessazione faccia seguito la effettiva scarcerazione del detenuto, ma, anche qualora la detenzione prosegua per la messa in esecuzione di un altro titolo, la competenza ad adottare ogni provvedimento relativo alle condizioni di detenzione è necessariamente attribuita al diverso giudice, al quale spetta la gestione del nuovo titolo in esecuzione, come risulta evidente nel presente caso in cui, secondo il Ministero ricorrente e la documentazione allegata dal detenuto stesso, la nuova carcerazione è conseguente all'esecuzione di una misura cautelare.

Deve, pertanto, ribadirsi che la cesura fra i diversi periodi di detenzione esplica un effetto preclusivo, quanto alla possibilità di attribuire valenza ultrattiva ai provvedimenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza, in quanto essi sono strettamente connessi all'esecuzione della pena in espiazione in un determinato momento storico. 2.

Nel presente caso, dalla posizione giuridica in atti e dall'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore distrettuale di Catania, depositato dal detenuto in allegato alla sua memoria, risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 07 luglio 2022 per l'avvenuta cessazione della pena di cui al titolo esecutivo allora in espiazione.

La nuova detenzione è iniziata il 15 luglio 2022, a seguito della messa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

Non vi è dubbio, quindi, che si sia verificata una cesura tra i due periodi detentivi, con conseguente perdita di efficacia dei provvedimenti che il magistrato di sorveglianza aveva assunto sino alla data del 07 luglio 2022.

L'affermazione contenuta nella memoria depositata dal detenuto, secondo cui l'inserimento, nel nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero in data 30 aprile 2025, di condanne da lui riportate prima del 07 luglio 2022 dimostrerebbe l'attuale efficacia del titolo esecutivo che era in espiazione all'epoca di adozione del provvedimento di cui è stata chiesta l'ottemperanza, è manifestamente infondata: se di tali condanne è stata disposta l'esecuzione con tale nuovo provvedimento, è evidente che esse non erano in esecuzione in epoca precedente ad esso, ed in ogni caso non è stata revocata la declaratoria di cessazione della detenzione, e della formale scarcerazione, intervenute in data 07 luglio 2022.

3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata, con cui il magistrato di sorveglianza di Macerata ha disposto l'ottemperanza di una propria ordinanza emessa in data 24 settembre 2015, deve essere annullata senza rinvio, in quanto inammissibile perché emessa in assenza dei presupposti, ovvero per l'ottemperanza di un provvedimento che ha perso la sua efficacia, a seguito della cessazione di efficacia del titolo in esecuzione all'epoca di adozione di tale provvedimento e della formale scarcerazione del detenuto, sopravvenute in data 07 luglio 2022.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 223/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 33435/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Macerata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5901/2026 Roma, lì, 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Macerata, preso atto dell'omessa attuazione dell'ordinanza emessa in data 24 settembre 2015 con cui si autorizzava il detenuto [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ad utilizzare un e-book che non consentisse la navigazione in internet ma solo la ricezione di libri attraverso la connessione ad altro computer, nominava quale commissario ad acta, in sostituzione di quello già nominato in data 05 ottobre 2017, il direttore della Casa circondariale di L'Aquila, ove il detenuto era stato trasferito, ritenendo permanere la propria competenza quale giudice che ha emesso in provvedimento non eseguito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia, attraverso l'Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., per la sopravvenuta cessazione del titolo esecutivo originario. Il provvedimento di ottemperanza emesso dal magistrato di sorveglianza è privo dei presupposti che legittimano il suo intervento, a seguito della sopravvenuta scarcerazione del detenuto per il titolo che era in esecuzione al momento della emissione del provvedimento originario. L'[OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 07 luglio 2022, ed attualmente è in detenzione, sempre in regime penitenziario differenziato, per un titolo diverso da quello per il quale era detenuto all'epoca di emissione sia dell'ordinanza che autorizzava la detenzione dell'e-book, sia della prima ordinanza con cui si disponeva di ottemperarvi mediante la nomina di un commissario ad acta. Dopo la formale scarcerazione del 07 luglio 2022, infatti, l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto detenuto in virtù di misure cautelari emesse per un nuovo procedimento, recentemente conclusosi con condanna definitiva, e quindi per un diverso titolo esecutivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione del titolo di esecuzione comporta l'interruzione della detenzione stessa, che provoca la immediata perdita di efficacia delle ordinanze emesse anteriormente alla nuova carcerazione, perché sussiste un nesso ontologico e funzionale tra i provvedimenti adottati in sede di reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. e la situazione detentiva che ne costituisce il presupposto, non essendo consentito estendere l'efficacia del provvedimento a successivi titoli di detenzione, potendo altrimenti determinarsi, in favore del detenuto, una sorta di “credito” spendibile anche in relazione a condotte di reato non ancora commesse. La mera permanenza nella medesima struttura carceraria non può influire su tale perdita di efficacia, mancando comunque la continuità giuridica dei titoli che giustificano la detenzione. Il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato inammissibile una prima richiesta di ottemperanza, in applicazione di tale principio. Il magistrato di sorveglianza di Macerata, nuovamente adito dal detenuto con una istanza di ottemperanza, aveva dichiarato il non luogo a provvedere, e tale provvedimento era stato annullato dalla Corte di cassazione perché l'ordinanza emessa da quell'Ufficio in data 24 settembre 2015 non era stata mai revocata o modificata: egli, perciò, nuovamente adito dal detenuto, avrebbe dovuto revocare la propria ordinanza, stante la sua sopravvenuta perdita di efficacia, applicando altresì il principio secondo cui il meccanismo dell'ottemperanza richiede l'identità del magistrato di sorveglianza e dell'istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto, trattandosi di ottemperare ad un provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento intervenuto tra due specifiche parti, le cui decisioni non possono essere estese a situazioni determinatesi in altri luoghi di detenzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. In data 07 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso, affermando che in data 30 aprile 2025 è stato emesso un nuovo ordine di esecuzione, mettendo in esecuzione tutte le condanne da lui riportate anche prima del 07 luglio 2022, e sostenendo che tale atto dimostra che il titolo esecutivo nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza di cui si chiede l'ottemperanza è ancora in corso, e non si è verificata alcuna perdita di efficacia dell'ordinanza stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. Questa Corte ha costantemente stabilito che «In tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa)» (Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285787). Tale principio deve essere ribadito: tra i provvedimenti dell'Ufficio di sorveglianza, anche di ottemperanza, e la situazione detentiva concernente il soggetto interessato sussiste un nesso ontologico e funzionale inscindibile, con la conseguenza che l'avvenuta cessazione dell'efficacia ovvero l'esaurimento del titolo esecutivo nell'ambito del quale era intervenuto l'accertamento oggetto dell'istanza di ottemperanza, cessazione a cui faccia seguito o meno la scarcerazione, determina la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti assunti, in ordine ai quali sia stata richiesta l'ottemperanza. Attribuire ulteriore efficacia a tali provvedimenti significherebbe attribuire, di fatto, un'analoga ultrattività al titolo esecutivo in espiazione nel momento di adozione dell'originario provvedimento rimasto non eseguito, anche in tema di competenza del giudice chiamato a decidere le questioni relative alla detenzione in corso. L'impossibilità di attribuire tale ulteriore efficacia ai provvedimenti assunti durante un periodo di detenzione ormai cessato risulta evidente quando a tale cessazione faccia seguito la effettiva scarcerazione del detenuto, ma, anche qualora la detenzione prosegua per la messa in esecuzione di un altro titolo, la competenza ad adottare ogni provvedimento relativo alle condizioni di detenzione è necessariamente attribuita al diverso giudice, al quale spetta la gestione del nuovo titolo in esecuzione, come risulta evidente nel presente caso in cui, secondo il Ministero ricorrente e la documentazione allegata dal detenuto stesso, la nuova carcerazione è conseguente all'esecuzione di una misura cautelare. Deve, pertanto, ribadirsi che la cesura fra i diversi periodi di detenzione esplica un effetto preclusivo, quanto alla possibilità di attribuire valenza ultrattiva ai provvedimenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza, in quanto essi sono strettamente connessi all'esecuzione della pena in espiazione in un determinato momento storico. 2. Nel presente caso, dalla posizione giuridica in atti e dall'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore distrettuale di Catania, depositato dal detenuto in allegato alla sua memoria, risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 07 luglio 2022 per l'avvenuta cessazione della pena di cui al titolo esecutivo allora in espiazione. La nuova detenzione è iniziata il 15 luglio 2022, a seguito della messa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Non vi è dubbio, quindi, che si sia verificata una cesura tra i due periodi detentivi, con conseguente perdita di efficacia dei provvedimenti che il magistrato di sorveglianza aveva assunto sino alla data del 07 luglio 2022. L'affermazione contenuta nella memoria depositata dal detenuto, secondo cui l'inserimento, nel nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero in data 30 aprile 2025, di condanne da lui riportate prima del 07 luglio 2022 dimostrerebbe l'attuale efficacia del titolo esecutivo che era in espiazione all'epoca di adozione del provvedimento di cui è stata chiesta l'ottemperanza, è manifestamente infondata: se di tali condanne è stata disposta l'esecuzione con tale nuovo provvedimento, è evidente che esse non erano in esecuzione in epoca precedente ad esso, ed in ogni caso non è stata revocata la declaratoria di cessazione della detenzione, e della formale scarcerazione, intervenute in data 07 luglio 2022. 3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata, con cui il magistrato di sorveglianza di Macerata ha disposto l'ottemperanza di una propria ordinanza emessa in data 24 settembre 2015, deve essere annullata senza rinvio, in quanto inammissibile perché emessa in assenza dei presupposti, ovvero per l'ottemperanza di un provvedimento che ha perso la sua efficacia, a seguito della cessazione di efficacia del titolo in esecuzione all'epoca di adozione di tale provvedimento e della formale scarcerazione del detenuto, sopravvenute in data 07 luglio 2022. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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