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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 06790/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3678/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34019/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando quale giudice dell’esecuzione nel contraddittorio delle parti: - riduceva di un sesto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] all’esito del giudizio abbreviato definito con sentenza 12 maggio 2025, non appellata e divenuta irrevocabile in data 28 luglio 2025, quantificando così la stessa pena nella definitiva misura di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6790/2026 Roma, lì, 19/02/2026 - rigettava la contestuale richiesta del condannato di sospensione condizionale della pena anzidetta, osservando che la concedibilità del beneficio era stata già esclusa dal giudice di cognizione a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, primo comma, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

2.1. Nel motivo unico il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 665, comma 5, cod. proc. pen.

Sul presupposto che la prognosi negativa del giudice di cognizione, ex art. 164, primo comma, cod. pen., fosse dipesa dalla mancata intrapresa di un «fattivo percorso riabilitativo» in rapporto alla natura del commesso reato, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto svolgere un approfondimento ulteriore sul punto, anche valendosi dei poteri istruttori officiosi a lui conferiti.

Se tale approfondimento fosse stato effettuato, il giudice dell’esecuzione si sarebbe avveduto del fatto che il condannato, già nel corso del processo di cognizione, aveva tentato di avviare uno specifico percorso di recupero presso uno degli enti menzionati dall’art. 165, quinto comma, cod. pen. (corrispondente al percorso, al cui superamento la sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere comunque subordinata in base a tale disposizione, stante la natura del commesso reato) e non vi era riuscito senza versare in colpa, in quanto l’ente aveva vincolato la disponibilità all’accoglienza alla già avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale, e aveva altresì preannunciato che avrebbe dovuto essere corrisposta una retta di frequenza che per il condannato risultava economicamente insostenibile.

2.2. Sotto quest’ultimo profilo, nel motivo viene anche eccepita l’illegittimità costituzionale, al metro dell’art. 3, primo comma, Cost., della mancata previsione legislativa dell’assunzione di un onere economico di tal genere in capo all’erario, in presenza dei requisiti per l’ammissione del soggetto interessato al patrocinio a spese dello Stato, per la quale il ricorrente aveva fatto regolare istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso, in rito, che il procedimento esecutivo che non riguardi la sola applicazione della riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma nel quale siano contestualmente avanzate richieste ulteriori, quali la concessione della sospensione condizionale della pena, si svolge correttamente secondo lo schema ordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., che contempla la fissazione dell’udienza in contraddittorio e l’immediata ricorribilità per cassazione dell’ordinanza definitoria (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Rizzo, Rv. 288150-01).

Tale schema è stato puntualmente osservato nella specie.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

3. Come è noto, l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. introduce un meccanismo premiale, per effetto del quale la pena viene ridotta di un sesto nell’ipotesi in cui il soggetto, dichiarato colpevole in esito a un giudizio abbreviato, non proponga impugnazione contro la sentenza di condanna.

Tale riduzione è espressamente indicata dalla legge quale «ulteriore» rispetto a quella della metà, o di un terzo, già prevista dal comma 2 in conseguenza della scelta del rito, e risponde alla medesima logica deflattiva, quella di incentivare, dopo la già avvenuta adozione di un modello processuale più celere, perché caratterizzato dalla rinuncia alle garanzie del contraddittorio nella formazione della prova, la rinuncia aggiuntiva a coltivare impugnazioni volte alla sola mitigazione del trattamento sanzionatorio.

4. Poiché, quale portato necessario del meccanismo normativo, alla rideterminazione della pena è chiamato non già il giudice di cognizione, ma quello dell’esecuzione, sul piano esegetico si è posto da subito il quesito se, nel silenzio del legislatore, anche il secondo giudice fosse abilitato a valutare la possibilità di applicare i benefici di legge, e anzitutto la sospensione condizionale della pena, quando per effetto della riduzione di un sesto la sospensione stessa, in precedenza negata solo perché non rientrante nei limiti di legge, risultasse viceversa concedibile.

Alla iniziale risposta negativa al quesito, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del diritto positivo (Sez. 1, n. 37899 del 09/07/2024, Focsa, Rv. 287012-01), ha fatto seguito la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, che ha reputato l’assetto normativo conseguente incompatibile con plurime disposizioni della Costituzione (e, segnatamente, con gli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111, 117, primo comma, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), dichiarandone per l’effetto l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esso non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere, tra l’altro, la sospensione della pena, nei casi previsti dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., «quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge».

5. L’esercizio del potere surrogatorio del giudice dell’esecuzione presuppone quindi e tuttavia, secondo la ratio che ha presieduto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, in sede di cognizione, l’unico e determinante motivo della mancata applicazione della sospensione condizionale sia stato, per implicito o per esplicito, la misura della pena inflitta, operante come limite e sbarramento ad una valutazione di merito.

Solo in questo caso «non può certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualora quel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione sia compiuto, poi, dal giudice dell’esecuzione», anche alla luce di eventuali elementi sintomatici sopravvenuti (così Corte cost. cit., §

4.1.2. del Cons. dir.).

I poteri del giudice dell’esecuzione in tema di sospensione condizionale della pena, conseguente alla sua rimodulazione sotto soglia ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si espandono, in altre parole, nella sola misura in cui, rimosso l’ostacolo normativo che aveva impedito al giudice della cognizione di provvedere sul beneficio, risulti che il mancato riconoscimento di quest’ultimo fosse realmente il prodotto di quell’ostacolo; il che, invero, deve ritenersi ogniqualvolta, a fronte di pene inflitte in misura eccedente i limiti di cui all’art.163 cod. pen., la decisione giudiziale di condanna sia rimasta silente in argomento.

6. Ove, viceversa, il giudice di cognizione, prescindendo dalla misura della pena, abbia effettuato una prognosi di merito sul punto e questa sia stata di segno negativo, non vi è spazio per la rimeditazione del tema nella sede esecutiva preposta all’applicazione del citato art. 442, comma 2-bis.

L’intervento del giudice dell’esecuzione si giustifica soltanto, infatti, in funzione recuperatoria di una decisione che in cognizione non si sia potuta assumere (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell’art. 671 cod. proc. pen., al cui modulo decisorio, quanto alla statuizione accessoria della sospensione condizionale, Corte cost. n. 208 del 2024 dichiaratamente si ispira) e non può essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione della questione concernente la prognosi di non recidiva nel crimine, che sia stata già espressamente trattata nel processo ed ivi risolta con decisione ormai divenuta irrevocabile.

7. Nel caso in esame, il giudizio prognostico di cui all’art. 164, primo comma, cod. pen. è stato compiuto dal giudice di cognizione, con esito sfavorevole al condannato, e la relativa pronuncia – giusta o meno che fosse – è divenuta anche sul punto definitiva.

Il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto duplicare detto giudizio, pena la violazione del giudicato.

Da tale rilievo derivano l’inconferenza delle obiezioni, mosse dal ricorrente, riguardanti la latitudine dei poteri istruttori del giudice a quo, e l’irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

8. Seguono la reiezione dell’intero ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3678/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34019/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando quale giudice dell’esecuzione nel contraddittorio delle parti: - riduceva di un sesto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] all’esito del giudizio abbreviato definito con sentenza 12 maggio 2025, non appellata e divenuta irrevocabile in data 28 luglio 2025, quantificando così la stessa pena nella definitiva misura di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6790/2026 Roma, lì, 19/02/2026 - rigettava la contestuale richiesta del condannato di sospensione condizionale della pena anzidetta, osservando che la concedibilità del beneficio era stata già esclusa dal giudice di cognizione a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, primo comma, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. 2.1. Nel motivo unico il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 665, comma 5, cod. proc. pen. Sul presupposto che la prognosi negativa del giudice di cognizione, ex art. 164, primo comma, cod. pen., fosse dipesa dalla mancata intrapresa di un «fattivo percorso riabilitativo» in rapporto alla natura del commesso reato, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto svolgere un approfondimento ulteriore sul punto, anche valendosi dei poteri istruttori officiosi a lui conferiti. Se tale approfondimento fosse stato effettuato, il giudice dell’esecuzione si sarebbe avveduto del fatto che il condannato, già nel corso del processo di cognizione, aveva tentato di avviare uno specifico percorso di recupero presso uno degli enti menzionati dall’art. 165, quinto comma, cod. pen. (corrispondente al percorso, al cui superamento la sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere comunque subordinata in base a tale disposizione, stante la natura del commesso reato) e non vi era riuscito senza versare in colpa, in quanto l’ente aveva vincolato la disponibilità all’accoglienza alla già avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale, e aveva altresì preannunciato che avrebbe dovuto essere corrisposta una retta di frequenza che per il condannato risultava economicamente insostenibile. 2.2. Sotto quest’ultimo profilo, nel motivo viene anche eccepita l’illegittimità costituzionale, al metro dell’art. 3, primo comma, Cost., della mancata previsione legislativa dell’assunzione di un onere economico di tal genere in capo all’erario, in presenza dei requisiti per l’ammissione del soggetto interessato al patrocinio a spese dello Stato, per la quale il ricorrente aveva fatto regolare istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso, in rito, che il procedimento esecutivo che non riguardi la sola applicazione della riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma nel quale siano contestualmente avanzate richieste ulteriori, quali la concessione della sospensione condizionale della pena, si svolge correttamente secondo lo schema ordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., che contempla la fissazione dell’udienza in contraddittorio e l’immediata ricorribilità per cassazione dell’ordinanza definitoria (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Rizzo, Rv. 288150-01). Tale schema è stato puntualmente osservato nella specie. 2. Nel merito, il ricorso è infondato. 3. Come è noto, l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. introduce un meccanismo premiale, per effetto del quale la pena viene ridotta di un sesto nell’ipotesi in cui il soggetto, dichiarato colpevole in esito a un giudizio abbreviato, non proponga impugnazione contro la sentenza di condanna. Tale riduzione è espressamente indicata dalla legge quale «ulteriore» rispetto a quella della metà, o di un terzo, già prevista dal comma 2 in conseguenza della scelta del rito, e risponde alla medesima logica deflattiva, quella di incentivare, dopo la già avvenuta adozione di un modello processuale più celere, perché caratterizzato dalla rinuncia alle garanzie del contraddittorio nella formazione della prova, la rinuncia aggiuntiva a coltivare impugnazioni volte alla sola mitigazione del trattamento sanzionatorio. 4. Poiché, quale portato necessario del meccanismo normativo, alla rideterminazione della pena è chiamato non già il giudice di cognizione, ma quello dell’esecuzione, sul piano esegetico si è posto da subito il quesito se, nel silenzio del legislatore, anche il secondo giudice fosse abilitato a valutare la possibilità di applicare i benefici di legge, e anzitutto la sospensione condizionale della pena, quando per effetto della riduzione di un sesto la sospensione stessa, in precedenza negata solo perché non rientrante nei limiti di legge, risultasse viceversa concedibile. Alla iniziale risposta negativa al quesito, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del diritto positivo (Sez. 1, n. 37899 del 09/07/2024, Focsa, Rv. 287012-01), ha fatto seguito la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, che ha reputato l’assetto normativo conseguente incompatibile con plurime disposizioni della Costituzione (e, segnatamente, con gli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111, 117, primo comma, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), dichiarandone per l’effetto l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esso non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere, tra l’altro, la sospensione della pena, nei casi previsti dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., «quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge». 5. L’esercizio del potere surrogatorio del giudice dell’esecuzione presuppone quindi e tuttavia, secondo la ratio che ha presieduto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, in sede di cognizione, l’unico e determinante motivo della mancata applicazione della sospensione condizionale sia stato, per implicito o per esplicito, la misura della pena inflitta, operante come limite e sbarramento ad una valutazione di merito. Solo in questo caso «non può certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualora quel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione sia compiuto, poi, dal giudice dell’esecuzione», anche alla luce di eventuali elementi sintomatici sopravvenuti (così Corte cost. cit., § 4.1.2. del Cons. dir.). I poteri del giudice dell’esecuzione in tema di sospensione condizionale della pena, conseguente alla sua rimodulazione sotto soglia ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si espandono, in altre parole, nella sola misura in cui, rimosso l’ostacolo normativo che aveva impedito al giudice della cognizione di provvedere sul beneficio, risulti che il mancato riconoscimento di quest’ultimo fosse realmente il prodotto di quell’ostacolo; il che, invero, deve ritenersi ogniqualvolta, a fronte di pene inflitte in misura eccedente i limiti di cui all’art.163 cod. pen., la decisione giudiziale di condanna sia rimasta silente in argomento. 6. Ove, viceversa, il giudice di cognizione, prescindendo dalla misura della pena, abbia effettuato una prognosi di merito sul punto e questa sia stata di segno negativo, non vi è spazio per la rimeditazione del tema nella sede esecutiva preposta all’applicazione del citato art. 442, comma 2-bis. L’intervento del giudice dell’esecuzione si giustifica soltanto, infatti, in funzione recuperatoria di una decisione che in cognizione non si sia potuta assumere (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell’art. 671 cod. proc. pen., al cui modulo decisorio, quanto alla statuizione accessoria della sospensione condizionale, Corte cost. n. 208 del 2024 dichiaratamente si ispira) e non può essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione della questione concernente la prognosi di non recidiva nel crimine, che sia stata già espressamente trattata nel processo ed ivi risolta con decisione ormai divenuta irrevocabile. 7. Nel caso in esame, il giudizio prognostico di cui all’art. 164, primo comma, cod. pen. è stato compiuto dal giudice di cognizione, con esito sfavorevole al condannato, e la relativa pronuncia – giusta o meno che fosse – è divenuta anche sul punto definitiva. Il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto duplicare detto giudizio, pena la violazione del giudicato. Da tale rilievo derivano l’inconferenza delle obiezioni, mosse dal ricorrente, riguardanti la latitudine dei poteri istruttori del giudice a quo, e l’irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale. 8. Seguono la reiezione dell’intero ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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