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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04755/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 26.11.2018, appellata dallo stesso imputato, esclusa la rilevanza della contestata recidiva, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582, 61 n. 2,576 n. 1 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 337 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità nonchè in relazione alla mancata derubricazione del reato di lesioni ai sensi dell'art. 590 c.p. con declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. - apparenza della motivazione in relazione alla eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo riproduce ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della accertata violenta condotta oppositiva consapevolmente tenuta dal ricorrente ( v. pg. 5 della sentenza) e della sussistenza del dolo in ordine al reato di lesioni in ragione della accettazione del rischio di cagionare lesioni agli operanti con la predetta condotta violenta (v. ibidem).

Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali der*dati al giudice di merito sul rilievo della assenza di elementi favorevoli all'imputato.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 26.11.2018, appellata dallo stesso imputato, esclusa la rilevanza della contestata recidiva, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582, 61 n. 2,576 n. 1 c.p., ha rideterminato la pena inflitta. Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 337 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità nonchè in relazione alla mancata derubricazione del reato di lesioni ai sensi dell'art. 590 c.p. con declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. - apparenza della motivazione in relazione alla eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo riproduce ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della accertata violenta condotta oppositiva consapevolmente tenuta dal ricorrente ( v. pg. 5 della sentenza) e della sussistenza del dolo in ordine al reato di lesioni in ragione della accettazione del rischio di cagionare lesioni agli operanti con la predetta condotta violenta (v. ibidem). Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali der*dati al giudice di merito sul rilievo della assenza di elementi favorevoli all'imputato. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04755/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris