Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 00415/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27639-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di PISA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 35/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 35 del 14.

1. 2010 del Tribunale di Pisa, che aveva confermato il rigetto dell'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione che gli aveva applicato la sanzione per la violazione dell'art. 142, comma 9, codice della strada, accertata mediante apparecchiatura autovelox; il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della legge n. 273 del 1991, dell'art. 45, comma 6, codice della strada, e dell'art.2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello che contestava la taratura e le verifiche di funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità sulla base della considerazione che il verbale di accertamento dava atto dell'esistenza dell'omologazione e della taratura e ritenuto quindi sufficiente quest'ultima in mancanza di prove in ordine alla funzionalità dell'apparecchio; il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 168 del 2002, censura l'affermazione del Tribunale secondo cui la targa del veicolo era chiaramente leggibile dalla fotografia, utilizzando a tal fine il solo fotogramma dei dati di identificazione dello stesso e non i rilevamenti relativi a tutto lo spazio controllato dall'apparecchio; considerato che: appare necessario un approfondimento delle questioni sollevate dal primo motivo, con riguardo in particolare alla censura relativa all'omesso accertamento delle operazioni di verifica della funzionalità dell'apparecchio di rilevamento della velocità, circa la loro identità e modalità di espletamento, anche in relazione alle verifiche periodiche di taratura P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021.

I r sidente i [OSCURATO:PERSONA] uigi G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27639-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di PISA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 35/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 35 del 14. 1. 2010 del Tribunale di Pisa, che aveva confermato il rigetto dell'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione che gli aveva applicato la sanzione per la violazione dell'art. 142, comma 9, codice della strada, accertata mediante apparecchiatura autovelox; il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della legge n. 273 del 1991, dell'art. 45, comma 6, codice della strada, e dell'art.2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello che contestava la taratura e le verifiche di funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità sulla base della considerazione che il verbale di accertamento dava atto dell'esistenza dell'omologazione e della taratura e ritenuto quindi sufficiente quest'ultima in mancanza di prove in ordine alla funzionalità dell'apparecchio; il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 168 del 2002, censura l'affermazione del Tribunale secondo cui la targa del veicolo era chiaramente leggibile dalla fotografia, utilizzando a tal fine il solo fotogramma dei dati di identificazione dello stesso e non i rilevamenti relativi a tutto lo spazio controllato dall'apparecchio; considerato che: appare necessario un approfondimento delle questioni sollevate dal primo motivo, con riguardo in particolare alla censura relativa all'omesso accertamento delle operazioni di verifica della funzionalità dell'apparecchio di rilevamento della velocità, circa la loro identità e modalità di espletamento, anche in relazione alle verifiche periodiche di taratura P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. I r sidente i [OSCURATO:PERSONA] uigi G
Sentenza Cassazione n. 00415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris