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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50215/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HUFOC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMlNARE di PISTOIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le cesure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto contestano il giudizio reso sulla confisca disposta ai sensi degli artt 240 bis cp e 85 bis Tus all'esito di giudizio definito ai sensi dell'ad 444 e ss cpp malgrado la sentenza risulti più che adeguatamente motivata in relazione alla ritenuta sproporzione tra disponibilità reddituali ( non comprovate) dell'imputato e utilità ablate mentre le doglianze prospettate dal ricorso si connotano per la genericità del relativo assunto ( quanto alla congruenza temporale perché neppure si adduce né tantomento si comprova la distonia temporale tra condotte illecite a giudizio e momenti di acuisizione delle utilità confiscate mentre le disponibilità reddituali del ricorrente non vengono neppure descritte, nella loro concretezza, dall'impugnazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HUFOC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMlNARE di PISTOIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le cesure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto contestano il giudizio reso sulla confisca disposta ai sensi degli artt 240 bis cp e 85 bis Tus all'esito di giudizio definito ai sensi dell'ad 444 e ss cpp malgrado la sentenza risulti più che adeguatamente motivata in relazione alla ritenuta sproporzione tra disponibilità reddituali ( non comprovate) dell'imputato e utilità ablate mentre le doglianze prospettate dal ricorso si connotano per la genericità del relativo assunto ( quanto alla congruenza temporale perché neppure si adduce né tantomento si comprova la distonia temporale tra condotte illecite a giudizio e momenti di acuisizione delle utilità confiscate mentre le disponibilità reddituali del ricorrente non vengono neppure descritte, nella loro concretezza, dall'impugnazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2
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