CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12751/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1089/2021 depositato il 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto della Corte di appello di Bari n. 1089/2021, del 12 novembre 2021. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che ha proposto altresì ricorso incidentale articolato in quattro motivi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente principale ha depositato memoria. Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2021 presso la Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] chiese il riconoscimento dell’equo indennizzo ex L. n. 89/2001, per l’irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, introdotto con atto di citazione del 6 luglio 2006 e conclusosi definitivamente, dopo plurimi rinvii, in data 21 luglio 2020 per estinzione a seguito di mancata tempestiva riassunzione dopo ladichiarazione di interruzione avvenuta in data 18 novembre 2019 per sopraggiunta perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti in causa. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Bari, con decreto del 10 giugno 2021, rigettò la domanda, ritenendo che non potesse essere riconosciuto l’indennizzo da irragionevole durata del processo presupposto estintosi per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, neppure avendo il ricorrente dedotto, né allegato ed offerto la prova della sussistenza di un effettivo danno in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, rappresentando l’inapplicabilità dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), della l. n. 89/2001 nella fattispecie oggetto di causa, essendosi il processo estinto a norma dell’art. 305 c.p.c. In più, l’opponente dedusse che, anche qualora si fosse ritenuta la norma applicabile, la presunzione avrebbe dovuto essere interpretata, in ossequio a canoni di giustizia sostanziale, in termini differenti a seconda della posizione processuale della parte ricorrente nel giudizio presupposto. Infine, con riferimento all’onere probatorio sulla sussistenza del danno effettivo, l’opponente sostenne che la norma in esame una mera presunzione iuris tantum, facendo salva la prova contraria, sussistente e da configurarsi in re ipsa nel fatto che il giudizio si sia prolungato ben oltre i termini ragionevoli. Il collegio della Corte d’Appello di Bari respinse l’opposizione al decreto, evidenziando, in particolare, che la disposizione di cui all’art. 2 co. 2 sexies lett. c) L. n. 89/2001, e la ratio che vi è sottesa, non consentono di distinguere fra la posizione dell’attore e quella del convenuto nel giudizio presupposto, essendo fondata la previsione sulla insussistenza del danno qualora la parte dimostri disinteresse a coltivare il processo e all’esito dello stesso. Il collegio disattese, inoltre, l’argomento dell’opponente secondo cui la prova contraria sarebbe in re ipsa nella irragionevole durata del processo, affermando che, in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, il riconoscimento del diritto all’equa riparazione è subordinato alla prova fornita dall’interessato di una effettiva sussistenza del pregiudizio, non costituendo la mera allegazione di un generico stato d’ansia elemento sufficiente a superare la presunzione posta dalla norma. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la falsa applicazione dell’articolo 2, co.2-sexies, lett. c) della legge n. 89 del 2001, giacché la Corte d’appello avrebbe applicato erroneamente la norma ad una fattispecie estranea alla medesima, sulla base di una interpretazione contraria alla ratio della l. n. 89/2001 e avulsa dal caso concreto e dalla posizione processuale nel giudizio presupposto della parte che agisce per l’indennizzo. In particolare, il ricorrente contesta che il collegio abbia dedotto il suo disinteresse a coltivare il processo, quale originario convenuto, sulla base della sola mancata riassunzione della causa, non considerando che proprio la non riassunzione potrebbe operare quale esercizio di una facoltà processuale orientata ad ottenere effetti più favorevoli rispetto ad un pronunciamento di merito dell’organo giudicante. Il secondo motivo diricorso principale lamenta la violazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. avendo il decreto impugnato respinto l’opposizione del Vinella in quanto questi non avrebbe fornito prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da ritardo introdotta dall’art. 2 co.2-sexies, lett. c) della legge n. 89 del 2001. Il ricorrente principale sostiene segnatamente che la prova dell’esistenza del danno patrimoniale per violazione del termine ragionevole del processo sia insita nello stesso accertamento di detta violazione e precisa, inoltre, che la presunzione di cui si discute sarebbe superata dal verificarsi dell’evento dannoso antecedentemente all’intervenuta interruzione del giudizio. Con il terzo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto l’interpretazione della Corte d’Appello distrettuale dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. c) della L.n. 89/2021 nel senso di ritenere la presunzione ivi contenuta applicabile altresì al soggetto convenuto che subisca l’iniziativa processuale dell’attore, sarebbe contraria alla disciplina e ai principi della Convenzione. Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della legge n. 89 del 2001, ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. Viene censurato il decreto impugnato nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine decadenziale dell’articolo 4 della legge n. 89 del 2001. Il secondo motivo allega ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 L. 89/2001. Il terzo motivo del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 L. 89/2001. Il quarto motivo del ricorso incidentale allega nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della legge n. 89/2001. Assume rilievo pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso incidentale deve essere esaminato prioritariamente. I quattro motivi del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tutti i motivi del ricorso incidentale allegano la natura sostanziale, e non processuale, del termine decadenziale di cui all’art. 4, L. n. 89/2001, e quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione ex L. n. 742/1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto termine alla data di estinzione del giudizio (19 luglio 2020, con successivo dies ad quem al 19 gennaio 2021), risulterebbe tardiva la domanda proposta. La ripetitività dei contenuti delle quattro censure del ricorso incidentale ne impone la trattazione congiunta. Il provvedimento impugnato ha valutato la tempestività della domanda di equa riparazione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. in ciascuno dei suoi tre motivi (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155). Occorre ribadire il consolidato orientamento sul punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 della l. n. 742 del 1969 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (tra le moltissime, Cass. Sez. 6-2, 06/12/2021, n. 38501; Cass. Sez. 6-2, 14/11/2019, n. 29694; Cass. Sez. 2, 02/03/2018, n. 5018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4691; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4692; Cass. Sez. 6 - 2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 – 2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6 -2, 18/03/2016, n. 5423; Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895). In tal senso, peraltro, Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781, secondo cui il termine di sei mesi, di cui all’art. 4, legge 24 marzo 2001, n. 89, dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l'azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. c.c.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come accade per ogni altro termine analogo. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente incidentale riproducono testualmente le identiche allegazioni svolte dalla difesa erariale nei molteplici precedenti sul punto e non offrono, così, elementi per mutare tale orientamento interpretativo. Non rilevano decisivamente, infatti, ai fini di una diversa considerazione del termine di cui all’art. 4, legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero della conclusione della non riferibilità ad esso della sospensione ex L. n. 742/1969, né l’operatività del termine d’impugnazione di seimesi, previsto dall’art.327 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009; né la vigente struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla l. n. 134 del 2012; né, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e, quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata all’istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Tali sopravvenienze ordinamentali non mutano la natura del termine decadenziale ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, rimanendo pur sempre da esso condizionata l’utile esperibilità della essenziale tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo. Il ricorso incidentale deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. I tre motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, perché connessi. L’ art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della L. n. 89 del 2001 (entrato in vigore il 1 gennaio 2016, in forza dell’art. 1, comma 999, l. 28 dicembre 2015, n. 208,), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. È stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente. La ratio giustificatri ce della presunzione di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata del processo dettata dal citato art. 2, comma 2 sexies lett. c), che va individuata coordinando la portata di tale disposizione con l'impianto normativo in cui essa è inserita (dunque altresì con l’art. 6 CEDU del quale qui si lamenta la violazione), diretto a non lasciare privo di tutela il diritto alla ragionevole durata del processo, risiede nel rilievo che l'estinzione del giudizio per inattività delle parti rappresenta un indice rivelatore del loro disinteresse alla decisione di merito, sicché deve escludersi, fino a prova contraria, che esse si possano ragionevolmente dolere dell'eccessiva durata del relativo giudizio. Tale presunzione è quindi ancorata al fatto che le parti abbiano abbandonato il giudizio per disinteresse, reputando, per eventi estranei al processo o comunque non connessi alla sua durata, non più utile pervenire ad una decisione di merito. L'estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, così, indizio su cui fondare la non configurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell'inerzia assoluta dei contendenti di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli. Già prima dell’introduzione dell’art. 2, comma 2 sexies lett. c) della legge 24 marzo 2001, n. 89, la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto del giudice di merito circa la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che possano smentire l’esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo in ipotesi di processo civile presupposto conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti, ove possa appunto desumersi la carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio in cui fosse convenuto, essendo il suo interesse quello - opposto - alla stasi del procedimento (Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716). La Corte d'appello di Bari, allora, ha ritenuto l'insussistenza del danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, fondando tale conclusione sulla dichiarazione di estinzione dello stesso, proprio considerando il fatto che rientri fra le scelte difensive di ogni parte quella di volere una decisione o meno nel merito della controversia. Del resto, la ratio della riforma normativa risiede proprio nella valorizzazione dell’interesse delle parti alla definizione del giudizio quale elemento discretivo per valutare la sussistenza del danno non patrimoniale dovuto all’ingiustificata durata dello stesso. Una simile logica non consente di distinguere, nel giudizio presupposto, la posizione dell’attore da quella del convenuto, in quanto anche il secondo, non attivando i propri poteri di impulso, dimostra il proprio disinteresse a coltivare il processo fino all’esito dello stesso e risulta dunque inevitabilmente soggetto all’applicazione della presunzione discussa. A fronte di uno stato di quiescenza del processo tale da poter condurre alla sua estinzione, i soggetti onerati a provvedere all’incombente necessario ad evitarla sono tutti coloro i quali abbiano interesse ad impedire tale esito (Cass. Sez. 2, 14/07/2021, n. 20073; Cass. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3967). In questa sede, è lo stesso ricorrente principale a riconoscere che l’estinzione del giudizio costituisse un esito rispondente ai propri interessi, e che proprio per questo egli non provvide alla tempestiva riassunzione del medesimo. Un interesse così delineato all’estinzione del processo presenta, allora, evidenti profili di incompatibilità con un contestuale interesse alla decisione di merito, circostanza che integra a pieno i presupposti per l’applicazione della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della L. n. 89 del 2001. La Corte d’appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova contraria per superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da ritardo. La presunzione iuris tantum di insussistenza del p regiudizio da irragionevole durata del processo, introdotta con la l. n. 208 del 2015 all’art. 2, comma 2-sexies della l. n. 89 del 2001, pone, appunto, una disciplina sulla formazione e sulla valutazione della prova nel processo. Proprio in quanto tale disciplina contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell'inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l'allestita presunzione. Nel caso di specie il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel sostenere che la prova dell’esistenza del danno patrimoniale per violazione del termine ragionevole del processo sia insita nello stesso accertamento di detta violazione, si è limitato ad allegare una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto in ipotesi di estinzione, del danno non patrimoniale da indennizzare. Va comunque ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge e che l'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si vedano Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542; Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7041). Conseguono il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione in virtù della reciproca soccombenza. Essendo tanto il procedimento in esame quanto la ricorrente incidentale Amministrazione dello Stato esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge