CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 09210/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 17/10/2023, che aveva parzialmente accolto l'istanza formulata dal detenuto, volta all'acquisto al sopravvitto di aromi per dolci, limitandone la possibilità alle sole giornate di festa, come previsto per i detenuti che - a differenza del richiedente, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - appartengono ai circuiti MS e AS. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 35 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché 3 e 27 Cost. e 1, 3 e 6 Cedu, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla lesione di un diritto soggettivo del detenuto, nonché per disparità di trattamento fra i diversi circuiti penitenziari e violazione della normativa in materia di ordinamento penitenziario. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e rivalutativo. Invero, le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non riescono a confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e ritiene inesistente il necessario presupposto del grave pregiudizio all'esercizio di un diritto; come evidenzia il Tribunale di sorveglianza, peraltro, trattasi di questione ormai superata dall'attuale assetto amministrativo in ambito penitenziario. 4. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.