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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10727/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6169-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistentey- avverso la sentenza n. 8593/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO [OSCURATO:PERSONA], cittadina australiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della ClP di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso l'atto impositivo notificatole per non aver esposto denuncia dei redditi percepiti nell'anno di imposta 2009 quale dipendente dell'Ambasciata australiana presso la [OSCURATO:PERSONA]; che l'Ufficio si è riservato di spiegare difese in udienza; che in prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta violazione della Convenzione di Vienna sulle [OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 1963, laddove prevede una generale esenzione fiscale per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche; che con il secondo si lamenta violazione dell'art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 601/1973, ove dispone ulteriore esenzione reddituale per il personale impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, in disparte la residenza permanente in Italia; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.; PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6169-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistentey- avverso la sentenza n. 8593/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA], cittadina australiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della ClP di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso l'atto impositivo notificatole per non aver esposto denuncia dei redditi percepiti nell'anno di imposta 2009 quale dipendente dell'Ambasciata australiana presso la [OSCURATO:PERSONA]; che l'Ufficio si è riservato di spiegare difese in udienza; che in prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta violazione della Convenzione di Vienna sulle [OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 1963, laddove prevede una generale esenzione fiscale per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche; che con il secondo si lamenta violazione dell'art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 601/1973, ove dispone ulteriore esenzione reddituale per il personale impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, in disparte la residenza permanente in Italia; che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 375 n 1 e 5 c.p.c.; PQM La Corte rimette la trattazione dell'affare alla V Sezione Civile Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 10727/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris