CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 29/09/2022 dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sentenza della Corte di cassazione del 29/09/2022 e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Cagliari del precedente 31/05/2021 per essersi estinto il reato in conseguenza della morte del predetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 29/09/2022, con cui la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 31/05/2021, rappresentando che il ricorrente era deceduto il precedente 20/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. La Corte di cassazione, pronunciatasi nei confronti dell'imputato dopo la sua morte, ha il potere-dovere di revocare, anche ex officio, la propria decisione con la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., posto che la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto e che incombe sul giudice penale l'obbligo, non codificato, ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità (in tal senso Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562-01). L'esistenza in vita dell'imputato è, infatti, uno dei presupposti essenziali del processo penale, sicché la morte del predetto in epoca antecedente alla pronuncia determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo. Alla stregua di quanto detto, la sentenza in data 29/09/2022 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione dev'essere revocata, mentre quella emessa dalla Corte di appello di Cagliari il precedente 31/05/2021, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione del giudice di legittimità, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla posizione del Soru, per essersi estinti i reati a lui ascritti. P.Q.M. Revoca la sentenza emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 29/09/2022 e, per l'effetto, annulla senza rinvio, limitatamente a tale imputato, la sentenza della Corte di appello di Cagliari del precedente 31/05/2021 per essersi estinti per morte del predetto i reati a lui ascritt