CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorsi manifestamente infondati quanto al primo motivo sia in relazione alla responsabilità del Caltagirone, trovato intriso di acqua e considerato che lo stupefacente è stato trovato incastrato nel tubo di scarico del water, dopo l'accesso all'appartamento effettuato tramite lo scardinarnento della grata e deloh, porta blindata dopo insistenti inviti all'accesso; come pure di quella della Messina non illogicamente valorizzandosi la sua prolungatissima inerzia nell'apertura della porta rispetto all'occultamento u)k materiale•kllo stupefacente operato dal Caltagirone; Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuenti generiche, la prima essendo correttamente negata in relazione al quantitativo di dosi ricavabili dallo stupefacente e dalla somma sequestrata; le seconde in relazione alla assenza di elementi a favore dei ricorrenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarat, inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.20