CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle part.y i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., in data 15 ottobre 2021, riformava parzialmente la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Bari del 26 gennaio 2021, riducendo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa in relazione ai capi A) (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1 cod. pen.), B) (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1, 61, n. 1 cod. pen.) e C) (artt. 337, 339, 61, n. 1 cod. pen.). Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, co. 1 lett. B) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 133, 582 e 337 cod. pen., in quanto il secondo giudice avrebbe violato la legge nell'applicare, con il concordato, l'aumento della pena pecuniaria anche per i reati di rapina e lesioni personali, per i quali è prevista la sola pena detentiva, e non anche la pena pecuniaria. I ricorsi sono inammissibili. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, viene in rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Infatti, in caso di continuazione tra un reato più grave punito con pena congiunta e reati satellite che invece prevedono la sola pena detentiva, correttamente la Corte di appello ha proceduto ad aumentare la sanzione per i reati satellite avuto riguardo alle tipologie di pene contemplate per il reato principale più grave, cioè incrementando sia la reclusione, che la multa. Sul punto, la pronuncia impugnata risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unite, in forza del quale la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee (Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273750). Pertanto, la pronuncia gravata non risulta affetta dal vizio dedotto, in quanto la pena applicata non è illegale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]