CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 30221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ’ ONOFRIO ( ITALIA ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCUCCIOANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ITALIA ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ildecreto del 06/02/2025 del la CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnat o limitatamente alla confisca del deposito a risparmio n. DR000034549909 acceso il 10 luglio 2010 presso [OSCURATO:PERSONA] italiane di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio,intestato a [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto de l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 6 febbraio 2025,la Corte di appello di Torino – S ezione misure di prevenzione ha confermato, per quanto qui di interesse, il decreto emesso dal Tribunale di Torino il 24 aprile 2024 che aveva disposto l’applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 3 anni e l’obbligo di versamento della cauzione di 3.000 euro nonchédella confisca di prevenzione di alcuni immobili di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA](unità sita in [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, largo [OSCURATO:PERSONA] ) e di [OSCURATO:PERSONA] ( unità sita in [OSCURATO:PERSONA], corso Roma, n. 20),di alcuni rapporti con istituti di credito intestati a [OSCURATO:PERSONA] (conto corrente n. 3230758 acceso il 17 novembre 2004 presso l’[OSCURATO:PERSONA]; conto corrente n. 00000006783 acceso il 21 luglio 2009 presso laCarige di Collegno; cart e prepagat e n. 00000124436 e n. 0000287207 accese, rispettivamente,il 17 giugno 2011 e il 14 marzo 2018 presso la Carige di Collegno) e a [OSCURATO:PERSONA] ( buono postale n. BPN000074045094 acceso il 19 agosto 2014 presso lePoste italiane di Sant ’ Onofrio; conto corrente n. 40198607 acceso il 16 novembre 2004 presso l’[OSCURATO:PERSONA]; deposito a risparmio n. DR000034549909 acceso il 10 luglio 2010 presso le [OSCURATO:PERSONA] i taliane di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio)e, infine, del la vettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo deidifensori di fiducia, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 3.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 521cod. proc. pen. in relazioneal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.La diversità deipresupposti rilevanti per ilgiudizio di pericolosità generica ex art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 rispetto a quelli richiesti dalla lett. a) dell’art. 4 avrebbe re so necessario uno specificocontraddittorio su di essi onde consentire al proposto di dimostrare la non lucrogenicità delle condotte illecite ascrittegli, come nel caso del delitto di cui all’art. 512-biscod. pen., non produttivo di reddito illecito. Né il decreto a v rebbe dimostrato che il giudizio di pe r icolosità generica era stat o bas at o su gl i stess i elementi fattuali posti a fondamento della originaria propostadi confisca. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1,lett. b) e 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011in relazione all’art. 512-bis c od . p en . L a Corte di merito avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sulla commissione di tale delitto, il qualepresupporrebbe, da un lato, che, al tempo della sua commissione, l ’ agente fosse sottopostoa misura di prevenzione, atteso che la fattispecie richiede il dolo specifico di elusione delle disposizioni in materia di misura di prevenzione patrimoniale; e, dall’altro lato, che la fittizia intestazione sia oggettivamente idonea a eludere la normativa in misura diprevenzione. Tuttavia , i l provvedimento si limiterebbea osservare che l’intestazione fittizia non poteva avere altro scopo che sottrarre i beni aziendali a misure diprevenzione patrimoniale, alla luce del non modesto curriculum cr iminale del propost o e della notevole sproporzione patrimoniale tra entrate lecite e tenore di vita.In realtà, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso reati aventi natura lucrogenetica(tali non essendo quelli di tentato omicidio e detenzione illegale di armi,né la tentata estorsione , non produttiva di reddito illecito), nemmeno identificabili nei fatti di bancarotta relativi alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in relazione ai quali la sua posizione processuale era stata archiviata, non risultando, a suo carico, atti di gestione della società; e anche il delitto di cui all’art. 512-biscod. pen. non sarebbe di per sé produttivo di ricchezza, sicché esso non potrebbe rilevare ai fini della pericolosità ge nerica, essendo all’uopo necessario che grazie al delittosiano stati acquisiti profitti illeciti. Dunque,[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun timore di essere sottoposto a una misura di prevenzione, sicché il dolo specifico dell’art. 512-biscod. pen. sarebbe stato ritenuto esistente a partire da una mera congettura. Quanto alla sproporzione tra entrate lecite e tenore di vita, l’affermazione secondo cui l’intestazionefittizia delle società e l ’ esercizio di fatto delle relativeattività imprenditoriali a vrebbe garantito a [OSCURATO:PERSONA] degli introiti grazie ai quali trarre sostentamento,non indicherebbe la causale di detti introiti né la loro illiceità, posto che la sentenza di proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] in appello, trattando delle vicende del capannone aziendale, avrebbe affermato che l’acquisizione era avvenuta attraverso l ’ accensione di un mutuo da parte della società, con rate mensili sostenute grazie agli introiti della carrozzeria e, in parte, alloscomputo di canoni di locazione già versati in esecuzione di contratto con affitto a riscatto. Né l ’ origine illecita di tali introiti potrebbe ricondursi alla commissione di reati di evasione fiscale, posto cheil mero statusdi evasore fiscale non sarebbesufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica e che, comunque, la nozione di «attività delittuose» contenuta nell ’ art. 1 lett. b ) avrebbe reso necessario verificare se le condotte di evasione superassero le soglie di rilevanza penale.Inoltre, nel valorizzare la disponibilità di un ’ auto di lusso per dimostra re il modus operandidi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ricorso a soggetti di comodo per l ’ esercizio delle proprie attività economiche e l’intestazione deipropri beni, il provvedimento suggerirebbe il mero ricorso a negozi simulati, leciti sino a prova contraria, senza dimostrare la abituale commissione di delitti generatori di locupletazione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. p en . in relazione all ’ art. 24 , d.lgs. n. 159 del 2011 per mancanza della motivazionein ordine al rigetto della richiesta di revoca della confisca del deposito a risparmio n. DR000034549909 acceso il 10 luglio 2010 presso le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce , ex art. 606, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. p roc . pen. in relazione all’art. 8,comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per motivazione apparentequanto alla durata, stabilita in 3 anni , della misura de lla sorveglianza speciale, ovvero in misura ben superiore ai minimi edittali,non avendo il decreto datoadeguato conto delle ragioni della decisione sul punto . 3. Avverso il decreto di appello ha proposto ricorso per cassazione anche AntonioMarcuccio per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.In particolare, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., esso denuncia il mancato approfondimento delle deduzioni difensive quanto alla prova del reale acquisto e della effettiva disponibilità dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 20, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di confisca. 4. In data 4 giugno 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio deldecreto impugnat o limitatamente alla confisca del deposito a risparmio n. DR000034549909 acceso il 10 luglio 2010 presso [OSCURATO:PERSONA] italianedi [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, intestato a [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile , mentre quello presentato nell’interesse di BasilioDefina è fondato. 2. Va premesso, per una migliore comprensione della vicenda e dell’analisi dei motivi di ricorso, che i Giudici di merito hanno fondato l’applicazione delle misure di prevenzione innanzitutto su un giudizio di pericolosità formulato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Benché in origine la richiesta di prevenzione fosse stata basata sull’ipotesi contemplata dalla lett. a) di tale articolo , l a sopravvenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall ’ accusa di partecipazionea un’associazione di stampo mafioso e l’esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 7, leggen. 203 del 1991 , contestata gli in relazione a due ipotesi di reato exart. 512-bis cod. pen. , hanno indotto il Pubblico ministero a ipotizzare, in sede di discussionedavanti al Tribunale, la fattispecie di pericolosità generica prevista dalla lett. b) dello stesso art. 4. A fondamento della nuova richiesta sono stateindicate le emergenze del procedimento definito con la sentenza della Corte di appello di Torino in data 29 dicembre 2023 , che ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] per prescrizione dal delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., ma che ha , comunque , consentito, secondo i Giudici di merito,di accertare l’avvenuta commissione dei fatti allo stesso ascritti. Invero, a partire dalle intercettazioni disposte in quel procedimento,i decreti di primo e secondo grado hanno ritenuto che , al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, [OSCURATO:PERSONA] avesse fittiziamente attribuito, conservandone il controllo, le quote della [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C.al legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA] , con mutamento, dal momento del loro acquisto, della denominazione sociale in [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C.;e che egli avesse successivamente intestato fittiziamente alla madre di GiovanbattistaPrimerano gli immobili in cui aveva sede un’officina, dopo averli fatti acquistare e rivendere dalla società. Inoltre, si è ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fittiziamente intestato adAntonio [OSCURATO:PERSONA] l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 20, acquistato il 5 luglio 2018. A carico del proposto è statoformulatoanche un giudizio di pericolosità generica ex art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011, avendo egli fatto ricorso all ’ intestazione fittizia di beni quantomeno dal 6 febbraio 2014, gestendo, per anni, attività economiche che avevano determinato proventi sottratti all’imposizione fiscale. Inoltre, è stato ritenuto che la situazione economica del nucleo familiare del proposto si caratterizzasse per una significativa sproporzione tra i redditi disponibili e le somme impiegate per gli acquisti e per il mantenimento della famiglia; sproporzione quantificata, tra il 2006 e il 2021, in 1.036.676 euro e ritenuta indicativa, anche in ragione della disponibilità di un’autovettura di lusso (la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA]), del fatto che [OSCURATO:PERSONA], quantomeno dal febbraio 2014 al 2022, anno in cui la [OSCURATO:PERSONA] risultava ancora operativa, vivesse dei proventi di attività illecite.Questi ultimi sono stati individuati nelle utilità tratte dal delitto previsto dall’art. 512-biscod. pen. nonché dalle condotte distrattive commesse , continuativamente,ai danni della [OSCURATO:PERSONA] sas, dichiarata fallita in data 7 novembre 2018, di cui egli era amministratore di fatto;distrazioni cui aveva concorso, pur essendo stata la sua posizione archiviata, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di bancarotta con sentenza di applicazione della pena emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino il 21 novembre 2023, irrevocabile il 10 gennaio 2023. Quanto alla durata della misura personale, l’attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] ha indotto i Giudici di merito a disporre l’adozione di misure efficaci ad arginarla e contenerla per il periodo di 3 anni, ritenuto idoneo a garantire un adeguato presidio sul proposto e a contenerne la tendenza alla commissione di illeciti. Quanto alla confisca, essa ha riguardato soltanto i beni riconducibili aDefina a partire dal febbraio 2014, atteso che quelli acquistati in data anteriore non rientravano nella perimetrazione della sua pericolosità. Quanto alla disponibilità in capo al propostodei beni confiscati, essa è stata confermata anche in relazione all’immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 20, ponendosi in luce che già il precedente proprietario dell’immobile, AlessioSerio, nel 2005 aveva funto da simulato acquirente del bene dietro la corresponsione di 1.000euro, mentre [OSCURATO:PERSONA] era il reale proprietario che si occupava di tutto; che [OSCURATO:PERSONA], inquilina dell’immobile, aveva confermato di non aver mai conosciuto Serio e che, nel 2017, per le questioni relative all’appartamento era solitarivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], che conosceva come il reale proprietario; che [OSCURATO:PERSONA], amministratrice del condominio, aveva confermato di non aver mai conosciuto [OSCURATO:PERSONA] e di sapere che,dal 2006, l ’ immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva sempre inoltrato i consuntivi delle spese; che dalle intercettazioni in atti emergeva come [OSCURATO:PERSONA], con il supporto di [OSCURATO:PERSONA], avesse gestito alcune problematiche relative all’amministrazione dell’immobile abitato da NadiaBraicovich, registrata come «[OSCURATO:PERSONA]» sul cellulare di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di BasilioDefina. 3.1. Infondato è il primo motivo, con il quale la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell’art. 521 cod.proc. pen. e de gli artt. 24 e 111 Cost. in ragione della asserita non corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della violazione del principio del contraddittorio e, con esso, del diritto di difesa. 3.1.1. Va premesso che, come correttamente ricordato dal decretoimpugnato, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che,nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità diversa da quella indicata nella proposta, nell’esercizio di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente. Nondimeno, esso deve essere esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, in modo da escludere qualsivoglia violazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 43446, n. 15/ 0 6/2017, Cristodaro, Rv. 271220 - 01 ; Sez. 6, n. 26820 del 07/06/2012, Lunetto, Rv. 253116 -01; Sez. 6, n. 45815 del 29/10/2008, Cammarata, Rv. 242005 - 01) e la nuova definizione giuridica deve essere fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta originaria ( così Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo,Rv. 283542 - 01 ; Sez. 1, n. 8038 del 5/ 0 2/2019, Manauro, Rv. 274915- 01 ; Sez.1, n. 32032 del 10/ 0 6/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256451 – 01; Sez. 2, n. 28638 del 06/03/2008, Bardellino,Rv. 240611 - 01; Sez. 1, n. 25701 del 28/06/2006, ArenaRv. 234847 -01). In particolare, nel caso in cui l ’ ablazione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua pericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, deve essere stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in merito all’abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo e alla commissione di reati che siano stati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare(Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 –01). 3.1.2. Tanto osservato, rileva il Collegio che iGiudici di merito hanno escluso la violazione prospettata in ricorso sul rilievo che gli atti all’uopo utilizzati dal Tribunale fossero presenti nel fascicolo di prevenzione sin dall’origine, che la Difesa del proposto fossestata sollecitata sul punto e che, in sede di discussione, essa avesse espressamente interloquito in ordine al mutato profilo di pericolosità, negandone, nel merito,la sussistenza; e, inoltre, che la stessa Difesa, con il ricorso in appello, non avesse chiesto la rinnovazione istruttoria per difendersi dalla mutata contestazione, a dimostrazione del fatto che i presupposti rilevanti, dal punto di vista fattuale,per la decisione, fosser o presenti in atti. 3.1.2. Secondo quando dedotto in ricorso, tuttavia, stante la diversità dei presupposti tra l’ipotesi di pericolosità qualificata delineata dalla lett. a) dell’art. 4 e quella di cui alla lett. b) dell’art. 1, non sarebbe stato dimostrato che la nuova definizione giuridica fosse stata fondata sui medesimi elementi fattuali posti a fondamento della prima proposta; né che la Difesa fosse stata posta nella condizione di ricavare,dagli atti a sua disposizione e dal tenore della proposta, la necessità di interloquire su un profilo di pericolosità diverso da quello ab origine attribuito a [OSCURATO:PERSONA], indicato solo in sede di requisitoria del Pubblico ministero, il quale non avrebbe stimolato tempestivamente le parti al contraddittorio onde consentire alla Difesa di interloquire, in particolare, sulla non lucrogenicità delle condotte illecite ascritte al proposto, in specie per quanto concerne il delitto di cui all’art. 512-biscod. pen., non autonomamente produttivo di reddito illecito. 3.1.3. Tale prospettazione si scontra, tuttavia, con quanto riportato nel provvedimento impugnato, secondo cui gli elementi fattuali valorizzati ai fini del giudizio di pericolosità qualificata di cui alla lett. b) dell’art. 4 e di pericolosità generica di cui alla lett. b) dell’art. 1, erano già presenti a corredo della originaria richiesta del Pubblico ministero, tanto è vero che la prima di quelle due fattispecie di pericolosità era già stata menzionata nell’originario decreto di sequestroe che le intestazionifittizie valorizzate per il giudizio di pericolosità generica erano quelle contestate nel proc. pen. 3949/2015 [OSCURATO:PERSONA] (capi I e L, già capi 7 e 8)e relative alle quote sociali, formalmente attribuite a [OSCURATO:PERSONA] , del la [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C.(costituita nel 2013), nonché a gli immobili ove aveva sede l’officina, intestati alla madre di [OSCURATO:PERSONA]: intestazioni cui si riferivano gli atti utilizzati dal Tribunale per la decisionee presenti nel fascicolo di prevenzione sin dall’origine. E la contraria deduzione della Difesa non h a portato specifici elementi a confutazione del relativo assunto, contraddetto solo genericamente attraverso l’apodittica negazione di quanto attestato dal decretoimpugnato. Del pari, quanto alla concreta possibilità di esercitare le facoltà difensive contraddicendo quanto offerto dall’Accusa alla valutazione del Tribunale, la lettura del provvedimento di primo grado consente di riscontrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamenteinterloquito, cercando di confutarle nel merito, sul le conclusioni del Pubblico ministero all’udienza del 24 aprile 2024, fondate, come detto,sulla stessa piattaforma probatoria già dedotta nel corso del giudizio di prevenzione; mentre il decreto di secondo gradoha evidenziato c om e la D ifesa, con il ricorso in appello, non avesseformulato richieste di rinnovazione istruttoria volte a difendersi dalla mutata contestazione, a riprova che gli elementi di fatto utili per la decisione sul punto fossero presenti in attie come, rispetto ad essi, la Difesa fosse stata nelle condizioni di prendere posizione. In questo senso, la tesi difensiva esposta nell’odierno ricorso, secondo cui si sarebbe comunque consumata la sottrazione di un grado di merito, appare manifestamente infondata alla luce del dato, prima ricordato, che già in primo grado vi era stata la possibilità di un’adeguata difesa. 3.2. Fondato è, invece, il secondo motivo con cui il ricorso deduce il vizio di violazione di legge quanto alla ritenuta pericolosità qualificata ex art. 4 , lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011, nonchéquanto alla categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011. Come già osservato, i Giudici d i merito hanno fondato l ’ applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su un doppio giudizio di pericolosità: da un lato, sulla fattispecie di pericolosità qualificata delineatadall’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011; e, dall’altro lato, sull’ipotesi di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato dalla lett. c) del medesimo art. 4.Mentre la prima ipotesi ricorre, per quanto qui di interesse, nel caso d i «soggetti indiziati (…) del delitto di cui all ’ articolo 12 - quinquies , comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» (oggi sostituito da l delitto previsto dall ’ art. 512 - bis cod. pen.), la seconda fattispecie concerne, invece, «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, coni proventi di attività delittuose». 3.2.1. Muovendo, per ragioni di logica espositiva, dalla seconda delle due fattispeciedi pericolosità, va ricordato che , sulla scia della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, la verifica della pericolosità generica prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011,deve passare attraverso l’accertamento di specifici elementi di fatto dai quali desumere che si sia al cospetto di delitti commessi abitualmente dal soggetto,che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui e che costituiscano - o abbiano costituito in una data epoca - l’unico reddito o una componente significativa del reddito del soggetto(ex plurimis Sez. 5, n.182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03 ; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019,Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 275888).Nel declinare tali requisiti di fattispecie la giurisprudenza ha precisato che essendo necessariala commissione di delitti, non è sufficiente la realizzaz ione di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv.273976 -01; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240 - 01), dovendo quindi escluder si , ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a consentire l’applicazione della misura (Sez. 5, n. 6067 del 6/12/2016, dep. 2017, Malara, 269026 -01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D ’ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272267 - 01 ) ; e, inoltre, che la nozione «abitual ità » postul a un a «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez.1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1 , n. 349 del 15 /06/ 2017 , dep. 2018 , Bosco, in motivazione), tanto da connotarne«in modo significativo lo stile di vita» (Sez. 2 , n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, in motivazione).Quanto, poi, al riferimento ai «proventi» delle attività delittuose, esso è stato interpretato nel senso di richiedere che dal la realizzazione di tali attività sia scaturita un ’ effettiva produzione di profitti illeciti (così Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). Infine, il riferimento agli «elementi di fatto» su cui l’applicazione della misura deve basarsi è stato interpretatonel senso che non s ia no sufficienti meri indizi, come avviene, come si dirà appresso ( v. infra § 3.3 ), ai fini dell’individuazione delle categorie di pericolosità qualificata previste dall’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011 (v. Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione; Sez. 6,n. 53003 del 21/09/2017, D ’ [OSCURATO:PERSONA], in motivazione ) . P e rtanto , ai fini del giudizio di pericolosità genericaoccorrerà un pregresso accertamento in sede penale, costituito da una sentenza di condanna o anche da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che però contenga , in motivazione,un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte del proposto (così Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 -01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D ’ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272266 - 01 ; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01 ). Viceversa, l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato delitto impedisceche esso possa essere assunto a fondamento della misura (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo,Rv. 280145 - 01; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri,Rv. 277908 - 01 ; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01 ). Infatti, pur riconoscendosi l ’ autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, il principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU fa sìche l’inesistenza di un determinato fatto, accertata con provvedimento irrevocabile,impedisca di assumerlo come elemento d i fatto rilevante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 -01). Diversa da tale ipotesi, in cui è la stessa esistenza del fatto ad essere stata esclusa, èquella in cui il proscioglimento consegua alla insussistenza del delitt o , di cui non ricorrano tutti i requisiti di fattispecie : in tal caso, in fatti , un indirizzo giurisprudenziale che si va consolidandoritiene che il principio di autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione facciasì che la pericolosità generica del proposto possa essere affermata anche in presenza di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che risultino delineati, con sufficiente chiarezza , quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti -nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale , ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01 ; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022 , Staniscia,Rv. 282655 - 01 ; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 -01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 277225 - 05 ; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276917 - 01 ). 3.2.1.1. Alla luce dell ’esposizione che precede, dunque, nel giudizio di prevenzione relativo alla pericolosità generica exart. 1, lett. b), d.lgs. n .159 del 2011 devono essere oggetto di accertamento dei «fatti», la cui esistenza non sia stata negata nel giudizio di cognizione, i quali devono essere sussumibili in una o più fattispecie delittuose di cui devono essere presenti tutti gli elementi costitutivi. Inoltre, dette fattispecie devono avere prodotto redditi illeciti dai quali il soggetto tragga sostentamento o che costitu iscan o una componente significativa del suo reddito. Nel caso qui esaminato,i Giudici di primo grado avevano ritenuto integrata la fattispecie di pericolosità generica innanzitutto a ttraverso il richiamo a una pluralità di elementi di fatto,quali: le condanne de l proposto per tentato omicidio edetenzione illegale di armi, commess i nel 1982 , nonché per tentata estorsione , commessanel 2003; e, ancora, l ’ arresto, nel 1993 , per associazione mafiosa e la segnalazione,nel 2007 , per il medesimo reato, oltre che, in data 2 luglio 2008 , per un’estorsione; e, infine, l’assunzione della qualità diindagato, nel 1996 , per il delitto previsto dall’art. 74,d.P.R. n. 309 del 19 90 e, nel 2012 , per quello di cui all’art. 416-biscod . p en . Tali vicende, per altro, erano state richiamate dal primo provvedimento senza indicare, per ciascuna di esse, il relativo esito processuale, laddove, come evidenziato nel ricorso in appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quasi tutti i casi tale esitoera stato ampiamente liberatorio (essendo stato egli assolto dall’accusadi associazione di tipo mafioso o non essendo stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti in relazione a tale reato nel procedimento cd. “Uova di drago”; ed essendo stato egli assolto in relazione al delitto di estorsione in concorso); e, soprattutto, il Tribunale non aveva indicato quali proventi illeciti fossero stati prodotti dai reati prima richiamati, che come dedotto, ancora una volta, nel ricorso in appello, non avevano carattere lucrogenetico (come nel caso del tentato omicidio, delle condotte di inosservanza delle norme in materia edilizia, del reato di tentata estorsione, ovviamente non produttivo di reddito in quanto non consumato). Nondimeno, già il primo provvedimento aveva evidenziato una serie di condotte di intestazione fittizia di beni commesse da [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2013, comprovanti «una pluridecennale ininterrotta gestione di attività economiche», le quali avevano prodotto «proventi sottratti all’imposizione fiscale». In particolare, il Tribunale aveva riferito come, nel luglio 2013, fosse stata costituita la [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA](poi denominata, nel 2014, [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] c), di cui [OSCURATO:PERSONA], sulla base di alcune intercettazioni telefoniche, appariva il reale dominus, gestendo l’azienda e redarguendo GiovanbattistaPrimerano, dipendente della società, per le difficoltà nel corrispondere gli stipendi. La società aveva, inoltre, acquistato alcune unità immobiliari, vendute solo fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, sempre dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche era emerso il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che aveva operato per condurre al fallimento la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vendendone le autovetture per ottenere utili necessari alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., avvenuta in data 28 giugno 2017, di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto il responsabile e ove operava [OSCURATO:PERSONA], a sua volta fittizio intestatario di beni immobili riferibili al proposto. 3.2.1.2. Rispondendo alle censure difensive dedotte con l’atto di appello, la Corte territorialeha operato una “rilett ura ” de l primo provvedimento, mettendo da parte gli episodi non accertati in sede giudiziaria e le condotte non produttive di reddito e, soprattutto, affermando che il Tribunale aveva posto a fondamento del giudizio di pericolosità generica ex art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 l e vicende dell’intestazione fittizia relativa alla [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA]. Ne dettaglio, il decreto di secondo grado ha evidenziato i plurimi elementi indicativi della sussistenza del fatto materiale tipico del delitto previsto dall’art. 512-bis cod. pen . Infatti, dal le intercettazioni acquisite nel procedimento conclusosi con la declaratoria di estinzione per prescrizione era emerso che il dominusdella società era proprio [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non rivestendo formalmente alcuna posizione, prendeva decisioni relative alla gestione dell’azienda (ovverose e come prelevare somme societarie dal conto correnteaziendale e dove custodirle, dando disposizioni in merito a quali spese dovessero avere la priorità e quali potessero essere tralasciate,facendo uso di denar o aziendal e per spese personali, redarguendoGiovanbattista [OSCURATO:PERSONA] , dipendente della società , per le condizioni di difficoltà della carrozzeria nel corrispondere gli stipendi , lamenta ndosi di tale situazionecon la moglie e affermando che non poteva stare al lungo in Calabria, in quanto era necessaria la sua presenza a Vinovo, avvale ndosi dell’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] per concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’uso di alcune autovetture di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sas e destinate a ll’ impieg o come veicoli sostitutivi, dimostrando di disporre a suo piacimento dei beni aziendali; e, ancora, risultandospesso presente presso i locali aziendali e addirittura vive ndo nei locali abitativi pertinenziali dell’azienda, ove era stato reperito all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare a suo carico). Così come è stata ritenuta accertata , in assenza di espresse contestazioni difensive,la fittizia intestazione alla madre di [OSCURATO:PERSONA] degli immobili in cuiaveva sede l’officina, dopo averli fatti acquistare e rivendere, in perdita, dalla stessa società . Inoltre, a ltrettanto pacific a è stata ritenuta la continuità tra la [OSCURATO:PERSONA] sase la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., aventi la medesima sede,il medesimo oggetto sociale , il medesimo persona le ed essendoemerso il costante interessamento di [OSCURATO:PERSONA] p er le vicende societarie, compresa la necessità di inserire al suo interno dei “prestanome”. Quanto all’elemento soggettivo del delitto in parola, il decreto ha affermato che l’intestazione fittizia posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere altro scopo che quello di sottrarre i beni aziendali a misure di prevenzione patrimoniale, avuto riguardo al curriculum criminale del proposto e a lla notevole sproporzione patrimoniale tra entrate lecite e tenore di vita. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto chel’intestazione fittizia e l ’ esercizio di fatto delleattività imprenditorial i della società abbiano garantito a [OSCURATO:PERSONA], reale dominus della società, degli introiti grazie ai quali mantenersi e trarre sostentamentoper sé e per i suoi familiari. Il provvedimento impugnato ha, poi,ritenuto che al delitto previsto dall ’ art. 512-biscod. p en . si affianca sser o plurime condotte distrattive ai danni della [OSCURATO:PERSONA] sas, fallita il7 novembre 2018, atteso che, quale amministratore di fatto della stessa e quale beneficiario di parte delle somme distratte, [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso nella commissione dei fatti di bancarotta per cui erano stati condannati, nel proc. pen. 381/2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione pena del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino in data21 novembre 2023, irrevocabile il 10 gennaio 2023. 3.2.1.3. Tanto premesso osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa all’ individuazione del nucleo fondante del giudizio di pericolosità generica, si rivela apparente. La Corte di appello, a fronte delle censure difensive contenute nell’impugnazione, non ha individuato con chiarezza quali siano le attività delittuose da cui sarebbero derivati i proventi a loro volta utilizzati per l’acquisto dei beni confiscati, facendo riferimento, di volta in volta, alle condotte di fittizia intestazione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] sas e delle società ad essa succedute, agli illeciti tributari che sarebbero stati consumati a seguito della mancata dichiarazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli utili derivanti dallo svolgimento delle attività economiche delle medesime società e, infine, alle condotte distrattive commesse da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle vicende che portarono al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] sas e che con sentir ebbero di configurare, a suo carico e ad onta del provvedimento di archiviazione, una penale responsabilità, che la Corte di appello parrebbe aver ricavato, in virtù dell’autonomia del procedimento di prevenzione, dagli atti del giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Ora, quanto ai reati tributari, il provvedimento impugnato omette del tutto di riportare gli elementi costitutivi delle ritenute violazioni fiscali , non specificando quali fattispecie delittuose siano state integrate, né le relative condotte, né gli ulteriori elementi del fatto tipico relativi, in particolare, alle soglie di rilevanza penale, né i dati che consentono di collocare tali illeciti sul piano spazio-temporale. Quanto, invece, alle condotte distrattive rilevanti ai sensi degli artt. 216, comma1, n. 1, 222, 219 legge fall., premessa la già ricordata archiviazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato si è limitato a riportare i capi di imputazione relativi agli altri imputati e a ricordare il ruolo di dominusdella società del proposto per inferirne, senza ulteriormente argomentare, la riferibilità allo stesso [OSCURATO:PERSONA] di tutte le condotte contestate;e ciò senza spiegare quale autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nel procedimento di cognizione sia stato compiuto, sì da incorrere in una sostanziale mancanza di motivazione. Del pari, quanto al delitto previsto dall’art. 512-biscod. pen., deve rilevarsi la mancanza di motivazione in relazione alla configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto in parola. Ai fini dell’integrazione della fattispecie de qua è , infatti, necessario che l’agente abbia realizzato l’attività di interposizione fittizia «al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando». T ale ipotesi di dolo specifico deve essere oggetto di accertamento al pari di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa produttivadei proventi illeciti, della cui ricorrenza il giudice deve dare conto in motivazione (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01) ; fermo restando, in ogni caso,che il delitto in parola, diversamente da quanto pare opinare la Difesa,può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio delprocedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 -01). Nel caso di specie, tuttavia, l’elemento soggettivo è stato affermato sulla base di un ragionamento circolare e, comunque, apparente, posto che il decreto impugnato ha fatto genericoriferimento al curriculumcriminale del proposto senza confrontarsi con le deduzioni difensive che ponevano in luce, per gran parte degli episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto, la sua assoluzione o comunque, al di là della dichiarazione di responsabilità, il mancato accertamento dell’esistenza dei reati e della loro riferibilità al proposto; e, dunque, senza chiarire di quali misure di prevenzione egli potesse astrattamente essere destinatario, onde inferirne, sul piano logico, che ad esse egli avesse inteso sottrarsi attraverso la cennata attività di fittizia intestazione, non potendo dette misure disporsi soltanto in ragione della sproporzione tra i redditi accertati e i beni nella disponibilità dell’effettivo titolare. 3.2.2. Le considerazioni appena svolte devono essere ribadite anche con riferimento alla ritenuta pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4, lett. b ) , d.lgs. n.159 del 2011, anch’essa fondata sul delitto previsto dall’art. 512-bis c od . p en . in relazione all’intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] punto, va innanzitutto osservato che, facendo riferimento la norma anzidetta ai « soggetti indiziati » , non sia necessario , ai fini del giudizio di pericolosità qualificata,un accertamento di responsabilità con sentenza passata in giudicato, fermo restandoche, anche in questo caso, quan d o detta responsabilità sia stata, definitivamente, esclusa per non avere l’imputato commesso il fatto o per l’insussistenza del medesimo, la fattispecie in parola non possa ritenersi integrata, trovando in tali casi un limite il principio, altrimenti applicabile, della cd. autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di cognizione. Quando, poi, come nel caso di specie, nel giudizio di cognizione non vi sia stato un accertamento di responsabilità e, tuttavia, non sussistendo le condizioni per una assoluzione nel merito, l’imputato sia stato prosciolto per essersi il reato estinto per prescrizione, l’autonomia valutativa del giudizio di prevenzione si esplica in tutta la sua pienezza. Ciò significa, da un lato, che il materiale processuale oggetto del giudizio di cognizione e le ulteriori acquisizioni istruttorie del giudizio di prevenzione sono liberamente valutabili; e, dall’altro lato, che sul giudice incombe uno specifico obbligo motivazionale consistentenell’articolare una puntuale esplicitazione degli elementi che consentano di ritenere l’esistenza di indizi circa la riferibilità del “reato spia” al proposto, non potendo il provvedimento limitarsi a un pedissequo e acritico rinvio alla pronuncia emessa in sede di cognizione.Detta valutazione è stata certamente compiuta con riferimento all’elemento materiale del delitto di cui all’art. 512-biscod. pen., avendo il decreto impugnato puntualmente declinato gli elementi di fatto indicativi della fittizia intestazione. E, tuttavia, esso non ha spiegato, se non in maniera apparente, per quale motivo dovesse ritenersi sussistente il peculiare elemento soggettivo della fattispecie de qua. Il riferimento ai «soggetti indiziati» del delitto in parola non significa, infatti,che debbano esserci meri indizi dell’esistenza del medesimo, quanto che essi debbano ricorrere in relazione alla riferibilità del delitto alla persona del proposto. Tuttavia, nel caso di specie, come già osservato, il provvedimento non ha indicato, se non in maniera vaga e, dunque, apparente, quali concreti elementi, ovviamente diversi dalla configurabilità della fittizia intestazione di beni, avrebbero potuto far ipotizzare a [OSCURATO:PERSONA] la futura sottoposizione a misuredi prevenzione, tali da indurlo, appunto, a intestare fittiziamente la quota delle società nella sua effettiva disponibilità. 3.3. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue, sul piano logico, che devono ritenersi assorbiti sia il quarto motivo, concernente la durata della misura personale, sia il terzo, con il quale erano stati dedotti il vizio di violazione di legge e la mancanza di motivazione quanto al mancato dissequestro del deposito a risparmio n. DR000034549909 acceso il 10 luglio 2010 presso le [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Dall ’ assorbimento del motivo consegue che la eventuale successiva riproposizione delle relative questioni non potrà ritenersi preclusa, segnalandosi, sin d’ora, che il decreto impugnato non aveva reso alcuna motivazione delle ragioni della conferma della confisca di tale bene, peraltro oggettivamente in contraddizione con la revoca della confisca d e i beni acquistati in data antecedente al 6febbraio 2014. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di AntonioMarcuccio. 4.1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, proposto per vizio diverso dalla violazione di legge e, in ogni caso, del tutto aspecifico. 4.2. Il ricorso deduce che [OSCURATO:PERSONA], adempiendo all’onere di allegazione richiesto dalla giurisprudenza, avrebbe dimostrato di avere acquistato l’immobile partecipando a un’asta pubblica, avviata dalla banca poiché Serio non aveva pagato i canoni di mutuo, sicché ove l’alloggio fosse stato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], costui non avrebbe avuto ragione di far sì che venisse venduto all’asta per farlo ricomprare da un soggetto compiacente. Quanto alle dichiarazioni della conduttrice dell’alloggio e dell’amministratrice del condominio, il fatto che il propostofosse proprietario di altri alloggi nel medesimo complesso avrebbe tratto in inganno le dichiaranti, che mai sarebbero state sentite in contraddittorio. Inoltre, le informazioni di poliziaposte a fond amento della ritenuta disponibilità del bene in capo al propostosi limiterebbero a osservare come egli si sia prestato ad attività in favore di [OSCURATO:PERSONA], con cui avrebbe avuto rapporti personali di vecchia data, senza che però la Corte territoriale abbia risposto all’osservazione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto ricorrere a un intestatario fittizio solo per un singolo alloggio, tenuto conto che, nello stesso stabile, egli aveva altri alloggi. Irrilevanti sarebbero le circostanze che [OSCURATO:PERSONA] avesseaiutato [OSCURATO:PERSONA] a ottenere il mutuo,che avesse aperto la porta al perito della Banca o che avesse il numero dell’inquilina sul cellulare, posto che la disponibilità effettiva dell’immobile faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe venduto personalmente anche l’altro alloggio, inizialmente confiscato, all’uopo svolgendo ogni incombente. 4.3.Osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di essere titolare dell’immobile oggetto di confisca a partire dalle medesime considerazioni già poste a fondamento dell’appello e senza confrontarsi,in alcun modo, con gli elementi di fatto posti a base del provvedimento impugnato e con le argomentazioni ivi svolte, in particolare a pag. 14, cui la Difesa oppone la propria ricostruzione e interpretazione dei fatti. In questo modo, nondimeno, il ricorso finisce per dedurre un motivo non consentito, atteso che, per un verso, il ricorso per cassazione è ammesso, in materia di misure di prevenzione, soltanto per violazione di legge e che, per altro verso, le censure dedotte finiscono per proporre non consentiti vizi di motivazione, considerandoche le specifiche argomentazioni della decisione non possonocerto essere considerate apparent i né tantomeno inesistent i . 5. Sulla base delle considerazioni che precedono,il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. Il ricorso proposto nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere accolto, sicché il decreto impugnato deve essere annullato nei suoi confronti, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di