CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 23438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29185-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29185/2021 Cron. Rep. Ud. 03/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 452/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 554/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’ap- pello che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti in pensione di [OSCURATO:PERSONA], avevano proposto contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva rigettato il loro ricorso, finaliz- zato ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a ripristinare nei loro confronti lo sconto sull’energia elettrica che, a seguito del recesso unilaterale operato nel 2015, la stessa società aveva cessato di erogare, compensando tra le parti le spese del secondo grado, ma ponendo a loro carico il versamento dell’ulteriore contributo unificato. 2. avverso tale decisione i soccombenti sopra specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. ha resistito l’intimata società con controricorso e successiva memoria; CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il comune difensore dei ricorrenti ha depositato nota che reca in allegato separati e distinti atti, sottoscritti ogni volta anche dal loro difensore, in cui ognuno dei ricorrenti rinuncia agli atti del giudizio di cassazione che ci occupa; il tutto risulta essere stato notificato (telematicamente) alla controparte in data 2.5.2023, prima perciò dell’odierna adunanza camerale; 2. risultando regolari tali rinunce, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. non essendo intervenuto accordo tra le parti, giusta l’art. 306, ult. comma, c.p.c., e non avendo la controricorrente aderito a tali rinunce, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, inserendosi il ricorso in un contenzioso sul quale sono intervenute in sensosfavorevole ai ricorrenti numerose pronunce di questa Corte (per tutte, Cass.1281 del 17/01/2023) ; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezio- nale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C