CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 30776/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VAGNA il 04/04/1997Delorier [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Delagarie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bonino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VareseVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di DelegarieValentino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimaquale terza interessata; l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla verifica dellaeffettiva titolarità e disponibilità del veicolo in capo al terzo richiedente larestituzione; dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità disostituto processuale degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perValentino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],deposita nota di udienza a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste perl'accoglimento dei motivi dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicato in epigrafe, il Tribunale di Varese rigettava leistanze di riesame dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClara [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo, emesso, il7 gennaio 2026, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese,avente ad oggetto i veicoli ivi indicati, sequestrati agli indagati quali mezziprovvisoria di cui agli artt.416 e 624 bis cod. pen.2. Contro l'anzidetta ordinanza, gli indagati ritualmente assistiti dai lorodifensori di fiducia, ricorrono per cassazione.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma primo, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quale terza interessata propongono ricorso, affidato ad un unico motivo, chelamenta violazione di legge processuale, in relazione all’art.321 cod. proc. pen.,con riferimento alla pertinenzialità delle cose sottoposte a sequestro (veicoli)rispetto ai reati per cui si procede e per i quali sarebbe stato disposto ilsequestro preventivo impeditivo. Si deduce vizio di mancanza e di strettastrumentalità tra le cose e la commissione dei reati in quanto nessuna delletarghe dei veicoli in sequestro è stata mai clonata o sostituita con targhe nonoriginali, l’utilizzo delle autovetture non è mai stato sistematico, costante oreiterato, si tratterebbe di veicoli di modesto valore economico in quanto usati, eche non sarebbero comunque riconducibili al profitto dei reati di furto e diassociazione a delinquere, in quanto i veicoli risultano acquistati prima dellacommissione dei reati.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art.240 cod. pen. Si deduce che una delle autovetture sequestrate (Fiat 500,targata [OSCURATO:TARGA]), di proprietà della ricorrente, non sarebbe riconducibile allecose confiscabili né in via obbligatoria né in via facoltativa, in mancanza dispecifica strumentalità con il reato commesso per difetto del requisito dellapertinenzialità, per avere ritenuto che il mezzo sia stato utilizzato una sola voltaper raggiungere il luogo di appuntamento.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio diomessa motivazione sulle doglianze del terzo proprietario, non indagato, aventediritto alla restituzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato va annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] KimberlyBonino, nel resto i ricorsi sono infondati.2. Va premesso che in tema di impugnazione di misure cautelari reali,rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essereproposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anchel'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché ilTribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente inordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2 - n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 – 01).3. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OttaviaDelorier e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.3.1 In tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza delrequisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggettodi sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica estrutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente unarelazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Sez. 6,Sentenza n. 5845 del 20/01/2017, Rv. 269374 – 01).In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il nesso di strumentalità trail bene appreso e la condotta criminosa deve essere valutato, tanto nella fasegenetica della misura quanto in quella della sua esecuzione, in base ai principi diproporzionalità e di adeguatezza (Sez. 6, Sentenza n. 6832 del 28/01/2026, Rv.289344 – 01).3.1.2 La censura formulata non si confronta con le motivazioni delprovvedimento impugnato, che, calando la vicenda in una articolata econsolidata consorteria strutturata in forma associata, ha individuato, nell’utilizzodei veicoli, lo strumento per la operatività e l’attuazione del programmacriminoso dell’associazione a delinquere, in quanto con i veicoli gli associati siritrovavano in luoghi convenuti, per salire su altro veicolo con targa clonata, concui si recavano nei luoghi ove erano stati programmati i furti, per poi ritornarenel luogo di incontro convenuto.I veicoli in sequestro, utilizzati nella fase iniziale e finale dell’azione,consentivano una rapida ed efficace operatività della consorteria nellacommissione dei reati ed erano strumento essenziale di cui l’associazione siavvaleva, non in modo occasionale, ma reiterato e ricorrente, come motivato dalTribunale che ha richiamato le risultanze investigative di osservazioni ericostruzioni degli episodi delittuosi.Ne segue che la motivazione del sequestro preventivo impeditivo sullospecifico requisito della pertinenzialità ha fatto buon governo dei principienunciati dalla Corte di legittimità avendo inciso proprio sullo strumentonecessario, adoperato in maniera sistematica dagli associati, per spostarsirapidamente sul territorio in occasione dei furti programmati, non ravvisandosipertanto una violazione di legge, ma solo una censura sulla logica motivazionalenon ammissibile in questa sede.3.2 Alla luce di tale motivazione risultano del tutto non idonee a scalfire latenuta del provvedimento le considerazioni svolte nel ricorso in ordine alla nonriconducibilità diretta dei veicoli al profitto del reato, posto che la naturaimpeditiva della misura reale è stata essenzialmente concentrata nelprovvedimento impugnato confermativo dell’ordinanza genetica proprio nelrimarcare la stretta strumentalità e nesso pertinenziale tra uso dei veicoli,capacità di movimento degli associati sul territorio e convegni in luoghi raggiuntidai veicoli sequestrati, monitorati immediatamente prima della commissione deireati, da cui si desumeva che i veicoli erano utilizzati nella fase iniziale e finaledell’azione, per raggiungere e per allontanarsi dal punto di raccolta, dal qualepartiva il veicolo VW Golf con apposta targa clonata che, dopo avere fatto tappapresso il cimitero di [OSCURATO:PERSONA]Aragona (NO), raggiungeva il luogo diconsumazione del reato, per poi ritornare all’originario punto di incontro eallontanarsi ciascuno per la sua destinazione.Risulta quindi data una univoca ragione del legame essenziale tra il bene ela sua possibile circolazione e le conseguenze in termini di pericolo di reiterazionedel reato per cui si procede.In tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" devepresentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostratoun legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e lapossibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione diquello per cui si procede (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio ilsequestro preventivo del veicolo utilizzato dall'imputato in sole due occasioni percommettere il delitto di atti osceni) (Sez. 3 n. 42129 del 08/04/2019, Rv.277173 – 01).3.3 Con riguardo al periculum in mora in punto di proporzionalitàconcretezza e adeguatezza la motivazione non è omessa o apparente. IlTribunale ha rilevato che la serialità delle operazioni propedeutiche e successivealla commissione dei reati implicava l’impiego di numerosi veicoli, in uso airicorrenti indagati, e la serialità era indicativa di un concreto e attuale pericolo direiterazione.In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalitàimpone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare ilpericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero diagevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari menoinvasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso intermini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale.(Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte haritenuto legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della societàfallita, ancora nella disponibilità di fatto degli imputati, motivato dalla necessitàdi impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione (Sez. 5 n. 17586 del22/03/2021, Rv. 281104 – 01).I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275cod. proc. pen., per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alsequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente sullaimpossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautelaalternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione deldiritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2 n. 29687 del28/05/2019, Rv. 276979 – 01).3.4 Quanto al terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], non risulta che la ricorrenteabbia svolto alcuna specifica censura in ordine al proprio diritto alla restituzione,quale soggetto estraneo al reato rispetto alla sua effettiva disponibilità del benedi cui si dolga per non essere stato valutato dal Tribunale del riesame.In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume il diritto allarestituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimatoa dedurre, in sede di riesame, l'insussistenza del fumus commissi delicti e delpericulum in mora, posto che, se gli si consentisse di far valere unicamentel'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o,comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilitàil gravame, escludendo la verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato, inquanto privo di titolo alla restituzione, non ha interesse a richiedere (Sez. 3,Sentenza n. 38442 del 29/10/2025, Rv. 288806 – 01).In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto allarestituzione del bene sottoposto al vincolo reale impeditivo è legittimato adedurre, in sede di riesame, non solo l'effettiva titolarità o la disponibilità delbene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato ascritto all'indagato, maanche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" (Inmotivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, nel caso in cui il sequestroriguardi beni non appartenenti all'indagato, la prova della sola titolarità formalenon è sufficiente ad ottenerne la restituzione, sicché escludere la possibilità, peril terzo, di chiedere la verifica dei presupposti sostanziali del sequestro lopriverebbe di un'effettiva tutela) (Sez. 3, Sentenza n. 3657 del 20/11/2025, dep.2026, Rv. 289271 – 01).4. [OSCURATO:PERSONA].4.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Le ragioni del sequestro, come argomentate dal Tribunale a conferma diquanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari, si concentranoessenzialmente sulle esigenze impeditive concrete e attuali, per le quali sirimanda a quanto osservato al punto 3, e rispetto alle quali il profilo dellaconfiscabilità all’esito del processo in questa fase non è decisivo, mentre laricorrente non si confronta con la pertinenzialità dei beni in sequestro rispettoalle dotazioni strumentali e organizzative del sodalizio criminoso contestato.4.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato.Secondo il principio - costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte - in tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne rendaobbligatoria la successiva confisca, il terzo che invochi la restituzione delle cosesequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale ètenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre allatitolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesacome assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivogliaaddebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene(Sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, Rv. 263772; Sez. 3, 17 gennaio 2013, n.9579, Rv. 254749).Nella specie, il Tribunale non ha fornito risposta alle specifiche censure,formulate dal terzo proprietario, reiterate in questa sede, sulla proprietà dellaconsapevolezza dell’utilizzo del proprio del veicolo in una delle occasionimonitorate per commettere uno dei furti inseriti nell’indeterminato programmacriminoso da parte di terzi.Su tale profilo il provvedimento merita di essere annullato con rinvio pernuovo esame.5. Va dunque annullata l’ordinanza impugnata limitatamente a LucianaKimberly [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla verifica della effettiva titolarità e disponibilitàdel veicolo in capo al terzo richiedente la restituzione con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Varese, nel resto il ricorso è infondato.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClara [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] KimberlyBonino con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Varese. Rigetta iricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e OttaviaDelorier, che condanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]