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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 15333/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso n.9674/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Degli Scipioni n. 153 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02937790042, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 1273/2019 della Corte d’appello di Torino depositata il 25-7-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-5- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: appalto – tardività del ricorso R.G.9674/2020 C.C. 22-5-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 15-6-2010 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare Euro 10.000,00 a favore della società.

Con sentenza n. 26/2017 il Tribunale di Cuneo, che nel frattempo aveva accorpatoil Tribunale di Mondovì, ha rigettato l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che è stato integralmente rigettato dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 1273/2019 pubblicata il 25-7-2019.

La sentenza ha dichiarato che il disconoscimento della sottoscrizione sull’assegno posto a fondamento dell’ingiunzione era statotardivamente eseguito e che l’appellante aveva ammesso che il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato la società per l’allestimento di una sala giochi, era stato redatto preventivo , il preventivo era stato accettato,era stato richiesto il versamento a titolo di acconto del 30% del corrispettivo dell’allestimento e a tale fine era stato rilasciato l’assegno poi posto a fondamento della domanda monitoria.

Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che la stessa appellante con le sue allegazioni aveva dimostrato di ritenere valido ed efficace il contratto, che il contratto non prevedeva alcuna facoltà di recesso unilaterale, che la domanda monitoria era stata fondata non sul preventivo e sulla sua accettazione, ma sull’esistenza e sulla dazione dell’assegno bancario risultato impagato. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha resistito con controricorso , eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nel rispetto del termine di cui all’art. 380bis.1cod. proc. civ. di dieci giorni prima dell’adunanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la controricorrente ha depositato memori a illustrativa, mentre la ricorrente ha depositato tardivamente il 14-5- 2024 la sua memoria, della quale perciò non si può tenere conto.

All’esito della camera di consiglio del 2 2 - 5 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c.: omessa, violazione e/o falsa applicazione di legge e in particolare dell’art. 1988 c.c. – accertamento del credito in forza di assegno bancario nonostante l’insussistenza dell’obbligazione di pagamento”; con esso la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia accertato il diritto di credito della società in forza dell’assegno, senza considerare che l’assegno costituiva promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ.,che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che l’assegno era stato consegnato quale acconto per la realizzazione di un bar e che la società non aveva realizzato alcun lavoro e quindi non aveva maturato alcun credito. 2.Il secondo motivo è rubricato “in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.: omessa, violazione e/o falsa applicazione di legge e in particolare dell’art. 1671 c.c. -esercizio del recesso dal contratto d’appalto, conseguente inefficacia del contratto e infondatezza della condanna al pagamento di un acconto sulle opere”; con esso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia applicato l’art.1671 cod. civ., laddove prevede che il committente può recedere dal contratto, evidenziando che la disposizione riconosce il diritto di recesso del committente, a prescindere dalla previsione contrattuale, che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto mancante. 3.Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente dichiara nel ricorso (pag. 1) che la sentenza impugnata non è stata notificata.

Al contrario, la società controricorrente documenta, producendo la relativa copia (suo doc.B), che la sentenza impugnata n. 1273/2019 della Corte d’appello di Torino è stata notificata all’indirizzo pec de l procuratore domiciliatari o nel giudizio di appello di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], con consegna del messaggio il 29-7-2019; nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], della quale nell’atto di appello era stato indicato anche l’indirizzo pec, mentre l’indirizzo pec del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in quello stesso atto di appello era stato espressamente limitato alle comunicazioni di cancelleriaex art. 136 cod. proc. civ.

La notificazione della sentenza effettuata al procuratore solo domiciliatario e non al procuratore costituito è idonea a fare decorrere il termine breve per l’impugnazione, perché soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. Sez.

L 16-6-2005 n. 12947 Rv. 581771-01, Cass. Sez. 3 3-2-2020 n. 2396 Rv. 657138-01); Cass. Sez. 3, 14-12-2021 n. 39970 (Rv. 663188-01) ha statuito altresì che, anche in caso di indicazione di domicilio fisico ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, è sempre possibile procedere alla notificazione della sentenza d’appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, anche nel caso in cui tale domicilio digitale non sia indicato negli atti, in quanto le due opzioni concorrono.Non può diversamente sostenersi chevi fosse l’obbligo di procedere alla notificazione esclusivamente in via telematica presso il difensore in forza del principio posto da Cass. Sez. 6-2,1-6-2020 n. 10355 (Rv. 657819-01) in quanto, diversamente da quel caso, nella fattispecie l’indirizzo pec del difensore era stato indicato circoscrivendone la portata alle sole comunicazioni; analogamente, non è pertinente alla fattispecie il precedente di Cass. Sez. 1, 22 - 8 - 2018 n. 20946 (Rv. 650226 - 01), in quanto relativo a ipotesi in cui l’indirizzo pec del difensore di fiducia era stato indicato nell’atto quale utile al fine delle notificazioni.Ne consegue che, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., nella formulazione previgente al d.lgs. 149/2022 che si applica alla fattispecie, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. per proporre il ricorso per cassazione è decorsodall’avvenuta notificazione della sentenza ; poiché il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta, con spedizione avvenuta soltanto il 25-2-2020, allorché era già trascorso il termine di sessanta giorni, il ricorso è inammissibile per tardività. 4.Le spese seguono la soccombenza.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello stesso art. 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n.9674/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Degli Scipioni n. 153 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02937790042, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 1273/2019 della Corte d’appello di Torino depositata il 25-7-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-5- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: appalto – tardività del ricorso R.G.9674/2020 C.C. 22-5-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 15-6-2010 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare Euro 10.000,00 a favore della società. Con sentenza n. 26/2017 il Tribunale di Cuneo, che nel frattempo aveva accorpatoil Tribunale di Mondovì, ha rigettato l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che è stato integralmente rigettato dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 1273/2019 pubblicata il 25-7-2019. La sentenza ha dichiarato che il disconoscimento della sottoscrizione sull’assegno posto a fondamento dell’ingiunzione era statotardivamente eseguito e che l’appellante aveva ammesso che il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato la società per l’allestimento di una sala giochi, era stato redatto preventivo , il preventivo era stato accettato,era stato richiesto il versamento a titolo di acconto del 30% del corrispettivo dell’allestimento e a tale fine era stato rilasciato l’assegno poi posto a fondamento della domanda monitoria. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che la stessa appellante con le sue allegazioni aveva dimostrato di ritenere valido ed efficace il contratto, che il contratto non prevedeva alcuna facoltà di recesso unilaterale, che la domanda monitoria era stata fondata non sul preventivo e sulla sua accettazione, ma sull’esistenza e sulla dazione dell’assegno bancario risultato impagato. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha resistito con controricorso , eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nel rispetto del termine di cui all’art. 380bis.1cod. proc. civ. di dieci giorni prima dell’adunanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la controricorrente ha depositato memori a illustrativa, mentre la ricorrente ha depositato tardivamente il 14-5- 2024 la sua memoria, della quale perciò non si può tenere conto. All’esito della camera di consiglio del 2 2 - 5 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c.: omessa, violazione e/o falsa applicazione di legge e in particolare dell’art. 1988 c.c. – accertamento del credito in forza di assegno bancario nonostante l’insussistenza dell’obbligazione di pagamento”; con esso la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia accertato il diritto di credito della società in forza dell’assegno, senza considerare che l’assegno costituiva promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ.,che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che l’assegno era stato consegnato quale acconto per la realizzazione di un bar e che la società non aveva realizzato alcun lavoro e quindi non aveva maturato alcun credito. 2.Il secondo motivo è rubricato “in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.: omessa, violazione e/o falsa applicazione di legge e in particolare dell’art. 1671 c.c. -esercizio del recesso dal contratto d’appalto, conseguente inefficacia del contratto e infondatezza della condanna al pagamento di un acconto sulle opere”; con esso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia applicato l’art.1671 cod. civ., laddove prevede che il committente può recedere dal contratto, evidenziando che la disposizione riconosce il diritto di recesso del committente, a prescindere dalla previsione contrattuale, che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto mancante. 3.Il ricorso è inammissibile. La ricorrente dichiara nel ricorso (pag. 1) che la sentenza impugnata non è stata notificata. Al contrario, la società controricorrente documenta, producendo la relativa copia (suo doc.B), che la sentenza impugnata n. 1273/2019 della Corte d’appello di Torino è stata notificata all’indirizzo pec de l procuratore domiciliatari o nel giudizio di appello di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], con consegna del messaggio il 29-7-2019; nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], della quale nell’atto di appello era stato indicato anche l’indirizzo pec, mentre l’indirizzo pec del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in quello stesso atto di appello era stato espressamente limitato alle comunicazioni di cancelleriaex art. 136 cod. proc. civ. La notificazione della sentenza effettuata al procuratore solo domiciliatario e non al procuratore costituito è idonea a fare decorrere il termine breve per l’impugnazione, perché soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. Sez. L 16-6-2005 n. 12947 Rv. 581771-01, Cass. Sez. 3 3-2-2020 n. 2396 Rv. 657138-01); Cass. Sez. 3, 14-12-2021 n. 39970 (Rv. 663188-01) ha statuito altresì che, anche in caso di indicazione di domicilio fisico ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, è sempre possibile procedere alla notificazione della sentenza d’appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, anche nel caso in cui tale domicilio digitale non sia indicato negli atti, in quanto le due opzioni concorrono.Non può diversamente sostenersi chevi fosse l’obbligo di procedere alla notificazione esclusivamente in via telematica presso il difensore in forza del principio posto da Cass. Sez. 6-2,1-6-2020 n. 10355 (Rv. 657819-01) in quanto, diversamente da quel caso, nella fattispecie l’indirizzo pec del difensore era stato indicato circoscrivendone la portata alle sole comunicazioni; analogamente, non è pertinente alla fattispecie il precedente di Cass. Sez. 1, 22 - 8 - 2018 n. 20946 (Rv. 650226 - 01), in quanto relativo a ipotesi in cui l’indirizzo pec del difensore di fiducia era stato indicato nell’atto quale utile al fine delle notificazioni.Ne consegue che, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., nella formulazione previgente al d.lgs. 149/2022 che si applica alla fattispecie, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. per proporre il ricorso per cassazione è decorsodall’avvenuta notificazione della sentenza ; poiché il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta, con spedizione avvenuta soltanto il 25-2-2020, allorché era già trascorso il termine di sessanta giorni, il ricorso è inammissibile per tardività. 4.Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello stesso art. 13, s
Decreto Cassazione n. 15333/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris