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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04798/2023

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14232/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq uidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via le delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n . 3021 / 2 0 2 0 depositata in data 12.11.2020; N. 14232/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA],rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l a sentenz a n. 1235/2017 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , che aveva a sua volta respinto il ricorsoproposto dalla società avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno d’imposta 2011, emesso ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e fondato su un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], afferente ad attività d’indagine per frode volta alla commercializzazione di carburante in contrabbando; nel confermare la sentenza d i primo grado, la C.T.R. calabrese accolse l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui si introducevano questioni non dedotte in primo grado, osservando nel resto che non erano ravvisabili elementi di censurabilità della sentenza di primo grado, in quanto il relativo iter argomentativo appariva esente da vizi; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq. ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha resistito ; consideratoche: 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia il totale difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, in cui era incorso il primo giudice; rileva la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, con l’atto di gravame essa società non aveva introdotto nuovi elementi, ma aveva ribadito le censure N. 14232/21 R.G. mosse al modus operandidell’Ufficio, evidenziando che la ricostruzione dei ricavi fondata sulla mera moltiplicazione dei volumi di vendita di prodotto in agevolazione di accise (benzina ad uso agricolo) per la percentuale di ricarico ottenuta da intercettazioni di soggetti estranei alla verifica fiscale, costituiva una violazione del diritto di difesa: da qui, dunque, la richiesta anche di consulenza tecnica d’ufficio; 1.2– con il secondo motivo si denuncia il totale difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e ancora dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, in cui anche in tal caso era incorsala C.T.P.; osserva la ricorrente che la C.T.R. non ha minimamente preso in considerazione le contestazioni circa la mancata allegazioneall’avviso – e comunque circa la mancata ostensione – di documenti non noti alle parti e non conoscibili, in quanto coperti da segreto istruttorio; essi sono giunti a conoscenza della contribuente all’atto della consegna avvenuta solo in data 27.1.2021; 1.3– con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. reso una motivazione conforme e coerenteanche col dettato dell’art. 111 Cost.; 2.1 – ritiene anzitutto il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, giacché – come risulta dall’esame della relata di notifica - l’atto venne consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 12.5.2021, ossia nell’ultimo giorno utile, mentre esso venne soltanto spedito in data 13.5.2021 N. 14232/21 R.G. (v.

Cass. n. 3755/2015); del rest o, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bisc.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8999/2009); 2.2 - sempre in via preliminare, si rileva che è pervenuta in Cancelleria documentazione attestante che il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], è deceduto nelle more del processo di legittimità, ma ciò non comporta alcuna conseguenza sulla procedibilità, noto essendo che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, sicché non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v. ex plurimis, Cass. n. 3630/2021); d’altra parte, anche a cagione dell’accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui infra, non appare opportuno, né necessario, procedere a lla rinnovazione dell’avviso alla parte personalmente, potere che questa Corte ben può esercitare ove il difensore del ricorrente deceda dopo la notifica del ricorso, ma prima della discussione (v.

Cass. n. 7751/2020); 2.3 – ciò posto, i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché nella sostanza connessi; essi sono fondati; la motivazione della sentenza impugnata, con ogni evidenza, è totalmente deficitaria non solo in relazione all’esame dei motivi d’appello della società , ma anche alla stessa illustrazione delle ragioni per cuiil gravame venne disatteso, risolvendosi essa in una frase stereotipata(“questa Commissione non ravvisa elementi di censurabilità del giudicato di primo grado il cui iter logico argomentativo non appare affetto da vizi”), non meno che apodittica, tanto da N. 14232/21 R.G. non poterintegrare il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); quanto poi alla ritenuta novità di alcune questioni, rilevata dalla C.T.R.,essa non ha neppure spiegatoin cosa consistesse detta novità, ossia se in grado d’appello l’odierna ricorrente avesse effettivamente ampliato il thema decidendum, ovvero se invece si fosse limitata ad introdurre argomenti sul piano della mera difesa, a sostegno della illegittimità della ripresa, per come originariamente dedottacol ricorso introduttivo; non senza dire chenon può di per sé configurare un profilo di novità rilevante ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 –come pure mostra di intendere il giudice regionale –la semplice richiesta di C.T.U. contabile, avanzata dalla contribuente in grado d’appello; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appellodella contribuente e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14232/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq uidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via le delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n . 3021 / 2 0 2 0 depositata in data 12.11.2020; N. 14232/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA],rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l a sentenz a n. 1235/2017 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , che aveva a sua volta respinto il ricorsoproposto dalla società avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno d’imposta 2011, emesso ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e fondato su un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], afferente ad attività d’indagine per frode volta alla commercializzazione di carburante in contrabbando; nel confermare la sentenza d i primo grado, la C.T.R. calabrese accolse l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui si introducevano questioni non dedotte in primo grado, osservando nel resto che non erano ravvisabili elementi di censurabilità della sentenza di primo grado, in quanto il relativo iter argomentativo appariva esente da vizi; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq. ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha resistito ; consideratoche: 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia il totale difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, in cui era incorso il primo giudice; rileva la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, con l’atto di gravame essa società non aveva introdotto nuovi elementi, ma aveva ribadito le censure N. 14232/21 R.G. mosse al modus operandidell’Ufficio, evidenziando che la ricostruzione dei ricavi fondata sulla mera moltiplicazione dei volumi di vendita di prodotto in agevolazione di accise (benzina ad uso agricolo) per la percentuale di ricarico ottenuta da intercettazioni di soggetti estranei alla verifica fiscale, costituiva una violazione del diritto di difesa: da qui, dunque, la richiesta anche di consulenza tecnica d’ufficio; 1.2– con il secondo motivo si denuncia il totale difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e ancora dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, in cui anche in tal caso era incorsala C.T.P.; osserva la ricorrente che la C.T.R. non ha minimamente preso in considerazione le contestazioni circa la mancata allegazioneall’avviso – e comunque circa la mancata ostensione – di documenti non noti alle parti e non conoscibili, in quanto coperti da segreto istruttorio; essi sono giunti a conoscenza della contribuente all’atto della consegna avvenuta solo in data 27.1.2021; 1.3– con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. reso una motivazione conforme e coerenteanche col dettato dell’art. 111 Cost.; 2.1 – ritiene anzitutto il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, giacché – come risulta dall’esame della relata di notifica - l’atto venne consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 12.5.2021, ossia nell’ultimo giorno utile, mentre esso venne soltanto spedito in data 13.5.2021 N. 14232/21 R.G. (v. Cass. n. 3755/2015); del rest o, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bisc.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 2.2 - sempre in via preliminare, si rileva che è pervenuta in Cancelleria documentazione attestante che il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], è deceduto nelle more del processo di legittimità, ma ciò non comporta alcuna conseguenza sulla procedibilità, noto essendo che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, sicché non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v. ex plurimis, Cass. n. 3630/2021); d’altra parte, anche a cagione dell’accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui infra, non appare opportuno, né necessario, procedere a lla rinnovazione dell’avviso alla parte personalmente, potere che questa Corte ben può esercitare ove il difensore del ricorrente deceda dopo la notifica del ricorso, ma prima della discussione (v. Cass. n. 7751/2020); 2.3 – ciò posto, i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché nella sostanza connessi; essi sono fondati; la motivazione della sentenza impugnata, con ogni evidenza, è totalmente deficitaria non solo in relazione all’esame dei motivi d’appello della società , ma anche alla stessa illustrazione delle ragioni per cuiil gravame venne disatteso, risolvendosi essa in una frase stereotipata(“questa Commissione non ravvisa elementi di censurabilità del giudicato di primo grado il cui iter logico argomentativo non appare affetto da vizi”), non meno che apodittica, tanto da N. 14232/21 R.G. non poterintegrare il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); quanto poi alla ritenuta novità di alcune questioni, rilevata dalla C.T.R.,essa non ha neppure spiegatoin cosa consistesse detta novità, ossia se in grado d’appello l’odierna ricorrente avesse effettivamente ampliato il thema decidendum, ovvero se invece si fosse limitata ad introdurre argomenti sul piano della mera difesa, a sostegno della illegittimità della ripresa, per come originariamente dedottacol ricorso introduttivo; non senza dire chenon può di per sé configurare un profilo di novità rilevante ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 –come pure mostra di intendere il giudice regionale –la semplice richiesta di C.T.U. contabile, avanzata dalla contribuente in grado d’appello; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appellodella contribuente e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
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