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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23951/2022

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso, i quali contestano la correttezza della motivazione in ordine alla pena irrogata ed al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, perché deducono la valorizzazione di quantità e qualità della droga rinvenuta, la mancata considerazione della collaborazione prestata dall'imputato, e l'apprezzamento degli stessi dati (gravità del reato e precedenti specifici dell'imputato) più volte e sempre con effetti sfavorevoli per l'imputato, a fronte di una sentenza impugnata la quale evidenzia la possibilità di trarre dalla sostanza sequestrata 103 dosi di cocaina, e in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati secondo i quali, da un lato, per escludere la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e, per altro verso, i medesimi elementi possono essere apprezzati ai fini sia della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia del diniego degli altri benefici di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi di ricorso, i quali contestano la correttezza della motivazione in ordine alla pena irrogata ed al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, perché deducono la valorizzazione di quantità e qualità della droga rinvenuta, la mancata considerazione della collaborazione prestata dall'imputato, e l'apprezzamento degli stessi dati (gravità del reato e precedenti specifici dell'imputato) più volte e sempre con effetti sfavorevoli per l'imputato, a fronte di una sentenza impugnata la quale evidenzia la possibilità di trarre dalla sostanza sequestrata 103 dosi di cocaina, e in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati secondo i quali, da un lato, per escludere la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e, per altro verso, i medesimi elementi possono essere apprezzati ai fini sia della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia del diniego degli altri benefici di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris