CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 34860/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11081/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Molise n. 707/2017 depositata il 14/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata , rigettava l’appello proposto dalla Regione Molise, con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente (omesso pagamento tasse automobilistiche di circolazione, anno di imposta 2012); 2. ricorre per cassazione la Regione Molise con un due motividi ricorso, integrato da successiva memoria; 3. il contribuente ha depositato controricorso nel quale chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatonel secondo motivo , che assorbe il primo ; e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, di rigetto dell’originario ricorso del contribuente; spese compensate interamente in relazione al consolidarsi solo dopo la proposizione del ricorso della giurisprudenza di legittimitàin materia. 2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d. l. n. 953 del 1982, art. 3, d. l. n. 2/1986, art. 149, cod. proc. civ., art. 43 d.P.R. n. 600/1973, art. 14, l. 890/1982, art. 16, d. lgs. 546 del 1992, art. 60, d.P.R. n. 600/1973 e art. 149, terzo comma, cod. proc. civ.). La ricorrente ritiene che l’avviso di accertamento per la tassa automobilistica dell’anno 2012, spedito per posta entro il 31 dicembre 2015 (e consegnato dalle poste al contribuente il 15 gennaio 2016) fosse tempestivo, entro i tre anni, trattandosi di termine a pena di decadenza e non di prescrizione. Il motivo è fondato, per come prospettato, in quanto il termine deve effettivamente considerarsi di decadenza; la decisione evidenzia il decorso del termine di prescrizione triennale in quanto l’avviso è stato recapitato al contribuente nel gennaio 2014. Tuttavia, trattandosi appunto di un termine di decadenza ( e non di prescrizione), come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata l’atto non deve essere portato a conoscenza del contribuente. Per il termine di decadenza (quale quello in considerazione), basta la spedizione dell’atto entro il terminestesso: « In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 –01; vedi anche, Cass. Sez. 6, 19/04/2018, n. 9749, Rv. 647734 -01). L’anno di imposta è il 2010 e il termine di decadenza della pretesa, per la tassa di circolazione, si configura al terzo anno, quindi il 31 dicembre 2013. 3. Del resto, la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di recupero del tributo, successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva, ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; il termine, quindi, deve qualificarsi di decadenza (definito impropriamente di prescrizione dall’art. 5, d. l. n. 953 del 1982), indicando il termine per l’esercizio della pretesa impositiva. La distinzione legale tra l’attività di accertamento e quella di recupero (riscossione) sussiste anche nelle tasse automobilistiche in relazione al richiamo dell’art. 5, citato, alla l. n. 27 del 1978 che disciplina l’accertamento. Il ricorso pertanto risulta fondato in quanto la notifica al contribuente è intervenuta nel termine di decadenza (vedi da ultimo Cass. Sez. Tributaria del 10 aprile 2024 n. 9729, cui interamente si rinvia). 4. Il primo motivo sull’omessa pronuncia relativamente alla regolamentazione delle spese (a carico anche dell’’Avvocatura dello Stato) per il giudizio di primo grado risulta assorbito dall’accoglimento del ricorso e dalla nuova regolamentazione delle spese disposta in questa sede ex art. 385, cod. proc. civ. P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ri