Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2005
ECLI:EU:C:2005:333
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]53/03
[OSCURATO:PERSONA] & Akarnanias ([OSCURATO:PERSONA]) e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA]SmithKline plc e GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA], già Glaxowellcome [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Ricevibilità — Nozione di giurisdizione nazionale — Abuso di posizione dominante — Rifiuto di rifornire i grossisti di medicinali — Commercio parallelo»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 28 ottobre 2004
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 31 maggio 2005
Massime della sentenza
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giudice nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione — «[OSCURATO:PERSONA]»
(commissione ellenica per la concorrenza) — Esclusione
(Art. 234 CE)
Per valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente
di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere
permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi
norme giuridiche e che sia indipendente. Inoltre, la Corte può essere adita solo da un organo chiamato a statuire su una controversia
pendente dinanzi ad esso nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.
L’[OSCURATO:PERSONA] (commissione ellenica per la concorrenza) non soddisfa tali criteri. Innanzitutto, è soggetta alla
tutela del Ministro per lo Sviluppo, il che comporta che questo è autorizzato, entro certi limiti, a controllare la legittimità
delle sue decisioni. Inoltre, anche se i suoi membri godono di un’indipendenza dal punto di vista personale e funzionale,
non risulta che la revoca o l’annullamento della loro nomina siano soggetti a particolari garanzie, il che non sembra tale
da costituire un reale ostacolo agli indebiti interventi o pressioni da parte del potere esecutivo nei confronti dei detti
membri. Inoltre, il suo presidente à competente per il coordinamento e la determinazione dell’indirizzo generale del suo segretariato
ed è il superiore gerarchico del personale di quest’ultimo, di modo che l’[OSCURATO:PERSONA], organo decisionale, a causa
del nesso funzionale che la lega al suo segretariato, organo d’istruzione su proposta del quale essa decide, non si distingue
nettamente, come terzo, dall’organo statale che, a causa del suo ruolo, può essere equiparato ad una parte nell’ambito del
procedimento in materia di concorrenza. Infine, un’autorità garante della concorrenza quale l’[OSCURATO:PERSONA] è tenuta
a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione e può, ai sensi dell’art. 11, n. 6, del regolamento n. 1/2003 concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE], essere privata della propria competenza da
una decisione della Commissione, con la conseguenza che il procedimento avviato dinanzi ad essa non si risolverà in una pronuncia
di carattere giurisdizionale.
(v. punti 29-37)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
31 maggio 2005 (
*
)
«Ricevibilità – Nozione di giurisdizione nazionale – Abuso di posizione dominante – Rifiuto di rifornire i grossisti di medicinali – Commercio parallelo»
Nel procedimento C-53/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Grecia) con decisione 22 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2003, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] & Akarnanias ([OSCURATO:PERSONA]) e altri,
Panellinios syllogos farmakapothikarion,
Interfarm – A. Agelakos & Sia OE e altri,
K. P. [OSCURATO:PERSONA] emporias kai dianomis farmakeftikon proïonton e altri
e
GlaxoSmithKline plc,
GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA],
già Glaxowellcome [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] & Akarnanias ([OSCURATO:PERSONA]) e a., dai sigg. P. Kaponis e S. Orfanoudakis, entrambi dikigoros;
– per la Panellinios syllogos farmakapothikarion e la K.P. [OSCURATO:PERSONA] emporias kai dianomis farmakeftikon
proïonton e a., dai sigg. L. Roumanias e G. Papaïoannou, entrambi dikigoros, e W. Rehmann, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dal sig. D. Chatzinikolis, dikigoros;
– per l’Interfarm A. Agelakos & Sia OE e a., dal sig. G. Mastorakos, dikigoros;
– per la GlaxoSmithKline plc e la GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. D. Kyriakis, dikigoros, I. Forrester, QC, e A. Schulz, Rechtsanwalt;
– per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. Christoforou e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 82 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia, sollevata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Commissione
ellenica per la concorrenza), che oppone le ricorrenti, ossia le associazioni [OSCURATO:PERSONA] & Akarnanias
([OSCURATO:PERSONA]) e a. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e a.») e Panellinios syllogos farmakapothikarion (in prosieguo: la «PSF»), nonché
le società Interfarm – A. Agelakos & Sia OE e a. (in prosieguo: l’«Interfarm e a.») e K.P. [OSCURATO:PERSONA] emporias
kai dianomis farmakeftikon proïonton e a. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), alla società di diritto britannico GlaxoSmithKline
plc (in prosieguo: la «GSK plc») e alla sua controllata di diritto ellenico GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA], già Glaxowellcome [OSCURATO:PERSONA] (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), relativamente al rifiuto di queste due ultime società di soddisfare gli ordini inerenti ad alcuni
medicinali sul mercato greco.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 82 CE dispone quanto segue:
«È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando
così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari,
che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».
La normativa nazionale
4 L’art. 2 della legge n. 703/1977, relativa al controllo dei monopoli e degli oligopoli nonché alla protezione della libera
concorrenza (FEK A’ 278), quale modificata dalla legge n. 2941/2001 (FEK A’ 201; in prosieguo: la «legge n. 703/1977»), coincide,
in sostanza, con le disposizioni di cui all’art. 82 CE.
La controversia principale e le questioni pregiudiziali
5 [OSCURATO:PERSONA] e a. sono associazioni di farmacisti aventi sede nel territorio ellenico. La loro principale attività consiste nella
gestione di un magazzino in comune di medicinali acquistati da diverse società farmaceutiche, al fine di garantire il rifornimento
dei loro membri.
6 La PSF è un’associazione che raggruppa grossisti di medicinali aventi sede nel territorio ellenico e tutela gli interessi
dei suoi membri.
7 L’Interfarm e a. sono società costituite da grossisti di medicinali aventi sede nel territorio ellenico. [OSCURATO:PERSONA] e
a. sono società di distribuzione di farmaci operanti in Grecia.
8 La [OSCURATO:PERSONA] ha la sua sede in Grecia ed è interamente controllata dalla GSK plc, società di produzione di farmaci avente sede
nel [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla fusione, avvenuta nell’anno 2000, tra le società Glaxowellcome plc e SmithKline Beecham.
9 La [OSCURATO:PERSONA] importa e distribuisce numerosi prodotti farmaceutici, tra i quali i medicinali Imigran, Lamictal e Serevent.
Questi sono farmaci brevettati, prodotti della ricerca e della tecnologia, e sono inclusi nell’elenco dei farmaci vendibili
su ricetta medica.
10 I membri della [OSCURATO:PERSONA] e a. e della PSF nonché le società Interfarm e a. e [OSCURATO:PERSONA] e a. acquistano dalla [OSCURATO:PERSONA] in particolari
detti farmaci, in tutte le loro diverse forme, per distribuirli poi sul mercato nazionale nonché all’estero.
11 Fino al novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha soddisfatto tutti gli ordini acquisiti. Un’ampia parte delle consegne corrispondenti
a tali ordinativi è stata riesportata verso altri Stati membri, in particolare nel [OSCURATO:PERSONA], a causa del prezzo nettamente
inferiore dei farmaci Imigran, Lamictal e Serevent in Grecia.
12 Dall’inizio di novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA], invocando situazioni di grave penuria sul mercato greco, causate, a suo parere,
dalla riesportazione da parte di terzi, ha modificato il suo sistema di distribuzione in Grecia e ha smesso di eseguire gli
ordinativi delle ricorrenti nella causa principale nonché quelli di terzi. Essa ha dichiarato che avrebbe rifornito direttamente
gli ospedali e le farmacie.
13 Nel febbraio 2001, la [OSCURATO:PERSONA], adducendo una certa regolarizzazione nel rifornimento di medicinali e una ricostituzione delle
scorte degli ospedali e delle farmacie, ha sostituito il precedente metodo di vendita con un altro sistema di distribuzione.
14 Le ricorrenti nella causa principale hanno investito l’[OSCURATO:PERSONA] della questione relativa alla commercializzazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei farmaci Imigran, Lamictal e Serevent sul mercato greco nell’ambito dei sistemi di distribuzione
che si sono succeduti dal novembre 2000. Esse hanno contestato a tale società la mancata soddisfazione integrale degli ordinativi
fattile. Una tale condotta costituirebbe un abuso di posizione dominante ai sensi degli artt. 2 della legge n. 703/1977 e
82 CE.
15 Il 3 agosto 2001, l’[OSCURATO:PERSONA], con decisione cautelare n. 193/111, ha obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a soddisfare gli ordinativi
relativi ai tre farmaci in questione fino all’adozione della decisione nella causa principale. La [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello amministrativa di Atene, Grecia) di sospendere tale decisione, ma quest’ultima è stata confermata
il 10 gennaio 2002 ed era ancora in vigore alla data della decisione di rinvio.
16 L’[OSCURATO:PERSONA] dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai provvedimenti provvisori contenuti nella decisione n. 193/111,
almeno limitatamente al proprio rifornimento da parte della GSK plc. Tale rifornimento sarebbe stato superiore al fabbisogno
di consumo del mercato nazionale. Tuttavia, le prove prodotte all’[OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che
gli ordini hanno significativamente superato tale limite, in particolare nel settembre 2001, cosicché non è stato possibile
soddisfarli tutti.
17 Nella sua decisione di rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] precisa che la [OSCURATO:PERSONA] e la GSK plc agiscono conformemente alla circolare
adottata il 27 novembre 2001 dall’[OSCURATO:PERSONA] (Agenzia nazionale per i farmaci), secondo cui tutti coloro
che partecipano alla distribuzione dei farmaci vendibili su ricetta medica «devono collocare sul mercato nazionale quantità
almeno pari alle attuali ricette (…) più una determinata percentuale (25%) per far fronte a bisogni straordinari e a un eventuale
cambiamento delle circostanze».
18 Peraltro, il 5 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di attestazione negativa ai
sensi dell’art. 11 della legge n. 703/1977, relativa al suo rifiuto di coprire più del 125% del fabbisogno greco.
19 L’[OSCURATO:PERSONA], investita, nel contempo, di tale domanda di attestazione negativa presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dei
ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e a., dalla PSF, dall’Interfarm e a. e dalla [OSCURATO:PERSONA] e a. contro la [OSCURATO:PERSONA] e la GSK plc,
chiede in che misura il rifiuto opposto da queste due ultime società di soddisfare integralmente gli ordinativi di dette ricorrenti
costituisca un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE. In assenza di un tale abuso, essa afferma di essere
in grado di determinare in che misura esistono i presupposti per concedere l’attestazione negativa richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA].
20 Alla luce di tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il rifiuto di un’impresa in posizione dominante di soddisfare integralmente gli ordinativi che le vengono inoltrati dai
grossisti di medicinali, quando è diretto a restringere le attività di esportazione di questi ultimi e a limitare in tal modo
il danno causato dal commercio parallelo, costituisca di per sé un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE. Se sulla
soluzione di tale questione influisca il fatto che il commercio parallelo è molto proficuo per i grossisti in ragione delle
differenze di prezzo esistenti nell’ambito dell’Unione europea a causa dell’intervento statale, cioè in ragione del fatto
che il mercato dei prodotti farmaceutici non presenta condizioni di concorrenza assolute, essendo invece caratterizzato da
un grado elevato di intervento da parte dello Stato. Infine, se sia compito di un’autorità nazionale competente in materia
di concorrenza applicare le regole comunitarie di concorrenza in modo indifferenziato ai mercati che funzionano in modo concorrenziale
e a quelli in cui la concorrenza viene falsata dall’intervento statale.
2) Come si debba valutare l’eventuale carattere abusivo nel caso in cui la Corte giudichi che la restrizione del commercio parallelo,
per le ragioni precedentemente esposte, non costituisce sempre una pratica abusiva, quando è posta in essere da un’impresa
in posizione dominante.
In particolare:
a) Se sia appropriato usare il criterio della percentuale di superamento del normale consumo nazionale e/o quello del danno che
l’impresa in posizione dominante ha subìto in termini di fatturato complessivo e di profitto complessivo. In caso di soluzione
affermativa, come si debba determinare il livello della percentuale di superamento e del danno subìto – consistendo quest’ultimo
in una percentuale del fatturato e del profitto complessivo – al di sopra del quale il comportamento in esame è considerato
abusivo.
b) Se debba essere seguita un’impostazione fondata sulla ponderazione degli interessi e, in caso di risposta affermativa, quali
siano gli interessi che devono rientrare in tale ponderazione.
Più specificamente:
i) se in proposito rilevi il fatto che il paziente‑consumatore finale riceve un vantaggio economico limitato dal commercio parallelo;
e
ii) se debbano essere presi in considerazione, e in quale misura, gli interessi degli organismi previdenziali ad ottenere farmaci
meno cari.
c) Quali altri criteri e impostazioni possano essere considerati appropriati nel caso di specie».
Sulla competenza della Corte
21 In via preliminare, occorre verificare se l’[OSCURATO:PERSONA] costituisce una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE
e se, quindi, la Corte è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele.
La normativa nazionale relativa all’[OSCURATO:PERSONA]
22 L’art. 8, n. 1, della legge n. 703/1977 dispone quanto segue:
«È istituita un’[OSCURATO:PERSONA] che funziona come un’autorità indipendente. Ai suoi membri viene garantita un’indipendenza
dal punto di vista personale e funzionale e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti solo alla legge e alla loro
coscienza. L’[OSCURATO:PERSONA] dispone di un’autonomia amministrativa ed economica. Essa è sottoposta al controllo del
Ministro per lo (…) [Sviluppo]».
23 L’[OSCURATO:PERSONA] è composta da nove membri designati in base alla composizione prevista dall’art. 8, n. 3, della legge
n. 703/1977. Quattro membri, nonché i loro supplenti, vengono scelti dal Ministro all’interno di liste di tre candidati presentate,
rispettivamente, da quattro organizzazioni professionali. Tra gli altri membri si annoverano un membro del Consiglio giuridico
dello Stato o altro alto magistrato, due professori universitari, di cui uno giurista e l’altro economista, nonché due personalità
di fama riconosciuta dotate dell’esperienza richiesta in diritto dell’economia e in politica della concorrenza. Ai sensi dell’art. 8,
n. 5, della legge n. 703/1977, i membri dell’[OSCURATO:PERSONA] e i loro supplenti sono nominati dal Ministro per lo Sviluppo
con un mandato di tre anni.
24 Ai sensi dell’art. 8, n. 6, della stessa legge:
«Il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] e il suo supplente sono designati dal Ministro per lo [Sviluppo], tra i membri dell’[[OSCURATO:PERSONA]]. (…) Il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] è un dipendente dello Stato; egli esercita tale funzione in maniera
esclusiva per tutta la durata del suo mandato (…)».
25 Ai sensi dell’art. 8, n. 7, della legge n. 703/1977:
«Per la durata del loro mandato, il presidente ed i membri non esercitano, con o senza retribuzione, nessun’altra funzione
pubblica o un’attività professionale privata, di impresa o meno, che sia incompatibile con la qualità e i doveri di membro
dell’[OSCURATO:PERSONA]».
26 Per quanto riguarda i rapporti tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il suo segretariato, l’art. 8 c, n. 1, lett. b), di detta legge
dispone quanto segue:
«Il presidente coordina e dirige il segretariato dell’[[OSCURATO:PERSONA]]».
27 L’art. 8 c, n. 1, lett. d), delle stessa legge prevede quanto segue:
«Il presidente è il superiore gerarchico del personale del segretariato dell’[OSCURATO:PERSONA] ed esercita sullo stesso
il potere disciplinare».
28 Ai sensi del n. 3 dello stesso art. 8 c, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] può autorizzare il direttore generale o
i direttori del segretariato dell’[OSCURATO:PERSONA] ad esercitare una parte dei suoi poteri. Il direttore generale del
segretariato è nominato per tre anni rinnovabili con decisione del Ministro per lo Sviluppo su parere conforme dell’[OSCURATO:PERSONA], come previsto dall’art. 8 d, n. 1, seconda frase, della legge n. 703/1977.
Giudizio della Corte
29 Ai sensi di una giurisprudenza costante, per valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai
sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali
l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria
del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17
settembre 1997, causa C‑54/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4961, punto 23; 21 marzo 2000, cause riunite da C‑110/98 a C‑147/98,
Gabalfrisa e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577, punto 33; 30 novembre 2000, causa C‑195/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑10497, punto 24, e 30 maggio 2002, causa C‑516/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4573, punto 34). Inoltre, i giudici nazionali
possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito
di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in particolare, sentenze 12 novembre
1998, causa C‑134/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7023, punto 14, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
30 Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che l’[OSCURATO:PERSONA] è soggetta alla tutela del Ministro per lo Sviluppo.
Ora, risulta che una tale tutela implica che detto Ministro possa, entro certi limiti, controllare la legittimità delle decisioni
dell’[OSCURATO:PERSONA].
31 Inoltre, benché sia vero che i membri dell’[OSCURATO:PERSONA] godono, ai sensi della legge n. 703/1977, di un’indipendenza
dal punto di vista personale e funzionale e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti solo alla legge e alla loro
coscienza, ciò nondimeno non risulta che la revoca o l’annullamento della loro nomina siano soggetti a particolari garanzie.
Ora, un sistema del genere non sembra tale da costituire un reale ostacolo agli indebiti interventi o pressioni da parte del
potere esecutivo nei confronti dei membri dell’[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 4 febbraio 1999, causa C‑103/97,
Köllensperger e Atzwanger, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑551, punto 21).
32 Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 8 c, n. 1, lett. b) e d), della stessa legge, il presidente di detto organo,
da un lato, è competente per il coordinamento e la determinazione dell’indirizzo generale del segretariato e, dall’altro,
è il superiore gerarchico del personale del medesimo segretariato ed esercita su di esso il potere disciplinare.
33 Al riguardo, occorre rilevare che, ai punti 39 e 40 della citata sentenza Gabalfrisa e a., i [OSCURATO:PERSONA]Administrativos
(Tribunali amministrativi tributari spagnoli) sono stati considerati dalla Corte terzi rispetto agli uffici dell’Amministrazione
delle finanze incaricati della gestione, della riscossione e della liquidazione dell’IVA, in particolare a causa della separazione
funzionale esistente tra gli uni e gli altri. Ora, l’[OSCURATO:PERSONA], organo decisionale, presentando un nesso funzionale
con il suo segretariato, organo d’istruzione su proposta del quale essa decide, non si distingue nettamente, come terzo, dall’organo
statale che, a causa del suo ruolo, può essere equiparato ad una parte nell’ambito del procedimento in materia di concorrenza.
34 Infine, occorre ricordare che un’autorità garante della concorrenza quale l’[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a lavorare in stretta
collaborazione con la Commissione delle Comunità europee e, ai sensi dell’art. 11, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio
16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE]
(GU 2003, L 1, pag. 1), può essere privata della propria competenza da una decisione della Commissione. In tale contesto,
occorre del resto dichiarare che detto art. 11, n. 6, conferma sostanzialmente la regola di cui all’art. 9, n. 3, del regolamento
del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204),
ai sensi del quale le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono automaticamente private della loro competenza
qualora la Commissione avvii un procedimento (v., al riguardo, il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003).
35 Ora, la Corte può essere adita solo da un organo chiamato a statuire su una controversia pendente dinanzi ad esso nell’ambito
di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA],
punto 14, e [OSCURATO:PERSONA], punto 25).
36 Ogni volta che la Commissione priverà della sua competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza quale l’[OSCURATO:PERSONA], il procedimento avviato dinanzi a quest’ultima autorità non si risolverà in una pronuncia di carattere giurisdizionale.
37 Dagli elementi esaminati, valutati nel loro complesso, deriva che l’[OSCURATO:PERSONA] presenta un carattere non giurisdizionale
ai sensi dell’art. 234 CE.
38 Pertanto, la Corte non è competente a risolvere le questioni sottopostele dall’[OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da
quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sottopostele dall’[OSCURATO:PERSONA]
con decisione 22 gennaio 2003.
Firme
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Lingua processuale: il greco.