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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25676/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 121-6627/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Rimini, in data 13 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 99, terzo comma, e 628 cod. pen..

1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99, terzo comma, cod. pen., non accompagnata da esaustiva motivazione circa la ricorrenza dei suoi presupposti di fatto.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già proposte e ritenute infondate dal giudice del gravame, il che It. colora di evidente aspecificità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1 lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

Il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come la pluralità di precedenti specifici, ultimo dei quali non particolarmente datato, potesse giustificare il riconoscimento dell'aggravante in questione, in quanto il nuovo fatto violento è indice di una maggiore pericolosità sociale del prevenuto ed accresciuto coefficiente di colpevolezza, essendosi peraltro l'imputato mostrato insensibile alle passate esperienze giudiziarie.

L'argomentazione della Corte territoriale risulta dunque priva dei vizi dedotti con il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile.

3. Il difensore, con memoria inviata a mezzo p.e.c. 1'8 aprile 2022 ha chiesto a questa Corte di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio (misura in corso dell'obbligo di dimora con prescrizioni restrittive orarie).

La richiesta è irricevibile, dovendo l'imputato rivolgere sul punto istanza al giudice che procede nel merito (Corte di appello di Bologna).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende 121-6627/2022 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 121-6627/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Rimini, in data 13 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 99, terzo comma, e 628 cod. pen.. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99, terzo comma, cod. pen., non accompagnata da esaustiva motivazione circa la ricorrenza dei suoi presupposti di fatto. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Il ricorrente ripropone le stesse ragioni già proposte e ritenute infondate dal giudice del gravame, il che It. colora di evidente aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1 lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come la pluralità di precedenti specifici, ultimo dei quali non particolarmente datato, potesse giustificare il riconoscimento dell'aggravante in questione, in quanto il nuovo fatto violento è indice di una maggiore pericolosità sociale del prevenuto ed accresciuto coefficiente di colpevolezza, essendosi peraltro l'imputato mostrato insensibile alle passate esperienze giudiziarie. L'argomentazione della Corte territoriale risulta dunque priva dei vizi dedotti con il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile. 3. Il difensore, con memoria inviata a mezzo p.e.c. 1'8 aprile 2022 ha chiesto a questa Corte di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio (misura in corso dell'obbligo di dimora con prescrizioni restrittive orarie). La richiesta è irricevibile, dovendo l'imputato rivolgere sul punto istanza al giudice che procede nel merito (Corte di appello di Bologna). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende 121-6627/2022 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.
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