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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14529/2026

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la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di CampobassoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla memoria già depositata,per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA].L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell’avv.ti [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Pascale, difensore di [OSCURATO:PERSONA], hainsistito nell'accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi integralmente airispettivi motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Campobasso, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli dei reati resistenza a pubblicoufficiale e furto aggravato, ritenuto di non dover applicare la recidiva e rimodulandol’aumento per la continuazione, ha ridotto la pena inflitta agli imputati in anni 1,mesi 4, giorni 10 di reclusione ed € 600 di multa, confermando nel resto ladecisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gliimputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo deduce violazione dell’art. 337 c.p. e vizi di motivazionesul riconoscimento della responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale(capo a) in assenza degli elementi costitutivi del reato.

La Corte di appello ritieneche la condotta consumata dall'imputato integri il reato di resistenza a pubblicoufficiale perché la fuga posta in essere a bordo dell'autovettura ha messo in pericolol'altrui incolumità.

Tuttavia, essa non spiega quale siano state le condotte di guidache oltrepassando il limite della fuga in auto abbiano effettivamente posto inpericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali e degli altri utenti della strada.

Valutazioneche va effettuata in concreto tenendo conto del tipo di strada percorsa, dell'orario edelle condizioni di traffico, dovendosi ritenere - nel caso di fuga - che la violenza siaproprio la condotta di guida spericolata laddove questa è assente nel caso di specie.3.2.Col secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per ilmancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

A riguardo vi è solo un genericoriferimento circa le complessive modalità della condotta oltre che al casellariogiudiziale dal quale deriverebbe una chiara inclinazione a delinquere.

Gli elementipresi in considerazione dalla Corte territoriale sono già costitutivi delle circostanzeaggravanti contestate o comunque costitutivi del reato contestato - la fuga avelocità elevata con l'autovettura.

Pertanto, non si ritiene siano suscettibili divalutazione anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] appello di contro avrebbe dovuto valutare gli ulteriori aspetti di cui all'art. 133cod. pen., sottolineati peraltro dalla difesa, quale il comportamento collaborativodell'imputato estrinsecatosi anche mediante immediate dichiarazioni confessorieall'atto dell'arresto.

A tale circostanza i giudici di merito si limitano ad attribuire unaconnotazione esclusivamente utilitaristica senza tuttavia adeguatamente motivarnele ragioni.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su unico motivo con cui si denuncia violazione dilegge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respintol’eccezione di nullità per omesso intervento al giudizio di primo grado dell’imputato“che era detenuto per i fatti di causa”, non tradotto e non rinunciante, nonpotendosi attribuire valore di rinuncia implicita a comparire – come erroneamentefatto dai giudici di merito – al contenuto della comunicazione inviata dal detenuto il21.10.2023.3.

I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta,con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibileperché generico e meramente reiterativo.

Fondato è, invece, il ricorso propostonell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo è meramente reiterativo di questioni afferenti laricostruzione in fatto della fuga posta in essere dal ricorrente e alla sua valenzapenale ai sensi dell’art. 337 c.p., già oggetto di congrua e puntuale valutazione nelprovvedimento impugnato.La sentenza della Corte di appello, il cui contenuto si salda peraltro con quellodella pronuncia di primo grado, conforme sul punto, ha adeguatamente motivato leragioni per cui ha ritenuto la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettividell’ipotesi di cui all’art. 337 c.p. contestata al capo a) dell’imputazione.

Ha inparticolare osservato, la sentenza impugnata, come i militi si ponevanoall'inseguimento del veicolo condotto dal ricorrente per circa 20 chilometri,azionando i dispositivi luminosi e lampeggiando intimavano l'alt alla vettura, mal'autista aumentava pericolosamente l'andatura di marcia, dandosi alla fuga a fortevelocità tanto da terminare la propria corsa impattando contro il guardrail, finendosul terreno adiacente.In conformità alla giurisprudenza assolutamente prevalente, in tema diresistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza lacondotta del soggetto che si dia alla fuga alla guida di una autovettura e, persottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla sola fuga in macchina, ma pongadeliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa,l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada,ostacolando di fatto l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell’inseguitoreuna percezione di pericolo per l'incolumità propria o di terzi.È di tutta evidenza – conclude la Corte di merito – come gli imputati, dopo uninseguimento ad alta velocità per circa venti chilometri, hanno perso il controllo delveicolo – il plurale è dovuto al fatto che il ricorrente non era da solo in macchina -e si sono andati a schiantare contro il guardrail, sicché avrebbero potuto travolgereterze persone.Deve trarsi, quindi, in via di logica univoca, la sussistenza di una situazione dipericolo indotta dalla condotta posta in essere.

Sicché alcun dubbio residua sullaconsumazione del reato ex art. 337 cod. pen.2.2.

Congruamente motivato, con riferimento ai precedenti e alle modalità delfatto, deve ritenersi anche il diniego delle attenuanti generiche.Occorre al riguardo ricordare che secondo il costante orientamento di questaCorte la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito conmotivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, equindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cuiconfigurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p., di talchéla stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può esseresindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento perciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. explurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 che ha precisato che al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra glielementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elementoesecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente).Sicché il riferimento operato nel caso di specie dalla Corte di merito, oltre chealle modalità del fatto che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità, aicospicui precedenti penali risultanti a carico dell’imputato – che ha peraltro posto inessere il fatto mentre era sottoposto a misura cautelare - deve ritenersi certamenteesaustivo ed assorbente, facendo degradare la confessione, peraltro resa a frontedell’evidenza, ad aspetto ininfluente ai fini che occupano.Né il riferimento alle modalità del fatto sotto il profilo della grave esposizionea pericolo conseguente alla condotta del ricorrente si è risolta in una sorta diduplicazione di elementi già considerati ad altri fini, che secondo il ricorso sarebbepreclusa.

Una tale preclusione non si evince affatto dalle disposizioni di cui all’art.62-bis cod. pen.

Tale articolo, rimandando alle altre circostanze diverse da quelle dicui all’art. 62 cod. pen., ha inteso estendere la possibilità di diminuzione della penaconsentendo di valorizzare anche proprio quelle particolari modalità del fatto che ilricorso ritiene che non possano essere, invece, considerate in negativo in quantogià valutate ad altri fini (perché ad esempio già considerate quali elementocostitutivo del reato).

Tuttavia, la valutazione in negativo delle modalità del fatto,sotto il profilo della loro gravità, è piuttosto rafforzativa delle ragioni del mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.

L’art. 62-bis, infatti, richiedendo inpositivo l’emersione di circostanze idonee a incidere sulla determinazione dellapena, a rigore comporta che per giustificare il rigetto della richiesta in argomento èsufficiente che non emergano elementi positivi di valutazione, con la conseguenzache le particolari gravi circostanze del fatto costituiscono piuttosto il riscontro innegativo della insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuantigeneriche.D’altronde la valutazione sottesa alla determinazione della pena è comunquenel suo complesso unitaria, sicché, ove determinati aspetti fattuali sono ritenutigravi e quindi rilevanti ai fini della individuazione della pena, essi rimangono tali eben possono assumere valenza negativa anche ad altri fini.In altri termini, il giudizio sulle attenuanti generiche, pur nel doveroso riferirsiagli eventuali elementi positivi di valutazione emersi, non deve tuttavianecessariamente ritenerli capaci di prevalere sulle emergenze di segno negativo.2.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è invece fondato.Innanzitutto, non può ritenersi, a differenza di quanto assume il Procuratoregenerale, il difetto di autosufficienza del ricorso, risultando ad esso allegati atti diindubbio rilievo ai fini che occupano (verbali di udienza e dichiarazione del Calisedel 20.10.23), e tenuto conto che, trattandosi di questione processuale, a questaCorte non è precluso l’accesso al fascicolo per verificare la fondatezza di quantodedotto dalla difesa.Anzi, risultando elementi indicativi dello stato detentivo dell’imputato inconcomitanza della celebrazione del processo in primo grado, come già segnalatidalla difesa dinanzi alla Corte di appello, questo Collegio ha disposto l’acquisizionedella posizione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], acquisendo la relativa certificazione del D.A.P.,dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato ristretto in carcere dal 24.6.2023 fino al7.7.2025.Sicché, a fronte della dichiarazione del 20.10.2023, inviata il 21.10.2023 –risultata allegata al verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con cui il Calisecomunicava, nell’ambito del presente procedimento, al Tribunale di Larino, di voleressere giudicato col rito abbreviato, facendo espresso riferimento al suo statodetentivo presso la Casa circondariale di Poggioreale – circostanza che trovaspecifico riscontro nella certificazione del D.A.P. - il Tribunale medesimo avrebbedovuto disporre la traduzione del predetto per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o quantomeno accertarsi dell’effettivo perdurante stato detentivo dell’imputato disponendo ilrinvio dell’udienza.Veniva invece celebrato il giudizio abbreviato in assenza dell’imputato.La relativa eccezione di nullità assoluta per la mancata traduzionedell’imputato, sollevata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, è stata, poi, daquesta rigettata sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] con la nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevachiesto di essere giudicato col rito abbreviato senza altro aggiungere e aveva quindiimplicitamente rinunciato a comparire.In diritto, tale argomento, come pure, in premessa, osserva il Procuratoregenerale, non convince.Alla luce dell’insegnamento delle Sez.

U. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022,Costantino, Rv. 282806, ed avendo chiarito il non pertinente richiamo tanto a Sez.6, n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736 (in tema di patteggiamento) quanto a Sez.6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623 (in tema di concordato in appello), la tesidella rinuncia a comparire implicita nella richiesta di rito abbreviato è stata infattigià decisamente esclusa da Sez. 5, n. 51194, del 20/10/2023 (n.m.), conargomenti pienamente condivisi da questo Collegio.

Tale pronuncia ha, inparticolare, affermato il contrario principio di diritto per cui “in caso di giudizioabbreviato, in virtù della norma fissata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.,applicabile in virtù del rinvio disposto dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.,quando l'imputato detenuto non si presenta all'udienza, per l'impossibilità dicomparirvi per il legittimo impedimento rappresentato dallo stato detentivo, cuitrovasi sottoposto anche per altra causa, spetta al giudice disporre il rinvio ad unanuova udienza e la traduzione dell'imputato detenuto, senza che sia necessaria unasua richiesta in tal senso, posto che egli deve essere posto in condizione diesercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventualmente rendendospontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall'art.421, comma 2, cod. proc. pen.”.Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7635 del30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, hanno enunciato il principio didiritto secondo cui la restrizione dell'imputato - anche agli arresti domiciliari peraltra causa - documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, inqualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone ilrinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso,e hanno chiarito in motivazione che: «L'assenza può costituire chiara espressionedella abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo lapresenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una liberarinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto.

Tale condizione non sussiste intutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di unimpedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione dellalibertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in manierainequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare.

In tal caso incombe sul giudiceprocedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da partedell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare lapartecipazione dell'imputato non rinunciante».Il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui solo la volontàdell’imputato di non partecipare al processo espressa in maniera inequivoca puòsuperare l’impedimento costituito dallo stato detentivo, ha carattere generale ecostituisce una premessa da cui non si può prescindere.D’altronde la fictio della presenza ex lege dell’imputato di cui all’art. 420,comma 2- ter, cod. proc. pen. attiene al profilo della presenza dell’imputato – enon a quello della sua effettiva partecipazione al processo - e si fonda sul fatto chela richiesta scritta di ammissione ad un rito speciale, segnatamente, nel caso dispecie, il rito abbreviato, o la procura speciale in tal senso danno garanzia assolutadella conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e dellacelebrazione del processo a carico dell’imputato.

In tali casi l’imputato può quindiessere dichiarato, e considerato assente, ed è rappresentato dal difensore come intutti i casi di assenza.

Ma come in tutti i casi di assenza affinchè possa procedersialla dichiarazione di assenza – astrattamente pronunciabile sulla base dellaregolarità della citazione in giudizio e della indicata fictio - non devono a monteconstare fatti idonei a precludere all’imputato di prendere parte effettiva alprocesso, incidendo sulla concreta esplicazione della scelta di partecipare o meno alprocesso che la citazione a giudizio pure mira ad assicurare (unitamente allaconoscenza in sé dell’imputazione e del processo).La libera scelta dell’imputato estrinsecata con la richiesta scritta diammissione ad un rito speciale o con la procura speciale a rigore attiene al rito enon alla sua partecipazione al processo e può quindi essere valutata ai sensidell’art. 420, comma 2-ter, sempre che non risultino a monte fattori cheimpediscano all’imputato di partecipare al giudizio, tra i quali si annovera senzadubbio lo stato detentivo, superabili solo con un’inequivoca manifestazione dirinuncia a presenziare da parte dell’imputato (che in sede di abbreviato può, aisensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen.

«rendere dichiarazioni spontanee echiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano ledisposizioni degli articoli 64 e 65», per esercitare pienamente il proprio diritto didifesa).3.

Tanto premesso, sancita la nullità, assoluta ed insanabile, del processosvoltosi senza che l'imputato detenuto vi abbia potuto partecipare, non essendonestata disposta la traduzione (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3,n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), va dichiarata la nullità delle sentenze diprimo e di secondo grado pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati ascrittigli, perché il giudizio celebrato a suo carico dinanzi al Tribunale diLarino è stato inficiato, in ragione della sua incolpevole mancata partecipazione, dainvalidità insanabile.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti alTribunale di Larino per l'ulteriore corso.Dalle considerazioni svolte in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto, cuiconsegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo gradolimitatamente a [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale diLarino, per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di CampobassoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla memoria già depositata,per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA].L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell’avv.ti [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Pascale, difensore di [OSCURATO:PERSONA], hainsistito nell'accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi integralmente airispettivi motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Campobasso, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli dei reati resistenza a pubblicoufficiale e furto aggravato, ritenuto di non dover applicare la recidiva e rimodulandol’aumento per la continuazione, ha ridotto la pena inflitta agli imputati in anni 1,mesi 4, giorni 10 di reclusione ed € 600 di multa, confermando nel resto ladecisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gliimputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo deduce violazione dell’art. 337 c.p. e vizi di motivazionesul riconoscimento della responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale(capo a) in assenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte di appello ritieneche la condotta consumata dall'imputato integri il reato di resistenza a pubblicoufficiale perché la fuga posta in essere a bordo dell'autovettura ha messo in pericolol'altrui incolumità. Tuttavia, essa non spiega quale siano state le condotte di guidache oltrepassando il limite della fuga in auto abbiano effettivamente posto inpericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali e degli altri utenti della strada. Valutazioneche va effettuata in concreto tenendo conto del tipo di strada percorsa, dell'orario edelle condizioni di traffico, dovendosi ritenere - nel caso di fuga - che la violenza siaproprio la condotta di guida spericolata laddove questa è assente nel caso di specie.3.2.Col secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per ilmancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A riguardo vi è solo un genericoriferimento circa le complessive modalità della condotta oltre che al casellariogiudiziale dal quale deriverebbe una chiara inclinazione a delinquere. Gli elementipresi in considerazione dalla Corte territoriale sono già costitutivi delle circostanzeaggravanti contestate o comunque costitutivi del reato contestato - la fuga avelocità elevata con l'autovettura. Pertanto, non si ritiene siano suscettibili divalutazione anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] appello di contro avrebbe dovuto valutare gli ulteriori aspetti di cui all'art. 133cod. pen., sottolineati peraltro dalla difesa, quale il comportamento collaborativodell'imputato estrinsecatosi anche mediante immediate dichiarazioni confessorieall'atto dell'arresto. A tale circostanza i giudici di merito si limitano ad attribuire unaconnotazione esclusivamente utilitaristica senza tuttavia adeguatamente motivarnele ragioni.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su unico motivo con cui si denuncia violazione dilegge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respintol’eccezione di nullità per omesso intervento al giudizio di primo grado dell’imputato“che era detenuto per i fatti di causa”, non tradotto e non rinunciante, nonpotendosi attribuire valore di rinuncia implicita a comparire – come erroneamentefatto dai giudici di merito – al contenuto della comunicazione inviata dal detenuto il21.10.2023.3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta,con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibileperché generico e meramente reiterativo. Fondato è, invece, il ricorso propostonell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo è meramente reiterativo di questioni afferenti laricostruzione in fatto della fuga posta in essere dal ricorrente e alla sua valenzapenale ai sensi dell’art. 337 c.p., già oggetto di congrua e puntuale valutazione nelprovvedimento impugnato.La sentenza della Corte di appello, il cui contenuto si salda peraltro con quellodella pronuncia di primo grado, conforme sul punto, ha adeguatamente motivato leragioni per cui ha ritenuto la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettividell’ipotesi di cui all’art. 337 c.p. contestata al capo a) dell’imputazione. Ha inparticolare osservato, la sentenza impugnata, come i militi si ponevanoall'inseguimento del veicolo condotto dal ricorrente per circa 20 chilometri,azionando i dispositivi luminosi e lampeggiando intimavano l'alt alla vettura, mal'autista aumentava pericolosamente l'andatura di marcia, dandosi alla fuga a fortevelocità tanto da terminare la propria corsa impattando contro il guardrail, finendosul terreno adiacente.In conformità alla giurisprudenza assolutamente prevalente, in tema diresistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza lacondotta del soggetto che si dia alla fuga alla guida di una autovettura e, persottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla sola fuga in macchina, ma pongadeliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa,l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada,ostacolando di fatto l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell’inseguitoreuna percezione di pericolo per l'incolumità propria o di terzi.È di tutta evidenza – conclude la Corte di merito – come gli imputati, dopo uninseguimento ad alta velocità per circa venti chilometri, hanno perso il controllo delveicolo – il plurale è dovuto al fatto che il ricorrente non era da solo in macchina -e si sono andati a schiantare contro il guardrail, sicché avrebbero potuto travolgereterze persone.Deve trarsi, quindi, in via di logica univoca, la sussistenza di una situazione dipericolo indotta dalla condotta posta in essere. Sicché alcun dubbio residua sullaconsumazione del reato ex art. 337 cod. pen.2.2. Congruamente motivato, con riferimento ai precedenti e alle modalità delfatto, deve ritenersi anche il diniego delle attenuanti generiche.Occorre al riguardo ricordare che secondo il costante orientamento di questaCorte la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito conmotivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, equindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cuiconfigurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p., di talchéla stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può esseresindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento perciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. explurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 che ha precisato che al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra glielementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elementoesecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente).Sicché il riferimento operato nel caso di specie dalla Corte di merito, oltre chealle modalità del fatto che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità, aicospicui precedenti penali risultanti a carico dell’imputato – che ha peraltro posto inessere il fatto mentre era sottoposto a misura cautelare - deve ritenersi certamenteesaustivo ed assorbente, facendo degradare la confessione, peraltro resa a frontedell’evidenza, ad aspetto ininfluente ai fini che occupano.Né il riferimento alle modalità del fatto sotto il profilo della grave esposizionea pericolo conseguente alla condotta del ricorrente si è risolta in una sorta diduplicazione di elementi già considerati ad altri fini, che secondo il ricorso sarebbepreclusa. Una tale preclusione non si evince affatto dalle disposizioni di cui all’art.62-bis cod. pen. Tale articolo, rimandando alle altre circostanze diverse da quelle dicui all’art. 62 cod. pen., ha inteso estendere la possibilità di diminuzione della penaconsentendo di valorizzare anche proprio quelle particolari modalità del fatto che ilricorso ritiene che non possano essere, invece, considerate in negativo in quantogià valutate ad altri fini (perché ad esempio già considerate quali elementocostitutivo del reato). Tuttavia, la valutazione in negativo delle modalità del fatto,sotto il profilo della loro gravità, è piuttosto rafforzativa delle ragioni del mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche. L’art. 62-bis, infatti, richiedendo inpositivo l’emersione di circostanze idonee a incidere sulla determinazione dellapena, a rigore comporta che per giustificare il rigetto della richiesta in argomento èsufficiente che non emergano elementi positivi di valutazione, con la conseguenzache le particolari gravi circostanze del fatto costituiscono piuttosto il riscontro innegativo della insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuantigeneriche.D’altronde la valutazione sottesa alla determinazione della pena è comunquenel suo complesso unitaria, sicché, ove determinati aspetti fattuali sono ritenutigravi e quindi rilevanti ai fini della individuazione della pena, essi rimangono tali eben possono assumere valenza negativa anche ad altri fini.In altri termini, il giudizio sulle attenuanti generiche, pur nel doveroso riferirsiagli eventuali elementi positivi di valutazione emersi, non deve tuttavianecessariamente ritenerli capaci di prevalere sulle emergenze di segno negativo.2. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è invece fondato.Innanzitutto, non può ritenersi, a differenza di quanto assume il Procuratoregenerale, il difetto di autosufficienza del ricorso, risultando ad esso allegati atti diindubbio rilievo ai fini che occupano (verbali di udienza e dichiarazione del Calisedel 20.10.23), e tenuto conto che, trattandosi di questione processuale, a questaCorte non è precluso l’accesso al fascicolo per verificare la fondatezza di quantodedotto dalla difesa.Anzi, risultando elementi indicativi dello stato detentivo dell’imputato inconcomitanza della celebrazione del processo in primo grado, come già segnalatidalla difesa dinanzi alla Corte di appello, questo Collegio ha disposto l’acquisizionedella posizione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], acquisendo la relativa certificazione del D.A.P.,dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato ristretto in carcere dal 24.6.2023 fino al7.7.2025.Sicché, a fronte della dichiarazione del 20.10.2023, inviata il 21.10.2023 –risultata allegata al verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con cui il Calisecomunicava, nell’ambito del presente procedimento, al Tribunale di Larino, di voleressere giudicato col rito abbreviato, facendo espresso riferimento al suo statodetentivo presso la Casa circondariale di Poggioreale – circostanza che trovaspecifico riscontro nella certificazione del D.A.P. - il Tribunale medesimo avrebbedovuto disporre la traduzione del predetto per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o quantomeno accertarsi dell’effettivo perdurante stato detentivo dell’imputato disponendo ilrinvio dell’udienza.Veniva invece celebrato il giudizio abbreviato in assenza dell’imputato.La relativa eccezione di nullità assoluta per la mancata traduzionedell’imputato, sollevata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, è stata, poi, daquesta rigettata sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] con la nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevachiesto di essere giudicato col rito abbreviato senza altro aggiungere e aveva quindiimplicitamente rinunciato a comparire.In diritto, tale argomento, come pure, in premessa, osserva il Procuratoregenerale, non convince.Alla luce dell’insegnamento delle Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022,Costantino, Rv. 282806, ed avendo chiarito il non pertinente richiamo tanto a Sez.6, n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736 (in tema di patteggiamento) quanto a Sez.6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623 (in tema di concordato in appello), la tesidella rinuncia a comparire implicita nella richiesta di rito abbreviato è stata infattigià decisamente esclusa da Sez. 5, n. 51194, del 20/10/2023 (n.m.), conargomenti pienamente condivisi da questo Collegio. Tale pronuncia ha, inparticolare, affermato il contrario principio di diritto per cui “in caso di giudizioabbreviato, in virtù della norma fissata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.,applicabile in virtù del rinvio disposto dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.,quando l'imputato detenuto non si presenta all'udienza, per l'impossibilità dicomparirvi per il legittimo impedimento rappresentato dallo stato detentivo, cuitrovasi sottoposto anche per altra causa, spetta al giudice disporre il rinvio ad unanuova udienza e la traduzione dell'imputato detenuto, senza che sia necessaria unasua richiesta in tal senso, posto che egli deve essere posto in condizione diesercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventualmente rendendospontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall'art.421, comma 2, cod. proc. pen.”.Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7635 del30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, hanno enunciato il principio didiritto secondo cui la restrizione dell'imputato - anche agli arresti domiciliari peraltra causa - documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, inqualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone ilrinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso,e hanno chiarito in motivazione che: «L'assenza può costituire chiara espressionedella abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo lapresenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una liberarinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste intutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di unimpedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione dellalibertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in manierainequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe sul giudiceprocedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da partedell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare lapartecipazione dell'imputato non rinunciante».Il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui solo la volontàdell’imputato di non partecipare al processo espressa in maniera inequivoca puòsuperare l’impedimento costituito dallo stato detentivo, ha carattere generale ecostituisce una premessa da cui non si può prescindere.D’altronde la fictio della presenza ex lege dell’imputato di cui all’art. 420,comma 2- ter, cod. proc. pen. attiene al profilo della presenza dell’imputato – enon a quello della sua effettiva partecipazione al processo - e si fonda sul fatto chela richiesta scritta di ammissione ad un rito speciale, segnatamente, nel caso dispecie, il rito abbreviato, o la procura speciale in tal senso danno garanzia assolutadella conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e dellacelebrazione del processo a carico dell’imputato. In tali casi l’imputato può quindiessere dichiarato, e considerato assente, ed è rappresentato dal difensore come intutti i casi di assenza. Ma come in tutti i casi di assenza affinchè possa procedersialla dichiarazione di assenza – astrattamente pronunciabile sulla base dellaregolarità della citazione in giudizio e della indicata fictio - non devono a monteconstare fatti idonei a precludere all’imputato di prendere parte effettiva alprocesso, incidendo sulla concreta esplicazione della scelta di partecipare o meno alprocesso che la citazione a giudizio pure mira ad assicurare (unitamente allaconoscenza in sé dell’imputazione e del processo).La libera scelta dell’imputato estrinsecata con la richiesta scritta diammissione ad un rito speciale o con la procura speciale a rigore attiene al rito enon alla sua partecipazione al processo e può quindi essere valutata ai sensidell’art. 420, comma 2-ter, sempre che non risultino a monte fattori cheimpediscano all’imputato di partecipare al giudizio, tra i quali si annovera senzadubbio lo stato detentivo, superabili solo con un’inequivoca manifestazione dirinuncia a presenziare da parte dell’imputato (che in sede di abbreviato può, aisensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. «rendere dichiarazioni spontanee echiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano ledisposizioni degli articoli 64 e 65», per esercitare pienamente il proprio diritto didifesa).3. Tanto premesso, sancita la nullità, assoluta ed insanabile, del processosvoltosi senza che l'imputato detenuto vi abbia potuto partecipare, non essendonestata disposta la traduzione (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3,n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), va dichiarata la nullità delle sentenze diprimo e di secondo grado pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati ascrittigli, perché il giudizio celebrato a suo carico dinanzi al Tribunale diLarino è stato inficiato, in ragione della sua incolpevole mancata partecipazione, dainvalidità insanabile. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti alTribunale di Larino per l'ulteriore corso.Dalle considerazioni svolte in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto, cuiconsegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo gradolimitatamente a [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale diLarino, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14529/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris