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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 44607/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: MULE' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h:the/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 11=223=11rdittarEt7 l'annullamento con rinvio., udito il difensore: .....eavvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. peri. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede datata 25.1.2021, con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della provvisoria imputazione) e di rissa, in concorso con su indicato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti non identificati (capo 2 della provvisoria imputazione).

A ragione della decisione, il Tribunale riteneva che le evidenze disponibili - costituite precipuamente da un filmato estrapolato dal sistema di video sorveglianza installato all'esterno della gioielleria adiacente alla discoteca dove si erano verificati i fatti - non consentivano di confermare il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai reati contestati all'indagato.

In particolare, con riguardo al delitto contestato al capo 2, la visione di detto filmato, ritraente nitidamente, senza soluzione di continuità, tanto il momento iniziale quanto l'intera dinamica della rissa, durata 36 secondi circa e culminata nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], non consentiva - secondo il Tribunale - di affermare che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente alla rissa in questione: alle ore 03.02.12, il [OSCURATO:PERSONA] veniva ritratto, dapprima, discutere in modo animato con [OSCURATO:PERSONA], il quale restava in silenzio, e dare nervosamente un pugno al muro (ore 03.21.24); quindi sferrare, ripetutamente quattro violenti pugni al volto dell'indagato, il quale reagiva, spingendolo indietro contro la paratia di plexiglass (ore 03.21.52); al che, interveniva [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere assistito al diverbio da una distanza di due metri, si scagliava contro il [OSCURATO:PERSONA] colpendolo ripetutamente con diversi pugni al volto (ore 03.21.53); la repentina azione di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, innescava l'intervento di altri soggetti presenti tra cui [OSCURATO:PERSONA], il quale bloccava energicamente [OSCURATO:PERSONA], sì da tenerlo a debita distanza dal [OSCURATO:PERSONA] (ore 03.21.55); ma questi riusciva a divincolarsi dalla mischia e si scagliava nuovamente verso [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un pugno, tanto che entrambi cadevano a terra (ore 03.22.03); a quel punto, profittando della situazione concitata e della folla, [OSCURATO:PERSONA] estraeva dalla tasca un coltello e, dopo essersi avvicinato al [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava a terra, si chinava verso il predetto e lo colpiva con diversi fendenti al collo, prima di allontanarsi indisturbato dal luogo del delitto (ore 03.22.09).

Così ricostruiti i fatti, il Tribunale riteneva che, pur non potendosi dubitare che la dinamica della colluttazione, culminata nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], avesse trovato la sua genesi proprio nell'aggressione, prima verbale e poi fisica, perpetrata dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], doveva rilevarsi che dal filmato non emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avesse in concreto dispiegato alcuna violenza, verbale o fisica, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; precisava, infatti, che era emerso che [OSCURATO:PERSONA], una volta ricevuta la serie improvvisa di pugni dal [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a difendersi da ulteriori colpi, spingendolo contro la paratia; che, al fine di affermare l'attivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] alla colluttazione, non potevano rilevare i ripetuti tentativi di costui di ravvicinarsi all'aggressore [OSCURATO:PERSONA], di fatto impediti dalla condotta oppositiva di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, sprovvisti in concreto di carica offensiva.

Aggiungeva il Tribunale che occorreva tenere presente che, dopo pochi istanti, [OSCURATO:PERSONA] veniva nuovamente raggiunto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, divincolandosi dalla mischia si era nuovamente scagliato contro di lui, colpendolo nuovamente con un pugno, tanto che entrambi erano caduti a terra.

Quanto al delitto di omicidio, la ritenuta non configurabilità del reato doloso meno grave ostava in radice - a giudizio del Tribunale - alla conferma del giudizio di gravità indiziaria in relazione a esso; in ogni caso, anche a volere ipotizzare la partecipazione del Mulè alla rissa, le evidenze disponibili non consentivano - sempre secondo l'ordinanza impugnata - di addebitare all'indagato l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso anomalo e ciò avuto riguardo alle stesse connotazioni concrete dell'azione delittuosa del tutto esorbitante l'intensità lesiva della colluttazione in corso, innescata da un'improvvisa aggressione verbale e fisica del [OSCURATO:PERSONA], non connotata da modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale e, comunque, non tali da lasciare presagire a [OSCURATO:PERSONA] un epilogo omicidiario del tipo di quello verificatosi in concreto, se anche si considerava che tutti i soggetti coinvolti nella colluttazione erano disarmati.

Né il contestato concorso anomalo di [OSCURATO:PERSONA] nell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] poteva ricavarsi - alla stregua della argomentazioni svolte dai Giudice del riesame - dalle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere sentito [OSCURATO:PERSONA] intimare al [OSCURATO:PERSONA] di smetterla altrimenti l'avrebbe "tagliato tutto", non essendo emersi elementi da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], peraltro, tenuto a debita distanza dal Namio, avesse percepito detta frase, né tanto meno che [OSCURATO:PERSONA] avesse in precedenza estratto l'arma dalla tasca per esibirla all'indagato o ad altri soggetti nel corso della serata in discoteca.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe colpito il [OSCURATO:PERSONA] almeno in quattro diversi momenti, come era stato evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, nella quale erano stati indicati i frames che ritraevano le diverse fasi dell'aggressione; la rissa sarebbe sorta proprio dalla iniziale colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo, in risposta agli schiaffi sferratigli dal secondo, fs aveva colpito a sua volta quest'ultimo subito prima dell'intervento degli dtri corrisanti (tra fr cui [OSCURATO:PERSONA], autore dell'accoltellamento); [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato, almeno in due occasioni, di liberarsi da [OSCURATO:PERSONA], che aveva tentato di trattenerlo; inoltre, durante le fasi finali della rissa, [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a raggiungere nuovamente il [OSCURATO:PERSONA], lo aveva bloccato a terra favorendo un ulteriore fendente da parte del cugino [OSCURATO:PERSONA]; l'indagato, lungi dal non avere in concreto dispiegato alcuna violenza, aveva, invece, partecipato attivamente alla rissa, favorendo, peraltro, la ancor più grave condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA].

Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare, sorella della vittima, la quale aveva riferito come dal diverbio sorto tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello fosse sorto uno scontro fisico tra i due, che si era trasformato in una vera rissa con l'intervento di altri soggetti, e come, a un certo punto, fosse intervenuto [OSCURATO:PERSONA], che aveva accoltellato il fratello mentre il cugino Filippo picchiava la vittima; la suddetta teste aveva, altresì, fornito riferimenti rilevanti anche in ordine al precedente rapporto di conflittualità esistente tra l'indagato e il fratello e ai rapporti correnti tra i due Mulè e il Namio; sussisterebbero, quindi, i presupposti del reato di rissa, configurabile anche quando solo tre soggetti, suddivisi in gruppi contrapposti, partecipano a una colluttazione; l'indagato, inoltre, non avrebbe agito per legittima difesa né in stato di necessità; con riguardo al reato di omicidio, il Tribunale avrebbe omesso di valutare una circostanza fondamentale e cioè che [OSCURATO:PERSONA], nella fase finale della colluttazione, aveva bloccato il [OSCURATO:PERSONA] che si trovava a terra mentre il cugino aveva sferrato l'ultimo fendente; anche la frase minacciosa pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata erroneamente valutata: essa sarebbe stata, infatti, pronunciata non durante la rissa ma in precedenza all'interno della discoteca, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe risultato chiaro dal tenore del file audio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria icon la quale ha contrastato le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e ha chiesto che lo stesso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando a essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).

2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Palermo non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

In precedenza, sono state riportate le argomentazioni svolte dal Tribunale a fondamento della propria decisione, alle quali ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni; preme, qui, rilevare, che - come affermato nell'ordinanza impugnata e come evidenziato dal difensore nella sua memoria - il Tribunale ha proceduto alla ricostruzione degli accadimenti, così come dettagliatamente indicata, dopo avere visionato in udienza il video del sistema di sorveglianza, collocato nei pressi di una gioielleria adiacente la discoteca dove si è svolta la vicenda di che trattasi.A fronte di ciò, il ricorrente propone una diversa ricostruzione degli accadimenti, quella valorizzata dal Giudice per le indagini preliminari, basata sulla visione dei frames (i c. d. fermo immagine), senza, peraltro, confrontarsi criticamente con le argomentazioni dell'impugnata ordinanza; esula, però, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.

In altri termini, il pubblico ministero ricorrente censura (peraltro, in maniera • non autosufficiente) il merito della valutazione indiziaria operata dal Tribunale del riesame che, con motivazione priva di incoerenze o manifeste illogicità, ha desunto dalla ricostruzione della vicenda l'insussistenza di gravi indizi idonei a suffragare l'imputazione provvisoria nei confronti dell'indagato.

3. E ciò anche quando lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla sorella della vittima, in evidente contrasto con i dati tratti dalla visione del video di sorveglianza, nonché un differente apprezzamento dei riferimenti provenienti da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: MULE' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h:the/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 11=223=11rdittarEt7 l'annullamento con rinvio., udito il difensore: .....eavvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. peri. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede datata 25.1.2021, con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della provvisoria imputazione) e di rissa, in concorso con su indicato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti non identificati (capo 2 della provvisoria imputazione). A ragione della decisione, il Tribunale riteneva che le evidenze disponibili - costituite precipuamente da un filmato estrapolato dal sistema di video sorveglianza installato all'esterno della gioielleria adiacente alla discoteca dove si erano verificati i fatti - non consentivano di confermare il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai reati contestati all'indagato. In particolare, con riguardo al delitto contestato al capo 2, la visione di detto filmato, ritraente nitidamente, senza soluzione di continuità, tanto il momento iniziale quanto l'intera dinamica della rissa, durata 36 secondi circa e culminata nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], non consentiva - secondo il Tribunale - di affermare che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente alla rissa in questione: alle ore 03.02.12, il [OSCURATO:PERSONA] veniva ritratto, dapprima, discutere in modo animato con [OSCURATO:PERSONA], il quale restava in silenzio, e dare nervosamente un pugno al muro (ore 03.21.24); quindi sferrare, ripetutamente quattro violenti pugni al volto dell'indagato, il quale reagiva, spingendolo indietro contro la paratia di plexiglass (ore 03.21.52); al che, interveniva [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere assistito al diverbio da una distanza di due metri, si scagliava contro il [OSCURATO:PERSONA] colpendolo ripetutamente con diversi pugni al volto (ore 03.21.53); la repentina azione di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, innescava l'intervento di altri soggetti presenti tra cui [OSCURATO:PERSONA], il quale bloccava energicamente [OSCURATO:PERSONA], sì da tenerlo a debita distanza dal [OSCURATO:PERSONA] (ore 03.21.55); ma questi riusciva a divincolarsi dalla mischia e si scagliava nuovamente verso [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un pugno, tanto che entrambi cadevano a terra (ore 03.22.03); a quel punto, profittando della situazione concitata e della folla, [OSCURATO:PERSONA] estraeva dalla tasca un coltello e, dopo essersi avvicinato al [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava a terra, si chinava verso il predetto e lo colpiva con diversi fendenti al collo, prima di allontanarsi indisturbato dal luogo del delitto (ore 03.22.09). Così ricostruiti i fatti, il Tribunale riteneva che, pur non potendosi dubitare che la dinamica della colluttazione, culminata nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], avesse trovato la sua genesi proprio nell'aggressione, prima verbale e poi fisica, perpetrata dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], doveva rilevarsi che dal filmato non emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avesse in concreto dispiegato alcuna violenza, verbale o fisica, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; precisava, infatti, che era emerso che [OSCURATO:PERSONA], una volta ricevuta la serie improvvisa di pugni dal [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a difendersi da ulteriori colpi, spingendolo contro la paratia; che, al fine di affermare l'attivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] alla colluttazione, non potevano rilevare i ripetuti tentativi di costui di ravvicinarsi all'aggressore [OSCURATO:PERSONA], di fatto impediti dalla condotta oppositiva di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, sprovvisti in concreto di carica offensiva. Aggiungeva il Tribunale che occorreva tenere presente che, dopo pochi istanti, [OSCURATO:PERSONA] veniva nuovamente raggiunto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, divincolandosi dalla mischia si era nuovamente scagliato contro di lui, colpendolo nuovamente con un pugno, tanto che entrambi erano caduti a terra. Quanto al delitto di omicidio, la ritenuta non configurabilità del reato doloso meno grave ostava in radice - a giudizio del Tribunale - alla conferma del giudizio di gravità indiziaria in relazione a esso; in ogni caso, anche a volere ipotizzare la partecipazione del Mulè alla rissa, le evidenze disponibili non consentivano - sempre secondo l'ordinanza impugnata - di addebitare all'indagato l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso anomalo e ciò avuto riguardo alle stesse connotazioni concrete dell'azione delittuosa del tutto esorbitante l'intensità lesiva della colluttazione in corso, innescata da un'improvvisa aggressione verbale e fisica del [OSCURATO:PERSONA], non connotata da modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale e, comunque, non tali da lasciare presagire a [OSCURATO:PERSONA] un epilogo omicidiario del tipo di quello verificatosi in concreto, se anche si considerava che tutti i soggetti coinvolti nella colluttazione erano disarmati. Né il contestato concorso anomalo di [OSCURATO:PERSONA] nell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] poteva ricavarsi - alla stregua della argomentazioni svolte dai Giudice del riesame - dalle dichiarazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere sentito [OSCURATO:PERSONA] intimare al [OSCURATO:PERSONA] di smetterla altrimenti l'avrebbe "tagliato tutto", non essendo emersi elementi da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], peraltro, tenuto a debita distanza dal Namio, avesse percepito detta frase, né tanto meno che [OSCURATO:PERSONA] avesse in precedenza estratto l'arma dalla tasca per esibirla all'indagato o ad altri soggetti nel corso della serata in discoteca. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe colpito il [OSCURATO:PERSONA] almeno in quattro diversi momenti, come era stato evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, nella quale erano stati indicati i frames che ritraevano le diverse fasi dell'aggressione; la rissa sarebbe sorta proprio dalla iniziale colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo, in risposta agli schiaffi sferratigli dal secondo, fs aveva colpito a sua volta quest'ultimo subito prima dell'intervento degli dtri corrisanti (tra fr cui [OSCURATO:PERSONA], autore dell'accoltellamento); [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato, almeno in due occasioni, di liberarsi da [OSCURATO:PERSONA], che aveva tentato di trattenerlo; inoltre, durante le fasi finali della rissa, [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a raggiungere nuovamente il [OSCURATO:PERSONA], lo aveva bloccato a terra favorendo un ulteriore fendente da parte del cugino [OSCURATO:PERSONA]; l'indagato, lungi dal non avere in concreto dispiegato alcuna violenza, aveva, invece, partecipato attivamente alla rissa, favorendo, peraltro, la ancor più grave condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA]. Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare, sorella della vittima, la quale aveva riferito come dal diverbio sorto tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello fosse sorto uno scontro fisico tra i due, che si era trasformato in una vera rissa con l'intervento di altri soggetti, e come, a un certo punto, fosse intervenuto [OSCURATO:PERSONA], che aveva accoltellato il fratello mentre il cugino Filippo picchiava la vittima; la suddetta teste aveva, altresì, fornito riferimenti rilevanti anche in ordine al precedente rapporto di conflittualità esistente tra l'indagato e il fratello e ai rapporti correnti tra i due Mulè e il Namio; sussisterebbero, quindi, i presupposti del reato di rissa, configurabile anche quando solo tre soggetti, suddivisi in gruppi contrapposti, partecipano a una colluttazione; l'indagato, inoltre, non avrebbe agito per legittima difesa né in stato di necessità; con riguardo al reato di omicidio, il Tribunale avrebbe omesso di valutare una circostanza fondamentale e cioè che [OSCURATO:PERSONA], nella fase finale della colluttazione, aveva bloccato il [OSCURATO:PERSONA] che si trovava a terra mentre il cugino aveva sferrato l'ultimo fendente; anche la frase minacciosa pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata erroneamente valutata: essa sarebbe stata, infatti, pronunciata non durante la rissa ma in precedenza all'interno della discoteca, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe risultato chiaro dal tenore del file audio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria icon la quale ha contrastato le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e ha chiesto che lo stesso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando a essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Palermo non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. In precedenza, sono state riportate le argomentazioni svolte dal Tribunale a fondamento della propria decisione, alle quali ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni; preme, qui, rilevare, che - come affermato nell'ordinanza impugnata e come evidenziato dal difensore nella sua memoria - il Tribunale ha proceduto alla ricostruzione degli accadimenti, così come dettagliatamente indicata, dopo avere visionato in udienza il video del sistema di sorveglianza, collocato nei pressi di una gioielleria adiacente la discoteca dove si è svolta la vicenda di che trattasi.A fronte di ciò, il ricorrente propone una diversa ricostruzione degli accadimenti, quella valorizzata dal Giudice per le indagini preliminari, basata sulla visione dei frames (i c. d. fermo immagine), senza, peraltro, confrontarsi criticamente con le argomentazioni dell'impugnata ordinanza; esula, però, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. In altri termini, il pubblico ministero ricorrente censura (peraltro, in maniera • non autosufficiente) il merito della valutazione indiziaria operata dal Tribunale del riesame che, con motivazione priva di incoerenze o manifeste illogicità, ha desunto dalla ricostruzione della vicenda l'insussistenza di gravi indizi idonei a suffragare l'imputazione provvisoria nei confronti dell'indagato. 3. E ciò anche quando lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla sorella della vittima, in evidente contrasto con i dati tratti dalla visione del video di sorveglianza, nonché un differente apprezzamento dei riferimenti provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 44607/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris