CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 25320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3217/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Paulucci dei Calboli n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 2459/10/18, depositata il 24 ottobre2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2459/10/18 del 24/10/2018 la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Legittimazione attiva - Questione. accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 99/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica relativamente al periodo maggio 2010 – dicembre 2011. 1.1. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) il rimborso delle accise indebitamente pagate poteva essere chiesto anche dal consumatore finale; b) il diritto al rimborso era dovuto in ragione del contrasto del diritto interno con il diritto unionale; c) l’Ufficio non aveva mai contestato la traslazione dell’imposta sul consumatore finale. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice tributario. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Va, infatti, evidenziato che la CTP ha deciso nel merito ritenendo implicitamente la giurisdizione del giudice tributario e nessuna delle parti ha appellato sulla specifica questione, con conseguente formazione di un giudicato implicito (tra le tante, Cass. S.U. n. 27531 del 20/11/2008; Cass. S.U. n. 2067 del 28/01/2011; Cass. n. 19792 del 28/09/2011; Cass. n. 6966 del 20/03/2013; Cass. S.U. n. 9693 del 22/04/2013), restando ininfluente la circostanza che la CTR abbia voluto ribadire la giurisdizione del giudice tributario. 1.3. In ogni caso, il motivo è anche infondato, appartenendo sicuramente la controversia alla giurisdizione del giudice tributario, come da ultimo ribadito da Cass. S.U. n. 33687 del 31/12/2018, secondo la quale «Sussiste la giurisdizione del giudice tributario con riferimento al giudizio di impugnazione, promosso dal consumatore finale, avverso il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ottenuta dal fisco in forza di norme ritenute incompatibili con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/11/CE, dovendosi tenere conto, ai fini del riparto di giurisdizione, del "petitum" sostanziale della domanda e del tipo di esercizio del potere giurisdizionale richiesto, a prescindere dalla questione relativa alla configurabilità o meno di un rapporto giuridico diretto tra l'utente e il fisco, che attiene al merito della vertenza». 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 53 e 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui non v’è ragione di discostarsi, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr., ex multis, Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019). 2.3. La sentenza della CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, ritenendo erroneamente che il consumatore finale sia legittimato a chiedere il rimborso dell’addizionale. 2.4. Le perplessità espresse dalla società contribuente con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., inerenti alla effettiva tutela del soggetto inciso, hanno trovato esauriente risposta con la recente Cass. n. 31609 del 25/10/2022, la quale ha precisato che «il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea». 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto detta direttiva self executing. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della direttiva n. 2008/118/CE e del d.l. n. 511 del 1988, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’esistenza di un contrasto della disciplina interna con quella unionale. 4. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso. 5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto daesaminare, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. La particolare difficoltà delle questioni affrontate e la circostanza che il ricorso della società contribuente è stato proposto anteriormente al consolidarsi dell’orientamento di questa Corte di cui si è dato conto giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rige