CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e involgenti una alternativa valutazione degli elementi di prova, preclusa nel giudizio di legittimità nonché incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dei reati di cui agli artt. 337 e 582- 585, 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che è parimenti manifestamente infondato il motivo processuale (nullità della sentenza di primo grado per mancata riunione del processo a quello pendente a carico di altro soggetto) non potendo derivare nell'omesso esercizio di una facoltà processuale, anche solo per opportunità, alcuna nullità, men che mai afferente la sentenza a meno che non emergano, nella motivazione, lacune che avrebbero potuto essere colmate attraverso l'esercizio del potere discrezionale del giudice e, nella specie, non ravvisabili nella sentenza impugnata che dà atto della completezza della ricostruzione della vicenda compiuta fin dal primo grado; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ott