CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2016
Cassazione n. 37156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11740/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (BVO CLD74M16M208C), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3, in pe rsona del legale rapp.p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ADDOLORATA, in persona del legale rapp.p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2117/2016 depositata il04/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con atto di citazione notificato il 1°/12/2006 alla (allora) AUSL Roma D ed all’[OSCURATO:PERSONA] -Addolorata (di seguito, l’[OSCURATO:PERSONA]), l’allora CBI Factor SPA, in qualità di cessionaria dei crediti vantati dall’[OSCURATO:PERSONA], in regime di accreditamento, adì il Tribunale di Roma per ottenere il pagamento in solido della somma di euro 1.031.213,41=, a titolo di corrispettivo residuo delle prestazioni di riabilitazione effettuate dall’associazione cedente ex art.26 legge n.833/1978, in favore di assistititi della Regione Lazio, nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2005, con condanna delle convenute al pagamento anche degli interessi maturati, anche sui ritardati pagamenti. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1198/2011 dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] e condannò l’[OSCURATO:PERSONA] D al pagamento in favore di UBI Factor SPA del minor importo in sorta capitale di euro 331.728,43=, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno, negando l’applicabilità degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 per la decorrenza e per il calcolo degli interessi, il tutto con contestuale declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza UBI Factor propose appello, reiterando le richieste istruttorie disattese in primo grado. La [OSCURATO:PERSONA] D propose appello incidentale, chiedendo dichiararsi la sua carenza di legittimazione passivo da ravvisare, invece, a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] –Addolorata. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il primo motivo di appello principale svolto da UBI Factor, nonché il gravame incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] D ed ha, per l’effetto, dichiarato la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima e la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] –Addolorata, condannandola a pagare, in luogo della AUSL, gli importi liquidati nella sentenza di primo grado. Ha, infatti, rigettato nel merito l’appello di UBI Factor vertente sulla richie sta della maggior somma capitale, perché non provata - respinte le istanze istruttorie di esibizione, perché esplorative e non indispensabili-, così come l’appello volto a conseguire l’applicazione del d.lgs. n.231/2002 per mancanza di messa in mora del ve ro debitore. Avverso tale sentenza UBI Factor S.p.A. - [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring - ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, corroborato da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D, e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi, seguiti da memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi: I) Erronea interpretazione della norma regolante la distribuzione degli oneri probatori con conseguente erronea pronuncia sul punto al non riconoscimento della raggiunta prova dell’esistenza del credito azionato – violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ.; osserva la ricorrente che risulta inverosimile che l'associazione abbia effettuato prestazioni eccedenti quelle autorizzate senza che la AUSL le avesse esattamente individuate in relazione ai requisiti richiesti (ed invero la AUSL si era limitata ad una generica eccezione di eccedenza di prestazioni) e che in relazione a quanto eccepito dalla AUSL doveva ritenersi sussistente quanto meno un credito residuo pari ad euro 1.025.680,34=, al netto della fattura relativa a prestazioni rese presso la struttura di [OSCURATO:PERSONA], pari alla differenza tra l’importo totale delle fatture azionate per euro 3.846.714,22= e quello corrisposto pari ad euro 2.815.550,81=, al netto degli interessi calcolati nella domanda. Si duole che non siano state riconosciuti i crediti per le prestazioni rese ai pazienti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] altre AUSL, non essendo stata contestata la funzione di capofila dell’[OSCURATO:PERSONA] D. II) Violazione del principio di vicinanza e/o riferibilità della prova ai fini dell’assolvimento dei relativi oneri probatori imposti alle parti – Falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ. con conseguente vizio motivazionale ex art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ. con riguardo alla illogica mancata ammissione delle prove richieste. La ricorrente, dopo avere ricordato che la documentazione relativa all’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta a sequestro penale, nel corso di indagini, lamenta che non sia stato dato ingresso alla richiesta di esibizione ex art.210 cod.proc.civ. e sostiene che era onere della [OSCURATO:PERSONA] D contestare specificamente le prestazioni da considerarsi eccedenti. III) Violazione del diritto della parte di produrre in appello documenti resisi necessari dall’avere il Tribunale ex officiosollevato solo in sentenza argomenti ritenuti pacifici tra le parti, con conseguente violazione del contraddittorio, in relazione all’art.24 Cost. La ricorrente, dopo avere affermato che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] D svolgesse funzione di capofila anche rispetto ad altre AUSL non era stato contestato in primo grado, si duole che non sia stata ammessa - perché ritenuta tardiva dalla Corte di appel lo - la produzione documentale, con la quale essa avrebbe voluto dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] D era tenuta al pagamento in favore della cedente anche di prestazioni erogate per conto di altre Aziende sanitarie, diversamente da quanto affermato dal Tribunale. IV) Omessa decisione sul motivo di gravame concernente la inopponibilità delle note di credito emesse dalla cedente successivamente alla notifica degli atti di cessione ex art.112 cod.proc.civ. La ricorrente si duole che la Corte di appello, dopo avere ritenuto vera la circostanza non provata da parte dell’AUSL circa l’effettuazione di prestazioni in eccesso rispetto a quelle accreditate, ha quantificato il credito dovuto in base di quanto riconosciuto dalla AUSL, al netto delle note di credito emesse dalla cedente - a suo parere – inopponibili alla cessionaria perché notificate dopo la comunicazione alla debitrice dell’avvenuta cessione. V) Applicabilità alle prestazioni sanitarie rese dopo l’8/8/2002 del nuovo regime legale degli interessi della mora introdotto dal d.lgs. n.231/2002 –errata identificazione del regime convenzionale quale momento determinativo del sorgere del rapporto tra strutture sanitarie private ed il [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’applicabilità dell’art.11 del d.lgs. n. 231/2002, del d.lgs. n.502/1992 e succ. mod. della legge regionale Lazio n.4/2003, degli artt. 1321 e ss. cod.civ. La ricorrente si duole che per le prestazioni sanitarie rese dopo l’8/8/2002 non sia stato applicato il nuovo regime legale di mora introdotto dal d.lgs. n.213/2002. Sotto un primo profilo, sostiene che il rapporto, pur sorto contrattualmente prima, doveva ritenersi modificato. Sotto altro profilo, ricorda che a far data dal 3/3/203 la Onlus era stata riaccreditata con legge regionale Lazio n.4/2003, con conseguente applicazione del tasso di mora richiesto per le prestazioni rese successivamente a tale data. 2.2. –Il ricorso è inammissibile. 3.1.-I motivi dal primo al quarto sono inammissibili perché non colgono e non censurano tutte le plurime ed autonome rationes decidendi. 3.2.- Va rimarcato, in proposito, che la Corte di appello, confermando la prima decisione, ha affermato che era onere di UBI Factor provare, secondo gli ordinari principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio la maggior somma reclamata a credito (euro 1.135.4518,08=) e che, sulla base della documentazione versata in atti, poteva essere attribuita alla cessionaria solo la somma di euro 331.728,43= come sorte, in quanto riconosciuta a debito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] D. Tanto premesso, ha illustrato le plurime ragioni per cui ha respinto la richiesta istruttoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] D di esibizione di prospetti riassuntivi contabili e di elenchi contabili utenti, proposta ex art.210 cod.proc.civ., e la richiesta di informazioni scritte ex art.213 cod.proc.civ. nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] B e RM G (estranee al presente giudizio), concernente pretese prestazioni rese presso il centro di [OSCURATO:PERSONA] per conto di altre [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché, ed è questo il passaggio decisivo della sentenza impugnata, «La unilaterale contabilizzazione dei crediti ceduti (pro solvendo) dall’[OSCURATO:PERSONA] operata da UBI Factor SPA, non è condivisibile apparendo inidonei sia il ragionamento presuntivo che la prova diretta, volta ad accertare la dedotta corrispondenza tra prestazioni accreditate e prestazioni effettivamente eseguite, con riferimento alle singole mensilità fatturate dal soggetto ceduto. La differenza si spiega in realtà, con la circostanza che sono state contestate dalla AUSL – e non potevano, quindi, dalla stessa essere pagate – le fatture emesse dall’[OSCURATO:PERSONA] per prestazioni soggettive aggiuntive riabilitative, non autorizzate, rese tra il gennaio e l’ottobre 2005, rispetto a quelle per cui detta Associazione era stata formalmente autorizzata ed accreditata dalle Delibere di Giunta della Regione Lazione, aventi il n.2591/2000 e 934/2001. A fronte della eccezione mirata della debitrice (che contestava legittimamente l’esistenza e la validità del negozio presupposto – Cas. 10833/2007) era, quindi, onere di UBI Factor SPA provare la avvenuta autorizzazione preventiva delle prestazioni aggiuntive eseguite dall’[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la fondatezza della pretesa creditoria presupposta della sua dante causa» (fol.9/10 della sent. imp.), concludendo che nulla di ciò era stato dimostrato, né in primo, né in secondo grado. 3.3.- È decisivo osservare che non risulta censurata la ratio concernente la mancata prova della avvenuta autorizzazione preventiva delle prestazioni aggiuntive, contestate dall’AUSL, che ridonda nella mancanza di prova dell'esistenza del contratto per dette prestazioni, di cui era onerata la creditrice, né assumono rilievo le richiese di produzione di prospetti ed altro, che attengono all’intento di documentare l’effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento, ma non possono sopperire le carenze probatorie concernenti il momento genetico dell’accordo contrattuale. 3.4.-Inoltre, il primo motivo è inammissibile perché carente sul piano della specificità perché non deduce con precisione gli atti difensivi su cui si fonda e la loro effettiva riferibilità al legittimato passivo. Non trova conferma negli atti (quanto alle prestazioni fornite fuori distretto) la dedotta mancata contestazione della funzione di capofila della [OSCURATO:PERSONA] D, dalla quale la ricorrente vorrebbe far derivare la tempestività della deduzione istruttoria formulata ex art.213 cod.proc.civ. in appello, risultando –di contro - che l’AUSL contestò sin dal primo grado in toto il preteso credito residuo, ulteriore rispetto a quello riconosciuto, come già prima ricordato. Inoltre, non è dato evincere la proposizione di specifico motivo di gravame in merito né dal ricorso – ove è detto solo che la sentenza di primo grado era stata “successivamente gravata anche sotto tale aspetto “(fol. 20 del ric.) senza illustrare l’eventuale motivo di appello proposto ed il suo contenuto o svolgere una censura per omessa pronuncia sul motivo di appello -, né dalla sentenza qui impugnata, ove vengono illustrate esclusivamente le ragioni del rigetto dell’istanza istruttoria ex art.213 cod.proc.civ.; non appare inoltre chiarita la effettiva rilevanza della prova richiesta sul piano delladecisività, posto che la stessa appare come un elemento del ragionamento induttivo proposto dalla parte attrice, ma non direttamente riferito alle prestazione per cui è causa. 3.5.-Ne consegue l’inammissibilità anche del terzo motivo, che risulta altresì contraddittorio, perché assume al contempo la non indispensabilità della produzione documentale e la mancata ammissione. 3.6.- Il seco ndo motivo, con cui si denuncia la mancata ammissione della richiesta istruttoria ex art.210 cod.proc.civ. è assorbito dal rilievo che non risulta censurata la preliminare e decisiva statuizione in merito alla mancata prova del prius ineludibile, rispetto all’esecuzione delle prestazioni, costituito dal contratto riguardante le prestazioni aggiuntive non autorizzate. Va osservato, inoltre, in relazione al sequestro penale della documentazione patito dalla [OSCURATO:PERSONA], che vi è motivazione non censurata in ordine alla possibilità di procurarsi la prova richiedendo la documentazione in sede penale. 3.7. Il quarto motivo, concernente rilevanza ed opponibilità delle note di credito, è inammissibile per carenza di interesse e decisività, oltre che per insufficienza espositiva circa il contenuto del motivo di appello che si assume pretermesso. Come già illustrato, la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello, e non censurata in maniera pertinente ed appropriata, si fonda sulla mancata prova del contratto a monte in relazione all’autorizzazione/accreditamento per le prestazioni dei cui crediti si discute ed è decisivo rilevare che la Corte di appello, nel respingere la maggior pretesa della attuale ricorrente, non ha fondato il suo ragionamento sulla non debenza degli importi perché stornati con note di credito. 4.1.- Il quinto motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha espresso due rationes decidendi nel respingere la richiesta di interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002, ciascuna delle due in grado di costituire autonomo motivo portante della decisione. 4.2.- La prima, che riguarda, la mancanza del presupposto costituito dalla messa in mora del soggetto effettivamente obbligato, e cioè l’[OSCURATO:PERSONA], non è stata censurata; la censura concernente la seconda ratio, relativa alla non applicabilità della normativa richiesta, è stata censura ma risulta inidonea, anche ove accoglibile, a mutare la complessiva statuizione sul punto. 5.-In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite; - Dà atto della sussistenza dei presupposti proces suali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co