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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29655/2026

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025 del TRIBUNALE di ASTI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 gennaio 2025, con la quale - per la parte che qui rileva - il Tribunale di Asti lo ha condannato alla pena dell'ammenda per reati in materia di sicurezza sul lavoro (capi 1-12 dell'imputazione, d.lgs. n. 81 del 2008); che nel ricorso si denunciano: 1) la mancanza della motivazione quanto all'asserita qualità di datore di lavoro nei rapporti con tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata desunta da alcuni filmati, senza considerare che l'imputato era semplicemente il padre dell'effettivo titolare del cantiere e si era dichiarato estraneo all'attività del cantiere stesso; 2) la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che non sarebbe stata considerata la particolare tenuità del fatto, trattandosi di condotta isolata ed avendo l'imputato provveduto all'integrale bonifica del sito, in conformità alle prescrizioni ricevute.

Considerato che il primo motivo è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice, oltre ad essere diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in sede di legittimità; che, quanto alla qualità di sostanziale dell'imputato, la sentenza evidenzia come identificazione dell'imputato stesso quale datore di lavoro sia stato effettuata sulla base di video da lui stesso pubblicati su un social network, relativi a lavori vari, nei quali egli dava indicazioni a vari soggetti e in vari contesti sulle operazioni da compiere; che, secondo quanto ben evidenziato dal giudice di merito, in particolare in un video si riconosceva chiaramente l'imputato, che operava come datore di lavoro proprio di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al cantiere per cui è causa (pagg. 18 19 della sentenza); che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché la difesa, limitandosi a formulare generiche critiche riferite all'entità dei fatti e a un parziale preteso ripristino, non tiene conto della motivazione della sentenza, la quale distingue fra le contravvenzioni iscritte ai capi da 1 a 11 - ritenute gravi, palesi e commesse con dolo, anziché con colpa, come emergeva anche dalla documentazione fotografica in atti - e la contravvenzione di cui al capo 12, per la quale ritiene di escludere la punibilità ex art. 131-bis cod. pen., così dando conto in modo adeguato dell'applicabilità di tale disposizione al complesso dei reati oggetto del caso di specie. 2Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del TRIBUNALE di ASTI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 gennaio 2025, con la quale - per la parte che qui rileva - il Tribunale di Asti lo ha condannato alla pena dell'ammenda per reati in materia di sicurezza sul lavoro (capi 1-12 dell'imputazione, d.lgs. n. 81 del 2008); che nel ricorso si denunciano: 1) la mancanza della motivazione quanto all'asserita qualità di datore di lavoro nei rapporti con tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata desunta da alcuni filmati, senza considerare che l'imputato era semplicemente il padre dell'effettivo titolare del cantiere e si era dichiarato estraneo all'attività del cantiere stesso; 2) la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che non sarebbe stata considerata la particolare tenuità del fatto, trattandosi di condotta isolata ed avendo l'imputato provveduto all'integrale bonifica del sito, in conformità alle prescrizioni ricevute. Considerato che il primo motivo è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice, oltre ad essere diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in sede di legittimità; che, quanto alla qualità di sostanziale dell'imputato, la sentenza evidenzia come identificazione dell'imputato stesso quale datore di lavoro sia stato effettuata sulla base di video da lui stesso pubblicati su un social network, relativi a lavori vari, nei quali egli dava indicazioni a vari soggetti e in vari contesti sulle operazioni da compiere; che, secondo quanto ben evidenziato dal giudice di merito, in particolare in un video si riconosceva chiaramente l'imputato, che operava come datore di lavoro proprio di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al cantiere per cui è causa (pagg. 18 19 della sentenza); che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché la difesa, limitandosi a formulare generiche critiche riferite all'entità dei fatti e a un parziale preteso ripristino, non tiene conto della motivazione della sentenza, la quale distingue fra le contravvenzioni iscritte ai capi da 1 a 11 - ritenute gravi, palesi e commesse con dolo, anziché con colpa, come emergeva anche dalla documentazione fotografica in atti - e la contravvenzione di cui al capo 12, per la quale ritiene di escludere la punibilità ex art. 131-bis cod. pen., così dando conto in modo adeguato dell'applicabilità di tale disposizione al complesso dei reati oggetto del caso di specie. 2Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P. P.Q.M
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