CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il secondo motivo, concernente la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato, posto che, per consolidata giurisprudenza, la fuga realizzata con modalità tali da porre in pericolo gli inseguitori e gli utenti della strada integra il reato di cui all'art. 337 cod.pen. (nel caso di specie, l'imputato ha speronato l'autovettura di servizio, il che realizza un atto di violenza direttamente rivolto ai danni degli agenti); ritenuto che i restanti motivi - concernenti il trattamento sanzionatorio, la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, nonché il riconoscimento della recidiva - sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivato espressamente sia sui presupposti della recidiva che sulla necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla obiettiva gravità della condotta, senza che emergano vizi motivazionali rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M