CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];35580/25 Ritenuto che con sentenza del 20 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 10 luglio 2023, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo a) dell'imputazione e confermato la condanna dello stesso imputato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo b); commesso in Molfetta dal 2011 al 7 settembre 2016; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione è inammissibile in quanto éspone censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, inoltre, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente considerato che la stampa solo parziale delle scritture contabili, tenute dal ricorrente anche in maniera informatica secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza (ovvero in modalità tale da consentire la produzione di copia della documentazione richiesta indipendentemente dalle denunce di furto presentate); deponesse per l'occultamento e distruzione delle rimanenti scritture contabili né il ricorrente ha dedotto elementi per poter ritenere che l'indicazione circa le suindicate modalità della tenuta delle scritture contabili, risultanti sia dalla sentenza di primo grado (vedansi pagg. 2 e 4) sia dalla sentenza impugnata, fosse frutto di travisamento; che, rispetto al tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 235580/25 P.Q.[OSCURATO:PERSONA]1)