CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cenni, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Valensise unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1867/2023depositata il 20/9/2023;Numero registro generale 2826/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 22142/2026Data pubblicazione 28/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione convenne ingiudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendone la condanna al pagamento delle differenze di corrispettivoasseritamente dovute per prestazioni di autotrasporto merci per contoterzi eseguite nel periodo compreso tra luglio 2008 e marzo 2009, inapplicazione dei costi minimi di esercizio di cui all’art. 83-bis del d.l. n.112/2008, convertito nella l. n. 133/2008.L’attrice espose di aver svolto, nel periodo indicato, una pluralità di servizidi trasporto per la convenuta, di aver emesso le relative fatture sulla basedi accordi orali intercorsi tra le parti e di aver successivamente richiestol’adeguamento dei corrispettivi ai costi minimi previsti dalla citatanormativa, rimanendo però privo di riscontro.La convenuta si costituì resistendo ed asserendo, tra l’altro, l’insussistenzadei presupposti per l’applicazione dei costi minimi, la mancata prova dellepercorrenze effettivamente compiute e l’incompatibilità della disciplinanazionale con il diritto dell’Unione europea.Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, respinse la domanda,ritenendo non applicabile la disciplina dei costi minimi in conseguenzadella pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 settembre2014 ed escludendo la sopravvivenza delle determinazioni ministerialiadottate in via transitoria; pose altresì a carico dell’attrice le spese diconsulenza, compensando per il resto le spese di lite.2. La Corte d’appello, con sentenza n. 1867/2023 del 20 settembre 2023,respinse l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo nonapplicabili i costi minimi in difetto di quotazioni mensili anteriori al giugno2009.Numero registro generale 2826/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 22142/2026Data pubblicazione 28/06/20263. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato pure da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. L’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 83‑bis, comma 10, d.l. n.112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, nonché dell’art. 12 prel.,censurando la sentenza impugnata laddove ha escluso l’applicabilitàretroattiva dei costi minimi determinati dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti, sulla base delle prime quotazioni ministeriali emanate nelgiugno 2009.4.1. Si sostiene che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto lalegittimità dell’intervento ministeriale quale espressione di potere proprioe distinto dal sistema rimesso all’Osservatorio, ne ha tuttavia negatol’operatività per il periodo anteriore, sul rilievo della carenza di quotazionimensili fino al maggio 2009, così determinando una disapplicazione dellanorma di legge fondata su un vuoto regolamentare imputabileall’amministrazione. Invece, una volta riconosciuta la legittimità dellaregolazione ministeriale, questa avrebbe dovuto trovare applicazione aborigine, con conseguente operatività dei costi minimi anche per il periodooggetto di causa, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. quali normeimperative destinate a sostituire le difformi pattuizioni contrattuali.Vengono invocati, a sostegno, i principi in materia di successione delleleggi nel tempo, richiamando la giurisprudenza di legittimità nel senso chel’abrogazione di una disciplina imperativa non elide gli effetti di nullitàdelle pattuizioni pregresse, in difetto di espressa previsione di retroattività(Cass., sez. III, 5 giugno 2009 n. 12996; Cass., sez. II, 29 febbraio 2016n. 3926; Cass., sez. I, 21 febbraio 1995 n. 1877).4.2. Il motivo è infondato.La censura muove da un presupposto erroneo, postulando l’applicabilitàdella disciplina dei costi minimi ad un periodo (luglio 2008 – marzo 2009)Numero registro generale 2826/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 22142/2026Data pubblicazione 28/06/2026nel quale difettava in radice il necessario presupposto funzionale dellanorma, costituito dall’esistenza di una determinazione amministrativa deiparametri economici.Insegna infatti la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ilmeccanismo di integrazione automatica del contratto previsto dall’art.83‑bis d.l. n. 112/2008, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., non èautosufficiente, presupponendo la previa individuazione mediante attoamministrativo di costi minimi validi ed efficaci, idonei a costituireparametro esterno certo per la determinazione del corrispettivo (Cass.,sez. III, ord. 16 settembre 2025 n. 25383).In coerenza con tale impostazione, si è ulteriormente precisato chel’operatività della disciplina deve essere circoscritta al periodo successivoalla prima rilevazione ministeriale dei costi, convenzionalmente individuatoa decorrere dal giugno 2009, nell’ambito della fase transitoria in cui ladeterminazione dei parametri era rimessa all’autorità ministeriale (Cass.,sez. I, 13 ottobre 2025 n. 27335; Cass., sez. III, ord. 24 ottobre 2023 n.29466).Deve, pertanto, escludersi che la disciplina potesse trovare applicazioneretroattiva; e il richiamo del ricorrente alla successiva evoluzione dellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte digiustizia UE, 4 settembre 2014) è inconferente, perché incide su undistinto assetto normativo – concernente il sistema di determinazione deicosti affidato all’Osservatorio – senza spiegare effetti retroattivi idonei acolmare l’originaria assenza del parametro amministrativo.5. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, avutoriguardo alla peculiarità della vicenda. P.Q.MRigetta il ricorso, compensando le spese.Numero registro generale 2826/2024Numero sezionale 1862/2026Numero di raccolta generale 22142/2026Data pubblicazione 28/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi