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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 39405/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F, lette/sentite le conclusioni del PG1_ Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge (artt. 591, comma 1, lett. c, e 585 cod. proc. pen.); in concreto, l'ordinanza impugnata risulta notificata all'imputato in stato di detenzione il 13 dicembre 2022 e al suo difensore il 12 dicembre 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 4 gennaio 2023.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 29 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F, lette/sentite le conclusioni del PG1_ Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge (artt. 591, comma 1, lett. c, e 585 cod. proc. pen.); in concreto, l'ordinanza impugnata risulta notificata all'imputato in stato di detenzione il 13 dicembre 2022 e al suo difensore il 12 dicembre 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 4 gennaio 2023. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 29 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 39405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris