CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 27030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CALI' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere venuta meno la condizione di procedibilità, a seguito di remissione di querela della persona offesa. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'appropriazione indebita di un mini escavatore detenuto in leasing da [OSCURATO:PERSONA], dal quale l'aveva ricevuto per effettuare lavori, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore della costituita parte civile ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile. Assolveva, invece, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita del medesimo escaavatore per non aver commesso il fatto e dal reato di tentata estorsione ai danni del Calì perché il fatto non sussiste. 2. Giudicando sugli appelli proposti dal difensore del Cascino e, ai soli effetti della responsabilità civile, dal difensore del Cali, la Corte di appello di Palermo con sentenza del 21/9/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale nei confronti del Cascino e l'assoluzione pronunciata nei confronti del Pranzo, condannando il Cascino alle ulteriori spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ed il Calì alla rifusione delle spese del grado sostenute dal Pranzo. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione il Cascino e, ai soli effetti civili, il Calì. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato il suo ricorso su due motivi di impugnazione: 3.1.1. Violazione di legge per aver trascurato le sentenze di merito la posizione giuridica dello stesso Calì, persona offesa del procedimento, inquadrando erroneamente il Pranzo come persona offesa per essere stato presumibilmente truffato, pur essendo questo, invece, coimputato del Cascino. 3.1.2. Vizio di motivazione per avere la Corte territoriale sollevato da ogni responsabilità il Pranzo sul rilievo che il Calì non gli aveva mostrato il contratto di leasing traslativo, trascurando il fatto che, invece, lo stesso Pranzo aveva acquisito il mini escavatore del Cascno senza un regolare contratto di compravendita ed un certificato di origine attestante il numero di matricola corrispondente a quello inciso nel telaio del bene. 3.2. Anche il Cascino ha affidato il ricorso a due motivi di impugnazione. 3.2.1. Con il primo motivo ha reiterato ha insistito sulla violazione di legge, già dedotta con il ricorso in appello, per essere stato contestato nel capo di imputazione un fatto, commesso il 30/11/2012, diverso da quello rilevabile dal contratto di nolo dell'escavatore alla [OSCURATO:PERSONA], datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché, nel difetto di modifica della contestazione, il giudice avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero con ordinanza, ai sensi degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. 3.2.2. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto, invece, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente.4. Il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte in data 27/2/2023 con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere venuta meno Ila condizoone di procedibilità, alla luce della remissione di querela depositata ai carabinieri di Casteldaccia in pari data 27/2/2023 dal Cali, con accettazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi l'estinzione del reato ascritto al Cascino, a seguito della documentata remissione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di accettazione da parte dello stesso Cascino. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, infatti, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. 3 - , n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326 - 01 ). Per il disposto dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le relative spese processuali sono carico dello stesso imputato, nel difetto di diverso accorso tra le parti.. 2. Il ricorso proposto dal Calì è, invece, inammissibile in quanto, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici o giuridici, la Corte territoriale si è confrontata con la prospettazione del ricorrente evidenziando che le circostanze da questo addotte - tutte specificamente valutate nella sentenza impugnata - riguardavano elementi marginali e di modesto rilievo, non erano idonee a superaree il ragionevole dubbio sul concorso del Pranzo nel reato di appropriazione indebita, conseguente anche alla coerenza logica ed alla precisione del racconto del predetto, a fronte dei vistosi tratti di inverosimiglianza ed incongruenza attribuiti al racconto Cascino. Anche in ordine alla tentata estorsione contestata al Pranzo, le sentenze di merito hanno evidenziato che questo si era limitato a restituire il mezzo al Cascino, che glielo aveva venduto, non ricevendo dal Cali alcuna dimostrazione in ordine alla titolarità del bene stesso, sicché, considerato anche che lo stesso Pranzo aveva confidato al Calì di aver ricevuto minacce dal Cascino finalizzate alla restituzione del mezzo, non poteva escludersi che il Pranzo avesse soltanto preteso la restituzione del maltolto. A fronte di una ricostruzione dei fatti fondata non già sulle qualità processuali dei soggetti, bensì sulla tenuta logica delle loro dichiarazioni, entrambi i motivi addotti a sostegno del ricorso tendono a prospettare, nella sostanza, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944).In tema di motivi di ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 3. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Calì consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della