CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29807/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6039-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 5782/25/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il ([OSCURATO:DATA_NASCITA] API' 9 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06039 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 6039/2020 FATTO Ritenuto che: La CTR della Campania, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio nei confronti della pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di liquidazione con il quale era stata recuperato a tassazione l' imposta di registro ed imposte ipo-catastali per la registrazione della sentenza civile del Tribunale di Napoli che aveva stabilito il trasferimento condizionato di un immobile in favore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] di appello osservava che la sentenza emessa ai sensi dell'ad 2932 c.c. condizionava il verificarsi dell'effetto traslativo al pagamento della quota residua a sua volta condizionato alla regolarizzazione amministrativa dell'accorpamento dell'unità abitativa del terrazzo posto a [OSCURATO:PERSONA] e alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli da parte dei promittenti venditori Rilevava che in assenza di un trasferimento le imposte richieste dall'Amministrazione erano dovute in misura fissa. Avverso tale sentenza l'Agenzia dell'Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo . L'intimato non si è costituito. DIRITTO Considerato che: L'Amministrazione denuncia la violazione dell'art 8,comma I lett A) tariffa parte prima nonchè dell'art 37 comma I e 27 comma terzo del DPR 131/1986 in relazione all'ad 360,primo comma punto 3 c.p.c. Afferma infatti che nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Napoli avrebbe dovuto essere assoggetta all'imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art 27,comma terzo del DPR 131/1986 in quanto l'efficacia della pronuncia doveva essere vista ai fini che qui rilevano in relazione al permanere dell'esistenza del provvedimento come tale e non alle conseguenze relative alle statuizioni ivi contenute. Il motivo è fondato. In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e dell'art. 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientrano i provvedimenti giudiziari, anche non passati in giudicato, purchè conclusivi di un giudizio o di un grado, di una fase o un sub-procedimento e che siano esecutivi (Sez. 5, n. 4803 del 28/02/2011). Giova ricordare che in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente(2018 nr 14470 Sez. 6-5, n. 3804 del 14/02/2017; Sez. 5, n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 5, n. 21625 del 23/10/2015). Gli effetti della pronuncia devono essere visti in relazione al permanere dell'esistenza del provvedimento come tale e non alle conseguenze giuridiche relative alle statuizioni in esso contenute sicchè nella specie nessun rilievo ai fini in oggetto assume la circostanza che nella specie l'imposta sia stata chiesta in ordine ad una decisione di trasferimento della proprietà soggetta a condizione ( regolarizzazione amministrativa e cancellazione delle formalità pregiudizievoli) La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito vanno compensate in ragione dell'alternarsi delle decisioni giudiziali.Le spese di legittimità devono ritenersi irripetibili per la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente; nulla per le spese. Roma 22.6.2021 [OSCURATO:PERSONA] ( doti Mauro occi) [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2.5 Rc:92,2 21. IL