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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23838/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per intervenuta prescrizione; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Benevento dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 122, comma 1, d.lgs 81/2008 in relazione all'art. 159, comma 2 lett. a) d.lgs 81/2008 - perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e, pertanto, datore di lavoro, ometteva di allestire per i lavori in quota opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose - e lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di ufficio, articolando due motivi.

Con il primo motivo/ deduce violazione degli artt. 129, 531 cod.proc.pen .in relazione agli artt. 157 e 161 cod.pen.

Argomenta che il reato, consumatosi in data 16.3.2016, come da modifica dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era estinto per prescrizione in data 16.03.2021 o, al più tardi, alle date del 05.04.2021 o 15.05.2021, tenuto conto del termine di sospensione di cui all'art. 519, comma 2, cod.proc.pen.; pertanto, alla data di pronuncia della sentenza impugnata - 20.05.2021 - il reato era estinto per prescrizione ed il Tribunale avrebbe dovuto emettere una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato stante l'intervenuta prescrizione.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 122, comma 1 e 159, comma 2 lett. a) d.lgs 81/2008 e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

2. Va ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015,dep.25/03/2016, Rv.266818 - 01).Orbene, alla data di pronuncia della sentenza impugnata - 20/05/2021- era maturato il termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata.

Infatti, a seguito della modifica del capo di imputazione in udienzafil tempus commissi delicti va individuato nella data del 16.03.2016 e, pertanto, il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni cinque, in assenza di cause sospensive, spirava, in base al disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen., il 16.3.2021.

3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea - come avvenuto nella specie - a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza (Sez.3, n. 45737 del 23/02/2017, Rv. 271410 - 01; Sez.3 n.20857 del 17/01/2017, Rv. 270505 - 01; Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014, dep.10/02/2015, Rv. 264062 - 01).

4. Non emergendo, pertanto, dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), deve procedersi alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per intervenuta prescrizione; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Benevento dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 122, comma 1, d.lgs 81/2008 in relazione all'art. 159, comma 2 lett. a) d.lgs 81/2008 - perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e, pertanto, datore di lavoro, ometteva di allestire per i lavori in quota opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose - e lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di ufficio, articolando due motivi. Con il primo motivo/ deduce violazione degli artt. 129, 531 cod.proc.pen .in relazione agli artt. 157 e 161 cod.pen. Argomenta che il reato, consumatosi in data 16.3.2016, come da modifica dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era estinto per prescrizione in data 16.03.2021 o, al più tardi, alle date del 05.04.2021 o 15.05.2021, tenuto conto del termine di sospensione di cui all'art. 519, comma 2, cod.proc.pen.; pertanto, alla data di pronuncia della sentenza impugnata - 20.05.2021 - il reato era estinto per prescrizione ed il Tribunale avrebbe dovuto emettere una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato stante l'intervenuta prescrizione. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 122, comma 1 e 159, comma 2 lett. a) d.lgs 81/2008 e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 2. Va ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015,dep.25/03/2016, Rv.266818 - 01).Orbene, alla data di pronuncia della sentenza impugnata - 20/05/2021- era maturato il termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata. Infatti, a seguito della modifica del capo di imputazione in udienzafil tempus commissi delicti va individuato nella data del 16.03.2016 e, pertanto, il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni cinque, in assenza di cause sospensive, spirava, in base al disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen., il 16.3.2021. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea - come avvenuto nella specie - a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza (Sez.3, n. 45737 del 23/02/2017, Rv. 271410 - 01; Sez.3 n.20857 del 17/01/2017, Rv. 270505 - 01; Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014, dep.10/02/2015, Rv. 264062 - 01). 4. Non emergendo, pertanto, dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), deve procedersi alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perch
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