CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /// ./1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da SCARPA Pasquale tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale evidenzia che, tra i reati giudicati dalle sentenze sopra richiamate, non si riconosce la sussistenza del requisito del medesimo disegno criminoso necessario ai fini dell'applicazione dell' istituto della continuazione dei reati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - Pasquale SCARPA deducendo come unico motivo di ricorso nosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]