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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 12708/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di EMPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Empoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA], cittadino filippino, alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato e per essersi ivi intrattenuto senza essere munito di rego- lare permesso di soggiorno, non avendo presentato richiesta di permesso né dichiarazione di presenza.

Accertato in Empoli, il 12/3/2018.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando a motivi di impugnazione profili di violazione di legge quanto al ritardato deposito della motivazione della sentenza, con riferimento all'art. 32, comma 4, D. Lgs. n. 274 del 2000; inoltre, si deduce vizio di motivazione sulla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, che era stata avanzata in via principale nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche attraverso il deposito di memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen.

Con ulteriore motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione delle invocate circostanze attenuanti generiche.

3. Risulta fondato il secondo motivo di impugnazione, mentre il primo deve essere respinto per manifesta infondatezza e l'ultimo per genericità.

3.1. Il tardivo deposito della motivazione della sentenza non dà luogo ad alcuna nullità processuale, incidendo esclusivamente sui termini per la proposizione dell'impugnazione, diritto che non ha subito alcun pregiudizio dal lamentato ritardo.

Infatti, si è affermato che «la previsione di cui all'art. 32, D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809; Sez. 5, n. 43493 del 28/05/2014, Zampetta, Rv. 262955; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963).

3.2. È invece fondato il motivo di impugnazione che ha dedotto il difetto di motivazione sulla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000.Infatti, nessun cenno è stato reso nella motivazione della sentenza alle deduzioni difensive contenute nella memoria: in particolare si registra l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di esclusione della procedi- bilità ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, pacificamente applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (vedi Corte cost., n. 250 del 2010: Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega, Rv. 279642).

Peraltro, la riscontrata lacuna non è colmabile neppure ricercando ragioni di rigetto implicite nel corpo motivazionale (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), in quanto il Giudice di Pace ha omesso ogni riferimento a tale istituto.

3.3. Quanto alla censura di omessa motivazione sulle circostanze atte- nuanti generiche, si rileva che il ricorso pecca di autosufficienza non avendo dimostrato di averne fatto richiesta nelle conclusioni illustrate nel dibattimento: infatti, nell'intestazione della sentenza, risulta soltanto che la difesa abbia chiesto "l'assoluzione e in subordine il minimo della pena e benefici di legge". 4, Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ad altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio, il quale dovrà colmare la riscontrata omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non procedibilità per lieve entità del fatto.

Nel resto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Empoli, in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ___Seresa [OSCURATO:PERSONA] uJ" DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di EMPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Empoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA], cittadino filippino, alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato e per essersi ivi intrattenuto senza essere munito di rego- lare permesso di soggiorno, non avendo presentato richiesta di permesso né dichiarazione di presenza. Accertato in Empoli, il 12/3/2018. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando a motivi di impugnazione profili di violazione di legge quanto al ritardato deposito della motivazione della sentenza, con riferimento all'art. 32, comma 4, D. Lgs. n. 274 del 2000; inoltre, si deduce vizio di motivazione sulla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, che era stata avanzata in via principale nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche attraverso il deposito di memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. Con ulteriore motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione delle invocate circostanze attenuanti generiche. 3. Risulta fondato il secondo motivo di impugnazione, mentre il primo deve essere respinto per manifesta infondatezza e l'ultimo per genericità. 3.1. Il tardivo deposito della motivazione della sentenza non dà luogo ad alcuna nullità processuale, incidendo esclusivamente sui termini per la proposizione dell'impugnazione, diritto che non ha subito alcun pregiudizio dal lamentato ritardo. Infatti, si è affermato che «la previsione di cui all'art. 32, D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809; Sez. 5, n. 43493 del 28/05/2014, Zampetta, Rv. 262955; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963). 3.2. È invece fondato il motivo di impugnazione che ha dedotto il difetto di motivazione sulla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000.Infatti, nessun cenno è stato reso nella motivazione della sentenza alle deduzioni difensive contenute nella memoria: in particolare si registra l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di esclusione della procedi- bilità ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, pacificamente applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (vedi Corte cost., n. 250 del 2010: Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega, Rv. 279642). Peraltro, la riscontrata lacuna non è colmabile neppure ricercando ragioni di rigetto implicite nel corpo motivazionale (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), in quanto il Giudice di Pace ha omesso ogni riferimento a tale istituto. 3.3. Quanto alla censura di omessa motivazione sulle circostanze atte- nuanti generiche, si rileva che il ricorso pecca di autosufficienza non avendo dimostrato di averne fatto richiesta nelle conclusioni illustrate nel dibattimento: infatti, nell'intestazione della sentenza, risulta soltanto che la difesa abbia chiesto "l'assoluzione e in subordine il minimo della pena e benefici di legge". 4, Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ad altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio, il quale dovrà colmare la riscontrata omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non procedibilità per lieve entità del fatto. Nel resto, il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Empoli, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ___Seresa [OSCURATO:PERSONA] uJ" DEPOSIT
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