CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 24678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale di Savona ha applicato agli imputati la pena da questi richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990, perché - per quanto qui rileva - in concorso tra loro acquistavano e detenevano illecitamente, ai fini di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e del peso lordo pari a grammi 519,00. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, ricorsi per cassazione di contenuto analogo, lamentando la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e, con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], l'erroneità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dai ricorrenti. Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno invece censurato l'omessa motivazione circa la quantificazione della pena o l'erroneità della stessa. 4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estenso