CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per saltum avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo del 16/11/2021 in epigrafe indicata, con la quale veniva condannata ai sensi degli artt. 291 bis, comma 1, e 293 d.P.R. n. 43/73, per aver detenuto tabacco lavorato estero introducendolo in territorio nazionale senza pagamento dei diritti di confine. 1.1. La ricorrente deduce violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto è stata effettuata la notifica del decreto di citazione per l'udienza preliminare all'imputata presso il difensore d'ufficio, sebbene la stessa non avesse mai eletto domicilio per le notificazioni presso il suo studio. Rappresenta di aver eletto domicilio presso la propria residenza a [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n.17, come risulta dal verbale di violazione delle leggi doganali del 27 dicembre 2015, non rilevando il verbale di identificazione del 3 maggio 2016, con cui veniva indicata la scelta di avvalersi di un difensore d'ufficio, priva però della elezione di domicilio presso il suo studio. Rileva infatti, a riprova di quanto affermato, che il successivo avviso di conclusioni delle indagini preliminari è stato correttamente notificato alla ricorrente mediante consegna a mani proprie, e non nel domicilio del difensore d'ufficio. 2.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso è fondato. 1.1. Costituisce ius receptum che la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc. pen., anzichè presso il domicilio eletto dall'imputato, determina, ai sensi dell'art.179 comma 1, cod.proc.pen., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non può neppure presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia) (Sez.6, n. 8048 del 31/01/2019, Rv. 275425). 1.2. Orbene, nel caso in disamina, si osserva che sulla base della ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo e della documentazione in atti e allegata al ricorso, in particolare del verbale di violazione delle leggi doganali, elezione di domicilio e nomina del difensore del 27/12/2015, e del verbale di identificazione del 03/05/2016, documentazione accessibile alla Corte essendo stato dedotto un "error in procedendo", emerge il vizio deila procedura di notificazione del decreto di citazione a giudizio e la conseguente dedotta nullità assoluta della citazione in giudizio dell'imputata. La ricorrente ha eletto domicilio in data 27/12/2015 nel processo verbale di violazione delle leggi doganali, elezione di domicilio e nomina del difensore, indicando la via [OSCURATO:PERSONA] n.17, [OSCURATO:PERSONA], suo luogo di residenza. Tale elezione di domicilio non è stata superata dal verbale di identificazione redatto dalla Guardia di Finanza di Ragusa il 03/05/2016, in quanto in quell'atto solo per errore veniva barrata la casella di elezione di domicilio presso lo studio del legale di fiducia. Infatti, a tale verbale di identificazione era allegato un modulo che avrebbe dovuto contenere la nomina del difensore di fiducia, ma che in realtà non conteneva alcun nominativo, in quanto non veniva nominato alcun difensore di fiducia. Nei verbaie di identificazione risulta pertanto correttamente barrata la casella della nomina del difensore d'ufficio, senza che però venisse effettuata alcuna elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio. Ne segue che il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato all'imputata ricorrente presso il domicilio eletto, nel luogo di residenza, e non, come erroneamente è avvenuto, alla ricorrente presso il difensore d'ufficio, presso cui non aveva eletto domicilio. Le notificazioni del decreto di citazione a giudizio sono state quindi eseguite in luogo diverso da quello indicato dall'imputata in sede di elezione di domicilio, e pertanto la notificazione eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio deve ritenersi affetta da nullità assoluta, perché non preceduta dal rituale tentativo di notificazione presso il domicilio eletto ed essendo del tutto inidonea ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto. 2. La sentenza gravata va perciò annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. PQM Annulla senza rinvio !a sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, per l'ulteriore corso. Così deciso all'udienza del 21 ottobre 202