CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 22 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.n. 159/2011 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione; Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha esaminato gli elementi e le giustificazioni addotte dalla difesa per l'omesso versamento della cauzione a lui imposta, evidenziando che, a fronte dell'esiguità della somma da versare, del tempo trascorso, degli ingentissimi proventi dell'associazione criminosa nella quale l'imputato era inserito, della facoltà, non esercitata, di formulare richiesta documentata di rateizzazione e dell'assenza di compiuta prova del suo quadro reddituale e quindi della sua asserita indigenza, non poteva ritenersi dimostrarsi la condizione di piena e radicale incapacità di adempiere, tale da escludere la sussistenza del fatto; che la Corte territoriale ha argomentato in maniera logicamente ineccepibile che la condotta omissiva seguiva la commissione di una serie di altri anche gravi reati, sintomatici delle inclinazioni delinquenziali dell'imputato, tali da escludere la concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che le censure formulate dalla difesa ripropongono le medesime doglianze già formulate con l'atto di appello e non si confrontano con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 Copsjolie e estensor