Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:663
Testo integrale del provvedimento
62022TJ0469_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 –
BEI / Siria
(causa T‑469/22) (
1
)
«Clausola compromissoria – Accordo di prestito relativo a un progetto di miglioramento della rete di trasmissione di energia elettrica in un paese terzo – Inadempimento del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»
1.
Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Applicazione della procedura in contumacia – Obbligo del Tribunale di accogliere le conclusioni del ricorrente – Presupposti – Assenza di risposta della parte convenuta nel termine prescritto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 1)
(v. punti 16‑19, 24, 35, 40, 41)
2.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 20, 22, 23)
3.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE; Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 13, § 1)
(v. punti 26, 27, 29‑34)
Dispositivo
1)
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 28777508,71, equivalente agli importi principali e agli interessi contrattuali e di mora dovuti al 30 giugno 2022.
2)
La somma di EUR 27388963,40 che comprende gli importi principali è produttiva di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito n. 20948 relativo a un progetto di rafforzamento del sistema di distribuzione elettrica in Siria, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 5 febbraio 2001 e modificato con lettere del 3 ottobre 2003, del 28 febbraio 2006, del 9 maggio e dell’8 ottobre 2007, a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino alla data del pagamento.
3)
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.
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1
)
GU C 359 del 19.9.2022.