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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 19257/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29545-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]11,10, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERI della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1194/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza del 23 settembre 2020, la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto insussistente la prova della violazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei propri doveri di agente, in particolare, con riguardo all'accertamento ed alla sorveglianza sul portafoglio assicurativo; - la Corte, nel confermare l'iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto che effettivamente non fossero emersi elementi atti a Far reputare provata la fondatezza della pretesa dell'[OSCURATO:PERSONA]; - per la cassazione della sentenza propone ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, / affidandolo ad un unico, articolato, motivo; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 con proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ. e agli artt. 360, co. l, n. 3 e 5 cod. civ.; - si duole, in particolare, il ricorrente, della erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio ed in particolare, delle dichiarazioni confessorie rese dal controricorrente nella nota del 22/07/2022; - va preliminarmente rilevato come, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., si verta nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cosi. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); - occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle i i (, • parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è ( inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di iiiori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - relativamente, infine, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (exp/nrimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in partieolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; - nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, essenzialmente consistenti nella censura circa la attendibilità dei testi ed altresì allegando l'erroneo mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di secondo grado, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); - la Corte, condividendo l'iter argomentativo del giudice di primo grado, ha ritenuto) che non fosse emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse sottratto a specifici doveri di accertamento e sorveglianza del portafoglio assicurativo, che il generale obbligo di agire in aderenza ai canoni di correttezza e buona fede non poteva essere dilatato fino ad estendersi ad imporre la verifica della correttezza e veridicità dei dati esposti negli attestati di rischio e che gli stessi, in base alle risultanze probatorie raccolte non presentavano evidenti indici di falsità; - in particolare, la Corte ha escluso che al tenore della nota del 22/07/2002 potesse conferirsi il carattere di confessione da parte dell'agente per il riconoscimento di fatti a se sfavorevoli e favorevoli all'altra parte; - deve evidenziarsi come, con riguardo alla nota in questione, il giudice di secondo grado si sia conformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità (c fr., fra le tante, Cass. n. 12798 del 2018; S.U. n. 7381 del 2013), secondo cui una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione; - dal tenore della dichiarazione che, nell'offerta di una somma di danaro a titolo transattivo faceva salvo ed impregiudicato "ogni diritto" dell'agente, la Corte ha ritenuto doversi escludere una volontà confessoria e, quindi, il riconoscimento della fondatezza della pretesa, trattandosi, appunto, esclusivamente dell'espressione di una volontà conciliativa; - non implausibile deve certo considerarsi la valutazione della Corte soprattutto alla luce dell'insegnamento di legittimità secondo cui l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis„ Cass. n. 11254 del 10/05/2018); - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. .Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale dell' 8 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29545-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]11,10, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERI della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1194/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 23 settembre 2020, la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto insussistente la prova della violazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei propri doveri di agente, in particolare, con riguardo all'accertamento ed alla sorveglianza sul portafoglio assicurativo; - la Corte, nel confermare l'iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto che effettivamente non fossero emersi elementi atti a Far reputare provata la fondatezza della pretesa dell'[OSCURATO:PERSONA]; - per la cassazione della sentenza propone ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, / affidandolo ad un unico, articolato, motivo; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 con proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ. e agli artt. 360, co. l, n. 3 e 5 cod. civ.; - si duole, in particolare, il ricorrente, della erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio ed in particolare, delle dichiarazioni confessorie rese dal controricorrente nella nota del 22/07/2022; - va preliminarmente rilevato come, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., si verta nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cosi. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); - occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle i i (, • parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è ( inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di iiiori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - relativamente, infine, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (exp/nrimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in partieolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; - nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, essenzialmente consistenti nella censura circa la attendibilità dei testi ed altresì allegando l'erroneo mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di secondo grado, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); - la Corte, condividendo l'iter argomentativo del giudice di primo grado, ha ritenuto) che non fosse emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse sottratto a specifici doveri di accertamento e sorveglianza del portafoglio assicurativo, che il generale obbligo di agire in aderenza ai canoni di correttezza e buona fede non poteva essere dilatato fino ad estendersi ad imporre la verifica della correttezza e veridicità dei dati esposti negli attestati di rischio e che gli stessi, in base alle risultanze probatorie raccolte non presentavano evidenti indici di falsità; - in particolare, la Corte ha escluso che al tenore della nota del 22/07/2002 potesse conferirsi il carattere di confessione da parte dell'agente per il riconoscimento di fatti a se sfavorevoli e favorevoli all'altra parte; - deve evidenziarsi come, con riguardo alla nota in questione, il giudice di secondo grado si sia conformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità (c fr., fra le tante, Cass. n. 12798 del 2018; S.U. n. 7381 del 2013), secondo cui una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione; - dal tenore della dichiarazione che, nell'offerta di una somma di danaro a titolo transattivo faceva salvo ed impregiudicato "ogni diritto" dell'agente, la Corte ha ritenuto doversi escludere una volontà confessoria e, quindi, il riconoscimento della fondatezza della pretesa, trattandosi, appunto, esclusivamente dell'espressione di una volontà conciliativa; - non implausibile deve certo considerarsi la valutazione della Corte soprattutto alla luce dell'insegnamento di legittimità secondo cui l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis„ Cass. n. 11254 del 10/05/2018); - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. .Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale dell' 8 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 19257/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris