Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 180/1981
ECLI:IT:COST:1981:180
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di una causa di lavoro tra il dipendente [OSCURATO:PERSONA] e la Cassa di soccorso per il personale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Biella (A.T.A.), il pretore di
quella città sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contenente lo
schema di statuto per le Casse di soccorso a favore del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione, affermando che il detto articolo "(al quale deve farsi
riferimento nella fattispecie) appare in contrasto con l'art. 38, comma
secondo, della Costituzione laddove rimette alla discrezionalità della
commissione amministratrice di sospendere o ridurre il sussidio "per
tutta la durata della malattia o per parte di essa" all'assistito che
non si attenga alle prescrizioni mediche, senza neppure prevedere
eventuali casi di forza maggiore".
Il pretore, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dichiara
che la stessa è rilevante e non manifestamente infondata.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si
costituivano le parti private, mentre spiegava intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione impugnata deve essere
necessariamente interpretata nel senso che le eventuali conseguenze
pregiudizievoli per il dipendente possono scaturire solo da
comportamenti imputabili all'agente; sarebbe da escludere, alla luce
dei principi generali vigenti, che possa essere fatto carico ad un
soggetto di comportamenti ad esso non imputabili. Seguendo questa
logica linea interpretativa, la questione proposta sarebbe priva di
fondamento; se ne chiede pertanto la reiezione per infondatezza.
:
La questione è inammissibile.
L'ordinanza con la quale è proposta non contiene alcuna
indicazione del fatto cui si riferisce la causa (essa si limita in
proposito alle parole "visti gli atti di causa"), né alcuna
motivazione della rilevanza della questione sollevata (essa si limita
all'affermazione che all'art. 18 dello Statuto impugnato "deve farsi
riferimento nella fattispecie").
È palese la inosservanza delle prescrizioni dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto, in conformità della
giurisprudenza della Corte (confr. da ultimo sentenze nn. 49 e 134/1980
e 119/1981), dev'essere dichiarata la inammissibilità della questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata con
riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione dal pretore
di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere