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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 180/1981

ECLI:IT:COST:1981:180
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di una causa di lavoro tra il dipendente [OSCURATO:PERSONA] e la Cassa di soccorso per il personale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Biella (A.T.A.), il pretore di quella città sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'All.

B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contenente lo schema di statuto per le Casse di soccorso a favore del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, affermando che il detto articolo "(al quale deve farsi riferimento nella fattispecie) appare in contrasto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione laddove rimette alla discrezionalità della commissione amministratrice di sospendere o ridurre il sussidio "per tutta la durata della malattia o per parte di essa" all'assistito che non si attenga alle prescrizioni mediche, senza neppure prevedere eventuali casi di forza maggiore".

Il pretore, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dichiara che la stessa è rilevante e non manifestamente infondata.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si costituivano le parti private, mentre spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione impugnata deve essere necessariamente interpretata nel senso che le eventuali conseguenze pregiudizievoli per il dipendente possono scaturire solo da comportamenti imputabili all'agente; sarebbe da escludere, alla luce dei principi generali vigenti, che possa essere fatto carico ad un soggetto di comportamenti ad esso non imputabili.

Seguendo questa logica linea interpretativa, la questione proposta sarebbe priva di fondamento; se ne chiede pertanto la reiezione per infondatezza. : La questione è inammissibile.

L'ordinanza con la quale è proposta non contiene alcuna indicazione del fatto cui si riferisce la causa (essa si limita in proposito alle parole "visti gli atti di causa"), né alcuna motivazione della rilevanza della questione sollevata (essa si limita all'affermazione che all'art. 18 dello Statuto impugnato "deve farsi riferimento nella fattispecie").

È palese la inosservanza delle prescrizioni dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto, in conformità della giurisprudenza della Corte (confr. da ultimo sentenze nn. 49 e 134/1980 e 119/1981), dev'essere dichiarata la inammissibilità della questione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'All.

B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata con riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione dal pretore di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di una causa di lavoro tra il dipendente [OSCURATO:PERSONA] e la Cassa di soccorso per il personale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Biella (A.T.A.), il pretore di quella città sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contenente lo schema di statuto per le Casse di soccorso a favore del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, affermando che il detto articolo "(al quale deve farsi riferimento nella fattispecie) appare in contrasto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione laddove rimette alla discrezionalità della commissione amministratrice di sospendere o ridurre il sussidio "per tutta la durata della malattia o per parte di essa" all'assistito che non si attenga alle prescrizioni mediche, senza neppure prevedere eventuali casi di forza maggiore". Il pretore, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dichiara che la stessa è rilevante e non manifestamente infondata. L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si costituivano le parti private, mentre spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione impugnata deve essere necessariamente interpretata nel senso che le eventuali conseguenze pregiudizievoli per il dipendente possono scaturire solo da comportamenti imputabili all'agente; sarebbe da escludere, alla luce dei principi generali vigenti, che possa essere fatto carico ad un soggetto di comportamenti ad esso non imputabili. Seguendo questa logica linea interpretativa, la questione proposta sarebbe priva di fondamento; se ne chiede pertanto la reiezione per infondatezza. : La questione è inammissibile. L'ordinanza con la quale è proposta non contiene alcuna indicazione del fatto cui si riferisce la causa (essa si limita in proposito alle parole "visti gli atti di causa"), né alcuna motivazione della rilevanza della questione sollevata (essa si limita all'affermazione che all'art. 18 dello Statuto impugnato "deve farsi riferimento nella fattispecie"). È palese la inosservanza delle prescrizioni dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto, in conformità della giurisprudenza della Corte (confr. da ultimo sentenze nn. 49 e 134/1980 e 119/1981), dev'essere dichiarata la inammissibilità della questione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata con riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione dal pretore di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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