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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 00983/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9,2.1966, contro la sentenza del Tribunale di Ancona del 5.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 5.5.2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto - ricondotto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen. - estinto per intervenuta prescrizione;

2. ricorre per cassazione il PG di Ancona lamentando violazione e erronea applicazione della legge penale per avere qualificato la ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. come fattispecie autonoma di reato con conseguente autonomo termine di prescrizione rispetto a quello previsto per il delitto di ricettazione calcolato sulla pena di cui al comma 1 che, al contrario, è quello applicabile anche per la ipotesi "attenuata";

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato poiché la qualificazione del fatto come riconducibile nella ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. non ha alcuna rilevanza ai fini del tempo necessario a prescrivere il reato essendo assolutamente pacifico che la ricettazione di particolare tenuità rappresenta un'ipotesi attenuata rispetto a quella punita con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplata dal primo comma dello stesso articolo (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo ed altro, Rv. 202003; Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450; Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013, PM in proc.

Renzi, Rv. 254307; Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

Nel caso di specie, risulta dagli atti che, mentre il fatto risale al 26.4.2012, il decreto di citazione a giudizio è del 5.5.2017 non risultando perciò perfezionata né la prescrizione massima di cui all'art. 161 comma 2 cod. pen. ma nemmeno quella "intermedia" di otto anni.

La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona per nuovo giudizio.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.

Così deciso in Roma il 16.11.2021 Sentenza a motivazione semplificata i [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presi5le1nte [OSCURATO:PERSONA] à Geppino R (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9,2.1966, contro la sentenza del Tribunale di Ancona del 5.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 5.5.2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto - ricondotto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen. - estinto per intervenuta prescrizione; 2. ricorre per cassazione il PG di Ancona lamentando violazione e erronea applicazione della legge penale per avere qualificato la ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. come fattispecie autonoma di reato con conseguente autonomo termine di prescrizione rispetto a quello previsto per il delitto di ricettazione calcolato sulla pena di cui al comma 1 che, al contrario, è quello applicabile anche per la ipotesi "attenuata"; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato poiché la qualificazione del fatto come riconducibile nella ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. non ha alcuna rilevanza ai fini del tempo necessario a prescrivere il reato essendo assolutamente pacifico che la ricettazione di particolare tenuità rappresenta un'ipotesi attenuata rispetto a quella punita con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplata dal primo comma dello stesso articolo (cfr., Sez. U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo ed altro, Rv. 202003; Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450; Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013, PM in proc. Renzi, Rv. 254307; Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Nel caso di specie, risulta dagli atti che, mentre il fatto risale al 26.4.2012, il decreto di citazione a giudizio è del 5.5.2017 non risultando perciò perfezionata né la prescrizione massima di cui all'art. 161 comma 2 cod. pen. ma nemmeno quella "intermedia" di otto anni. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio. Così deciso in Roma il 16.11.2021 Sentenza a motivazione semplificata i [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presi5le1nte [OSCURATO:PERSONA] à Geppino R (
Sentenza Cassazione n. 00983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris