CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14553/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al manc:ato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omesso riconoscimento della continuazione tra i reati contestati e altro reato separatamente giudicato con sentenza irrevocabile, è privo di :specificità perché è fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella sesta pagina, dove la Corte ha evidenziato come l'imputato non avesse neppure provveduto ad allegare la copia dell'altra sentenza (v. Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 271768-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marz