CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22671-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 729/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1)[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 729/2017 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 28 marzo 2017. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. 2) La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 591/2010 del Tribunale di Grosseto, che aveva accolto la domanda di simulazione, formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al contratto stipulato il 23 marzo 1990 tra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di venditore, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di compratore, avente ad oggetto gli immobili siti in Magliano, località Colle del Lupo. Ha osservato la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, che nel testamento per atto pubblico di [OSCURATO:PERSONA], redatto il 27 luglio 1999, il testatore, poi deceduto il 2 luglio 2000, aveva dichiarato: [Q]ueste sono le mie volontà in quanto a mio figlio [OSCURATO:PERSONA] ho già donato in vita il podere di S. Agostino, nel quale attualmente vivo, senza ricevere alcunché”. Per la Corte d’appello, tale dichiarazione rappresentava una confessione stragiudiziale resa ai sensi dell’art. 2735, comma 1, c.c., avendo [OSCURATO:PERSONA] nel testamento pubblico del 27 luglio 1999 manifestato la propria volontà di attribuire legati in conto di legittima ai tre figli Massimiliano, Antonio e Mina ponendoli a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale donatario del podere. I giudici di secondo grado hanno anche escluso che fosse ravvisabile un negotium mixtum cum donatione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] provveduto a corrispondere la somma oggetto della garanzia ipotecaria gravante sul bene, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 avendo [OSCURATO:PERSONA] consapevolezza della natura pienamente gratuita dell’attribuzione. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1414 e dell’art. 2730 c.c., in quanto la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel testamento pubblico del 27 luglio 1999 era relativa a fatti favorevoli all’autore e sfavorevoli al medesimo [OSCURATO:PERSONA] e non poteva perciò valere come confessione stragiudiziale. Si tratterebbe, inoltre, di dichiarazione attinente alla qualificazione giuridica di un fatto. I giudici del merito, ancora, non avrebbero verificato la sussistenza della valenza probatoria della dichiarazione. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, consistente sia nella dichiarazione del venditore di aver ricevuto il pagamento del prezzo e di rilasciare quietanza, contenuta nel contratto stipulato il 23 marzo 1990, sia nell’estinzione dell’ipoteca gravante sull’immobile operata dal ricorrente. Il terzo motivo di ricorso deduce la falsa applicazione dell’art.769 c.c., avendo il ricorrente dedotto che, al più, il contratto del 23 marzo 1990 poteva intendersi come vendita mista con donazione, atteso che era stata pagata la somma di lire 64.980.000 a fronte del prezzo pattuito di lire 100.000.000. 5. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e risultano infondati. 5.1. Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito per la reintegrazione della loro quota di legittima e la contemporanea declaratoria della simulazione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 del contratto di compravendita stipulato il 23 marzo 1990 tra il de cuius [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giacché dissimulante una donazione. In tal senso, gli attori si ponevano come terzi rispetto alla prova della simulazione di quel contrato (arg., ex multis, da Cass. Sez. 2 , 21/12/2021, n. 41132; Cass. Sez. 2, 13/06/2018, n. 15510). 5.2. La Corte d’appello di Firenze ha affermato che la prova della natura simulata del contratto di compravendita stipulato il 23 marzo 1990, dissimulante una donazione, si trarrebbe dalla “confessione stragiudiziale” operata dal venditore-donante [OSCURATO:PERSONA] nel testamento pubblico del 27 luglio 1999, mediante la dichiarazione: [Q]ueste sono le mie volontà in quanto a mio figlio [OSCURATO:PERSONA] ho già donato in vita il podere di S. Agostino, nel quale attualmente vivo, senza ricevere alcunché”. 5.3. L’art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. dispone che la confessione stragiudiziale può essere contenuta anche in un testamento ed è liberamente apprezzata dal giudice. Le dichiarazioni di natura confessoria possono, quindi, essere rese anche in un testamento per atto pubblico notarile, come si assume avvenuto nella specie. 5.3.1. L'art. 587, comma 2, c.c. richiama le disposizioni di carattere non patrimoniale cui la legge riconosce efficacia se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. La possibilità che il testamento esaurisca il suo contenuto in disposizioni di carattere non patrimoniale impone, quindi, che sia ravvisabile un "testamento in senso formale", rivelante la funzione, tipica del negozio testamentario, di esercizio da parte dell'autore del generale potere di disposizione mortis causa. Il testamento, infatti, rappresenta l'unico tipo negoziale con il F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 quale taluno può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte e perciò non può non consistere in un atto di «regolamento» post mortem degli interessi del testatore («per il tempo in cui avrà cessato di vivere»), nel senso che la morte viene assunta dal dichiarante come punto di origine del complessivo effetto dell’assetto dettato. 5.3.1. La dichiarazione confessoria contenuta in un testamento, consentita dall’art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c., diviene, allora, parte del «regolamento» post mortem degli interessi del testatore, acquisendo efficacia nel momento in cui il testatore confitente avrà cessato di vivere e, dunque, con l’apertura della successione. In tal senso era correttamente ricostruibile la volontà di [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarò di aver donato il podere al figlio [OSCURATO:PERSONA], disvelando la simulazione della compravendita stipulata il 23 marzo 1990 nel testamento pubblico del 27 luglio 1999, con il quale il de cuius intese contestualmente attribuire le proprie sostanze mediante disposizione dei beni ereditari. Diversa soluzione in ordine al momento dell’efficacia della confessione contenuta in un testamento può prescegliersi allorché la scheda testamentaria viene consegnata dal disponente al beneficiario, perché acquisti immediata conoscenza del fatto confessato (cfr. Cass. Sez. 2, 07/07/1971, n. 2132). 5.4. Questa Corte ha già riconosciuto la natura di confessione stragiudiziale circa precedenti donazioni indirette con riguardo alla dichiarazione resa dai legittimari in una scrittura autenticata da notaio (cfr. Cass. Sez. 2, 19/05/2017, n. 12683). 5.5. Secondo uniforme interpretazione di questa Corte, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. Sez. Unite, 25/03/2013, n. 7381). Anche la dichiarazione confessoria contenuta in un testamento deve, quindi, consistere nella rappresentazione di un fatto, che assume rilievo probatorio in relazione all’interesse di ciascuno dei contendenti: nella specie, la confessione attribuita a [OSCURATO:PERSONA] atteneva al fatto che il podere di S. Agostino era stato ceduto al figlio [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere alcun corrispettivo e tale fatto rivela effetti sfavorevoli e favorevoli rispetto ai contrapposti interessi delle parti in giudizio. Questa valutazione va operata del resto, per quanto già precisato, al momento in cui la confessione testamentaria è divenuta efficace, e quindi dopo l’apertura della successione per cui è causa, avendo riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione. 5.6. Il tratto peculiare della dichiarazione confessoria contenuta in un testamento, avente, per quanto detto, efficacia post mortem, è che essa assume necessariamente rilevanza probatoria non contro il de cuius, quanto, all’interno del giudizio in cui è dedotto il rapporto giuridico di cui il confitente era parte, contro l’erede che in tale rapporto sia subentrato (cfr. Cass. Sez. 2, 26/11/1997, n. 11851). 5.7. Nella controversia promossa dai legittimari che agiscono in riduzione e per l'accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius in favore di altro legittimario istituito erede, la dichiarazione contenuta nel testamento, con la quale il F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 medesimo testatore assuma di aver donato il bene apparentemente venduto, deve quindi essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l’erede, al quale il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto in quanto subentrante nella medesima situazione del proprio dante causa (arg. da Cass. Sez. 2, 15/05/2013, n. 11737; Cass. Sez. 2, 05/08/1985, n. 4387). 5.8. Non ha perciò ragione il primo motivo di ricorso a criticare la valenza probatoria che la Corte d’appello di Firenze ha attribuito alla dichiarazione confessoria contenuta nel testamento di [OSCURATO:PERSONA], produttiva di conseguenze giuridiche svantaggiose per l’erede [OSCURATO:PERSONA]. Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c., pur non avendo efficacia di prova legale, non è valutabile alla stregua di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione ovvero ad integrare una prova manchevole, ma è mezzo di prova diretta, su cui il giudice può basare anche esclusivamente il proprio convincimento in esito al libero apprezzamento (arg. da Cass. Sez. L, 18/06/2020, n. 11898; Cass. Sez. L, 15/12/2008, n. 29316; Cass. Sez. 3, 05/02/2002, n. 1513; Cass. Sez. L, 11/04/2000, n. 4608; Cass. Sez. 2, 09/09/1997, n. 8748; Cass. Sez. 2, 30/11/1989, n. 5264; Cass. Sez. 2, 10/02/1987, n. 1425; Cass. Sez. 2, 11/06/1983, n. 4012). 5.9. La Corte d’appello di Firenze ha adeguatamente apprezzato la portata della confessione testamentaria rispetto ai diritti fatti valere in giudizio e su di essa ha fondato la propria decisione. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non indicano fatti che non siano stati esaminati dai giudici del merito aventi carattere decisivo (vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 un esito diverso della controversia), ne riguardano circostanze diverse che comunque infirmino l'attendibilità e l'utilizzabilità della confessione. 5.9.1. La dichiarazione del venditore, contenuta nel contratto di compravendita 23 marzo 1990, di aver ricevuto il pagamento del prezzo e di rilasciare quietanza rimane spiegata dall’accordo simulatorio tra le parti comprovato dalla confessione testamentaria (arg. da Cass. Sez. 2, 29/09/2020; n. 20520; Cass. Sez. 2, 25/06/2020, n. 12639). 5.9.2. Parimenti, pur avendo dato per accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato la somma di lire 64.980.000 per estinguere l’ipoteca gravante sugli immobili, la Corte di Firenze ha escluso che a tanto l’acquirente avesse provveduto in esecuzione di un negotium mixtun cum donatione, e cioè di un contratto avente natura comunque onerosa, seppur stipulato dai contraenti con la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, del compratore che aveva ricevuto la prestazione di maggior valore. La configurabilità di un negotium mixtum cum donatione è stata congruamente smentita dai giudici del merito giacché mancava la prova che l’alienante [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente pattuito di ricevere un corrispettivo (pari all’accollo dell’esborso necessario per ottenere la cancellazione dell'ipoteca) inferiore rispetto al valore reale del bene trasferito, e deponendo, piuttosto, la confessione contenuta nel testamento per la natura del tutto gratuita dell’attribuzione patrimoniale. Del vincolo ipotecario gravante sull’immobile donato e degli esborsi per la relativa cancellazione si dovrebbe, piuttosto, tener F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22671/2017 Numero sezionale 1124/2022 Numero di raccolta generale 18550/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 conto nell’accertare il valore del bene ai fini della determinazione dell’ammontare della porzione disponibile, nonché le spese sostenute dal donatario. 5.9.3. Sono inammissibili le ulteriori allegazioni presenti nel secondo motivo di ricorso, circa il vincolo di inalienabilità esistente sul terreno assegnato da ente di riforma fondiaria, non essendo specificato, nel dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e il "quando" tale questione sia stata oggetto di discussione processuale tra le parti. 6. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :