CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1984
Cassazione n. 20023/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1984 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;..,A4 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare il dolo per le lesioni ascritte al ricorrente, non si confronta con specificità con le argomentazioni spese sul tema dalla sentenza gravata replicando asserite ragioni di criticità già vagliati e disattesi dai giudici del merito con valutazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r P.Q.M